Era da qualche tempo che non analizzavo una sentenza sulla “dittatura sanitaria“, ma in questi giorni è uscita un’ordinanza del Tribunale di Firenze – qui il link all’ordinanza integrale – che batte a mani basse tutti i provvedimenti che io abbia mai analizzato prima.
L’Ordinanza del Tribunale di Firenze emessa dal Giudice Zanda, che sta già circolando ovunque sui social, è infatti il perfetto riassunto di tutte le peggiori tesi complottiste e negazioniste, naturalmente mai dimostrate, false e in certi casi totalmente contrarie ai più elementari principi medici e biologici. Talmente perfetto che citeremo tutti i principali punti della decisione, rimandando a tutte le fonti del caso che dimostrano il delirio complottista che ha guidato la suddetta decisione.
Il caso riguarda un sanitario – nello specifico una psicologa – sospesa da lavoro perché non vaccinata. Il giudice ha deciso di sospendere il suddetto provvedimento di sospensione, in attesa dell’udienza di discussione, per i seguenti motivi.
Il vaccino non ferma il contagio
In primo luogo, il giudice afferma che la campagna vaccinale non ha raggiunto lo scopo prefissato, dato che i contagi stanno subendo un’impennata senza precedenti quindi siamo di fronte a un “fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione“.
Prima fesseria. Lo scopo della vaccinazione era quello di tutelare il sistema sanitario, ossia evitare il collasso dei sistemi sanitari per l’eccesso di ospedalizzazioni; e come ormai sanno anche i muri, il principale scopo del vaccino non era tanto quello di fermare i contagi – questa generazione di vaccino non è in grado di farlo e comunque il virus muta velocemente, quindi si rende necessario un suo continuo aggiornamento – ma quello di mantenere le ospedalizzazioni sotto la soglia di rischio. Risultato perfettamente raggiunto, dato che le terapie intensive e i morti restano sotto la media degli anni precedenti nonostante i contagi siano anche 10 volte superiori. E questo lo dicono gli stessi dati AIFA e ISS da lei citati, basta prenderli e paragonarli.
Il Giudice poi fa un’altra gaffe: tra i dati “ufficiali” a cui si è affidata, cita anche Eudraviligance – che è il corrispondente di Vaers per l’Europa -. E’ abbastanza sconvolgente che un Giudice, per prendere una decisione, si affidi a un sito che si limita a raccogliere segnalazioni spontanee non verificate, dove quindi chiunque può segnalare di tutto – ricordo la storia dell’infermiere che su Vaers aveva segnalato che dopo il vaccino era diventato l’Incredibile Hulk…-.
Peraltro, basterebbe andare proprio sul sito di Eudravigilance per leggere un disclaimer che dice:
“È bene tener presente che si tratta di sospette reazioni avverse, cioè di eventi clinici osservati in seguito all’uso di un medicinale, ma non necessariamente causati da esso; pur rappresentando un solo sospetto le segnalazioni costituiscono un’importante fonte di informazioni, in quanto consentono di rilevare potenziali segnali di allarme relativi all’uso di farmaci e vaccini. Solo approfondite valutazioni scientifiche di tutti i dati disponibili (provenienti da segnalazioni di sospette reazioni avverse, da studi clinici ed epidemiologici, dalla letteratura scientifica pubblicata e dai rapporti inviati dalle aziende farmaceutiche) consentono di trarre conclusioni fondate su rischi e benefici e di intervenire con azioni regolatorie per consentire ai pazienti un uso sicuro dei farmaci”
E invece il Giudice questo sito lo pone alla base di una decisione coercitiva in nome del popolo italiano. Molto bene.
Vaccini sperimentali
Ovviamente, il Giudice nell’ordinanza del Tribunale di Firenze insinua in più occasioni che questi vaccini siano ancora sperimentali, quindi l’obbligo è illegittimo. Non intendo dilungarmi di nuovo sulla questione, che ho già affrontato in questo articolo e in quest’altro, ai quali rimando.
La violazione dell’art. 32 Cost.
Subito dopo, il Giudice si lancia in un’affermazione sconvolgente, laddove dice che:
“rilevato che l’art. 32 Cost. all’interno della Carta Costituzionale “personocentrica” dopo l’esperienza del nazifascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto”
Al di là del riferimento al nazismo, che fatto da un “Vuvuzela” è ancora accettabile, ma da un Giudice decisamente no, farei notare alla Dott.sa Zanda che la sua affermazione è contraria alla costante giurisprudenza costituzionale, che lei da Giudice dovrebbe conoscere, la quale afferma l’esatto contrario, ossia che la ratio dell’art. 32 Cost. è proprio quella di elevare il bene collettivo al di sopra di quello del singolo, a patto che sia previsto un indennizzo in caso di danni al singolo. Potete approfondire la questione in questo articolo sul tema. Come mai un Giudice ordinario non lo sa?
Questa affermazione viene ripetuta anche più avanti, segno che non si tratta di un refuso o di una svista: il Giudice proprio non conosce l’esegesi dell’art. 32 Cost. né la giurisprudenza costituzionale emessa da una Corte di grado superiore al suo. Benissimo.
I vaccini coperti da segreto militare
In seguito, nell’ordinanza del Tribunale di Firenze si cita anche l’ormai obsoleta bufala dei dati dei vaccini coperti addirittura da “segreto militare“; notizia riportata tempo fa dai soliti disinformatori senza prendersi la briga di una veloce verifica, capace di dimostrare che tutto ciò non fosse affatto vero, come già verificato allora da Butac in questo articolo. Stesso discorso in merito all’affermazione per cui “non si conoscono i contenuti dei sieri“, altra fesseria buttata lì perché letta da qualche parte su Facebook ma totalmente contraria alla realtà, dato che tutti i dati sono pubblici e soprattutto dato che i vaccini non sono sieri, altra cosa ripetuta ormai alla nausea ma totalmente ignorata dal Giudice in questione.
Eventi avversi e morti
Secondo l’ordinanza del Tribunale di Firenze, poi, non sapremmo i contenuti dei vaccini e i suoi effetti a lungo termine, tuttavia “si sa” – scrive proprio così – che nel breve termine hanno causato migliaia di decessi ed eventi avversi. Sulla base di cosa lei “lo sa”? Impossibile scoprirlo dato che non fornisce alcuna prova né alcun riferimento; probabilmente, i dati li ha presi da Eudravigilance. Tuttavia, nemmeno Eudravigilance riporta dati simili, come già spiegato dal sito “Facta” in questo articolo.
Ma al di là di questo, i dati sulle segnalazioni avverse e i decessi sono forniti dalla stessa AIFA. Nel Report di marzo 2022, su un totale di quasi 136 milioni di somministrazioni sono state fatte 134 mila segnalazioni, delle quali solo il 17,8% considerate gravi. Di queste, a seguito delle consuete verifiche – perché si tratta di mere segnalazioni, che poi vanno verificate – sono state considerate correlabili al vaccino appena il 33,7%, ossia circa 7.000 (7.000 su 138 milioni di somministrazioni!).
Quanto ai decessi, quelli correlabili al vaccino sono 27. VENTISETTE su 138 milioni di dosi, cioè 0,2 ogni milione di dosi. Non si capisce, dunque, dove il Giudice abbia visto questi “migliaia di decessi”. Ma lei “lo sa”, lo scrive in una sentenza e usa questo dato inventato per prendere una decisione coercitiva… Perfetto.
Del resto, il Giudice insiste anche sul fatto che gli eventi avversi e soprattutto i decessi colpiscono indifferentemente vaccinati e non vaccinati, chiaro segno – secondo lei – che il vaccino è inutile e quindi la sua obbligatorietà sia priva di ogni fondamento. Sul punto, credo che l’immagine qui sotto sia più eloquente di ogni parola (la linea rossa sono i non vaccinati).
La perla finale
L’ordinanza del Tribunale di Firenze, dopo aver raccolto tutte le fesserie possibili sul tema, non poteva che chiudere con una vera perla.
A parere del Giudice – cito testualmente – non sarebbe possibile obbligare la ricorrente a questi “trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile“.
Tutti i libri di biologia sono autocombusti all’istante. Al di là del fatto che lo stesso tono della frase malcela una chiara visione complottista della cosa, sul piano scientifico il fatto che l’RNA possa modificare il DNA è un’affermazione inaccettabile anche per un ragazzino del liceo. E’ una delle basilari leggi della genetica – anzi, un vero e proprio dogma – il fatto che questo non sia assolutamente possibile, se non in presenza della cosiddetta “trascrittasi inversa“, che non è assolutamente presente né nel virus Sars-Cov-2 né tantomeno nel vaccino a RNA. Una migliore spiegazione di questo dogma l’ha fornita, già 2 anni fa, la Pagina “Biologi per la Scienza” in questo articolo, che inviterei tutti, ma soprattutto la Dott.ssa Zanda, a leggere.
Credo sia davvero grave che un giudice ponga a fondamento della sua decisione una totale castroneria scientifica, di quelle che ti impedirebbero anche l’ingresso alla facoltà di medicina. E il Giudice, infatti, medico non è, non ha saputo verificare questa banale regola, non fornisce alcuna prova a supporto della sua affermazione ma, comunque, la pone a fondamento della decisione.
Meraviglioso.
Ordinanza del Tribunale di Firenze: un delirio.
La cosa davvero grave di questa sentenza, che supera tutte le altre, è che un Giudice abbia palesemente posto a fondamento della sua decisione non dati scientifici, studi, perizie, ragionamenti giuridici razionali: quello che si legge in questo provvedimento non è altro che un coacervo di fesserie, fake news e dati distorti prelevati dai soliti siti negazionisti e di disinformazione, che sono infatti gli unici a diffondere tali scempiaggini. E mi lascia francamente molto perplesso che i cittadini di Firenze debbano affidarsi ad un Giudice che usa le fonti di disinformazione per prendere delle decisioni vincolanti in nome del popolo italiano. E badate come lo faccia senza riportare alcun dato, alcun riferimento, alcuno studio: si limita a dire “si sa che il vaccino ha fatto migliaia di morti“, “si sa che il vaccino è sperimentale“, “si sa che il vaccino può alterare il DNA“, come se fossero dati autoevidenti. Ma qui, di autoevidente, c’è solo il fortissimo bias di conferma che guida la decisione del Giudice, al punto da spingerla a considerare prove dei dati che nemmeno può citare, perché non esistono.
E ovviamente, quegli stessi siti di informazione vanno in sollucchero quando scoprono che un loro seguace è addirittura un giudice, e quindi danno eco a questa ridicola decisione fomentando ulteriore negazionismo e aizzando i loro seguaci contro la “dittatura sanitaria”.
E invece, anche questa volta, la dittatura sanitaria la svelate domani, mentre la solita figuraccia la fate oggi.
Rassegna delle sentenze sulla dittatura sanitaria
Come sempre, eccovi una rassegna delle sentenze sulla dittatura sanitaria.
- una pronuncia cautelare della CEDU del 25 agosto 2021 che esclude danni dalla somministrazione del vaccino;
- 2 decreti monocratici del TAR Lazio di inizio settembre 2021 che dichiarano legittimo il Green Pass;
- una pronuncia del TAR Sardegna del 15 settembre 2021 che respinge il ricorso di 170 sanitari no vax;
- una pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia del 10 settembre 2021 che respinge il ricorso di due sanitari sospesi da lavoro perché non vaccinati;
- L’ormai celebre sentenza del Tribunale di Milano del 15 settembre 2021 citata dall’avv. Sandri che, a dispetto di quanto da lui affermato, conferma pienamente la legittimità della sospensione di un sanitario non vaccinato,
- L’altrettanto celebre sentenza della Corte Costituzionale del 22 settembre 2021, che ha dichiarato legittimi i DPCM, analizzata in questo video;
- Una ordinanza del Consiglio di Stato del 16 settembre 2021, che ha bocciato il ricorso dell’avv. Scifo;
- Una ordinanza del TAR Lazio che ha visto soccombente il Dott. Mariano Amici;
- Una sentenza del TAR Lazio del 7 ottobre 2021 che ha rigettato il ricorso di alcuni professori in merito all’obbligo di Green Pass per lavorare;
- Una sentenza del 20 ottobre del Consiglio di Stato che ha dichiarato perfettamente legittimo l’obbligo della vaccinazione per i sanitari;
- Sentenza della CGE del 29 ottobre 2021 che dichiara inammissibile il ricorso dell’avv. Sandri;
- una sentenza del 7 novembre 2021 del TAR Lazio che legittima l’obbligo di Green Pass a scuola;
- il famoso ricorso di Sara Cunial contro l’obbligo di Green Pass in Parlamento, perso su tutta la linea;
- L’altrettanto famosa “sentenza Passerini”, che in realtà è un decreto monocratico, male interpretata da molti e che in realtà si limita a ribadire l’obbligo di repechage, sulla falsa riga della sentenza dell’avv. Sandri citata più sopra in questo stesso elenco;
- Una sentenza del Tribunale ordinario di Arezzo del 30 novembre 2021 che ha respinto un ricorso i un sanitario no vax;
- La recente sentenza del Consiglio di Stato del 3 dicembre 2021 che ha stabilito, senza mezzi termini, che i medici non possono sottrarsi all’obbligo vaccinale per il Covid;
- un’ordinanza del Tribunale di Velletri del 22 novembre 2021 totalmente travisata dai no vax, che parla in realtà ancora una volta, di obbligo di repechage;
- La sentenza del Consiglio di Stato del 28 gennaio 2022 sull’obbligo vaccinale;
- La sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2022 che ha smontato completamente le tesi dei sostenitori delle terapie domiciliari;
- La recente sentenza del Tribunale di Firenze del 3 marzo 2022 sull’obbligo di richiesta del Green Pass ai lavoratori.
- La sentenza della Cassazione Penale, n. 8370/2022, sulla celebre “Torteria di Chivasso”;
- La sentenza del Tribunale di Padova del 28 aprile 2022 che affronta, di nuovo, l’obbligo di repechage;
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2022 che nega la violazione della libertà personale per la quarantena.
P.T.