Mi avete girato un articolo del sito di tale “studio Frassy” – che pare essere uno studio legale, cosa che mi lascia profondamente perplesso – a parere del quale una pronuncia del Tribunale di Velletri avrebbe dato torto a una ASL che aveva sospeso dal lavoro un’operatrice sanitaria non vaccinata sul presupposto che il vaccino non protegge dal contagio e quindi imporre il vaccino ai sanitari sarebbe illegittimo. L’articolo è stato anche diffuso dalla Balanzoni sul suo profilo Twitter.

Ora, non solo la pronuncia questa cosa non la dice da nessuna parte (anzi tale pronuncia non è nemmeno linkata quindi è impossibile saperlo), ma gli errori giuridici che emergono dal seppur breve articolo dei colleghi sono disarmanti.

In primo luogo, la prima frase dell’articolo contiene un madornale errore giuridico, di quelli che ti assicurano la bocciatura all’esame di procedura civile (ho visto gente cacciata dall’aula all’università per aver detto una cosa simile): l’articolo apre infatti dicendo:

Il giudice pronunciandosi definitivamente con Ordinanza del 14/12/2021 (…)

Il mio libro di Procedura Civile si è lanciato nel camino. L’ordinanza, per definizione, è quel provvedimento di natura ordinatoria che definisce alcune questioni processuali del giudizio prima della sua definizione. Come tale, la caratteristica principale di un’ordinanza è quella di non definire il giudizio. Si legge in questo articolo (ma potete leggere un qualunque libro di procedura civile per le università, in genere questa cosa si trova a pagina 1), che “l’ordinanza, a differenza della sentenza, non chiude il processo ma decide su una questione di rilevante importanza per lo stesso“.

Quindi, se esiste una caratteristica specifica dell’ordinanza, è quella di non definire il giudizio. Mi chiedo quindi come possa lo studio Frassy affermare che tale ordinanza si sia pronunciata in maniera “definitiva“. In che senso? E’ davvero un errore giuridico gravissimo, ve lo assicuro, un po’ come dire all’università di matematica che la sottrazione gode della propria commutativa.

Il Vaccino non protegge dal contagio?

Ma andiamo avanti e cerchiamo di capire, nonostante l’ordinanza non sia linkata da nessuna parte e sia impossibile ricavarne il contenuto, se davvero si dica che il vaccino non protegge dal contagio quindi l’obbligo vaccinale sia illegittimo.

il vaccino non protegge dal contagio

Nel merito, come si legge nell’immagine riportata dallo stesso articolo – che riporta un decreto inaudita altera parte relativo a quella stessa causa e non un’ordinanza, come si legge sotto il “dispone”, laddove dice “che il ricorso ed il presente DECRETO siano notificati ” – si legge chiaramente che la motivazione della riassunzione forzata della dipendente riguarda il fatto che “la sospensione dal lavoro può costituire solo l’extrema ratio e evento eccezionale in azienda medio grande“.

Avevate già letto questa frase? Chi segue questo blog da tempo certamente sì. E’ la stessa identica frase riportata in altre due pronunce – una analizzata qui, l’altra qui – che hanno obbligato il datore di lavoro a riassumere il dipendente per via dell’obbligo di repechage: in sostanza, la legge prevede che, nel caso in cui un dipendente obbligato al vaccino non si sottoponga alla vaccinazione, può essere sospeso senza stipendio, ma solo qualora l’azienda possa dimostrare che, all’interno della stessa, non esistano altre mansioni, anche meno retribuite, che non comportino un contatto diretto e continuo coi pazienti; se questa posizione esiste, il datore non può sospendere ma deve demansionare il dipendente, mettendolo a fare pacchi, in segreteria, a lavare i cessi o a scrivere minchiate su Facebook, ma assicurandogli comunque uno stipendio ed evitandogli il contatto coi pazienti. Se l’azienda, nel provvedimento di sospensione, non dimostra l’assenza di questa ipotesi, allora la sospensione è illegittima.

Ed è questo che è accaduto: il datore di lavoro, evidentemente, non ha considerato possibili mansioni alternative e ha sospeso il dipendente senza fare tale valutazione. Di fronte al ricorso cautelare del dipendente, mancando la prova dell’assenza di altri impieghi possibili, il Giudice ha ordinato la reintegra del dipendente in attesa del provvedimento definitivo, entro il quale il datore avrebbe dovuto fornire prova dell’assenza di tale opzione. Evidentemente non ci è riuscito, anche perché si tratta, come dice il giudice, di “azienda medio grande“, nella quale è presumibile esistano altre posizioni non a contatto coi pazienti; quindi il datore di lavoro ha perso il ricorso.

Il vero tenore della “sentenza”

Infatti, cercando disperatamente sul web la pronuncia omessa dall’articolo in questione, ho trovato questo articolo de “La Repubblica” che pare confermare le mie deduzioni: si parla in primo luogo di sentenza e non di ordinanza – non poteva che essere così, salvo bruciare i miei libri di procedura civile – e nella stessa si legge come la motivazione si baserebbe sul fatto che

“siamo di fronte ad una grande azienda che sicuramente avrà mediamente scoperture di organico e, comunque, assenze per malattia, aspettativa, ferie”

Quindi, la motivazione mi pare essere esattamente quella dedotta dal sottoscritto. Per il resto, il Giudice avrebbe semplicemente stabilito che il sanitario non può essere obbligato al vaccino, ponendo quale unica condizione il fatto che la ASL garantisca “adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura“, ovvero: il sanitario può anche non vaccinarsi, ma l’azienda deve tutelare la salute pubblica e quindi evitare che questa libertà del sanitario non metta a rischio la salute altrui. E come si può ottenere questo? Demansionando il sanitario non vaccinato ad altra mansione non a contatto coi pazienti e, solo se questa posizione non vi fosse, allora l’ASL potrà sospendere l’operatore sanitario. Cioè: di nuovo l’obbligo di repechage.

Fine.

Dove si parli del fatto che il vaccino non protegge dal contagio e di tutte le altre fesserie scritte nell’articolo in questione, non è dato sapersi.

Quindi, anche oggi, la dittatura sanitaria la svelate domani.

Rassegna delle sentenze sulla dittatura sanitaria

Come sempre, per chi se le fosse perse, ecco l’analisi delle altre sentenze sulla dittatura sanitaria:

P.T.