Si possono denunciare i ciarlatani che diffondono fake news, teorie improbabili e fesserie varie sul web? Come si fa? Perché questa gente continua a commettere reati e allarmare la popolazione impunemente? Perché nessuno li denuncia? E’ davvero utile denunciare i ciarlatani?

In questo articolo intendo provare a rispondere a tutte queste domande, dato che in molti me le hanno poste.

I ciarlatani commettono davvero dei reati?

Cominciamo dal primo punto: diffondere fake news e notizie allarmistiche non vere, è davvero reato? Avevo già parlato marginalmente della questione in questo articolo, ma credo valga la pena ribadire la questione. , diffondere fake news è reato. Anzi, diffondendo notizie false e teorie allarmistiche si commette più di un reato.

Art. 656 c.p.

La violazione classica commessa da chi diffonde notizie false è quella disciplinata dall’art. 656 c.p., in base al quale:

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309

art. 656 c.p.

Come vedete, esiste quindi una fattispecie ad hoc per la diffusione di notizie false, che però è obsoleta in quanto è stata scritta prima dell’avvento di internet, e quindi le pene non considerano il reale potenziale diffusivo che le fake news hanno al giorno d’oggi. Avevo approfondito la questione e le proposte di riforma dell’articolo 656 c.p. in questo articolo.

Art. 414 c.p.

Ma ci sono altri profili di rilievo penale che emergono dalla diffusione di notizie false.

il primo è l’art. 414 c.p., in base al quale:

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Art. 414 c.p., comma I

In effetti, se la notizia falsa, nel suscitare allarmismo magari ipotizzando complotti o azioni illegali da parte del Governo, istiga le persone a violare le disposizioni penali, come ad esempio a violare la quarantena perché il virus non esiste, questa istigazione implica l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 414 c.p.

Art. 415 c.p.

Allo stesso modo, le suddette notizie false e allarmistiche potrebbero spingere il pubblico a violare ordini dell’autorità o comunque regole non di natura penale; in tal caso si integra la fattispecie dell’art. 415 c.p., in base al quale:

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 415 c.p.

Art. 595 c.p.

Capita poi spesso che la notizia falsa comporti più o meno espresse accuse (false) nei confronti di soggetti singoli. In tal caso si integra il reato di  diffamazione, disciplinato dall’art. 595 c.p. Recita infatti il primo comma dell’articolo:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Art. 595, comma I c.p.

Oltretutto, il fatto che la diffamazione avvenga attraverso un social integra un’aggravante del reato, perché il social costituisce a tutti gli effetti un mezzo analogo alla stampa o ad altro mezzo di pubblicità; il comma III dell’art. 595 cp, infatti, precisa che

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Art. 595, comma III, c.p.

Inoltre:

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Art. 595, comma II, c.p.

Infine, la diffamazione sussiste non solo quando si attribuiscono falsità a un soggetto singolo, ma anche quando si fa verso un’intera categoria di soggetti. Infatti:

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 595, comma IV, c.p.

Art. 658 c.p.

Può anche accadere che la notizia falsa susciti allarme sociale e di conseguenza allarmi le autorità per fatti inesistenti. In tal caso si rischia di integrare la fattispecie di “procurato allarme“.

Dice infatti l’art. 658 c.p., che:

Chiunque,  annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro.

Art. 658 c.p.

Si vuole precisare che questo articolo non intende punire solo chi annuncia disastri inesistenti alle autorità (come lo studente che fa una telefonata anonima alla polizia per dire che c’è una bomba nella scuola, per poter evitare l’interrogazione), ma, per orientamento costante della Cassazione Penale,

il reato di procurato allarme presso l’Autorità di cui all’art. 658 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l’annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia “mediato”, cioè non effettuato direttamente alle forze dell’ordine, ma ad un privato, purché, per l’apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l’intervento anche d’ufficio”.

(Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 26897 del 12 giugno 2018).

Art. 661 c.p.

La diffusione del falso allarme o del falso pericolo, oppure l’elaborazione di teorie false finalizzate a spaventare o convincere la popolazione a prendere in considerazione determinate circostanze false, può anche integrare, se dalla diffusione deriva un turbamento dell’ordine pubblico, anche il reato di cui all’art. 661 c.p., oggi depenalizzato a illecito amministrativo, in base al quale:

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.Art. 661 c.p.

Art. 661 c.p.

Art. 640 c.p.

Il reato di cui sopra opera anche se la diffusione del falso allarme o della falsa teoria opera a titolo gratuito. Se dalla diffusione di quella teoria il soggetto ricava anche un guadagno economico il reato è più grave: in particolare, esso integra la “truffa“: l’art. 640 c.p. dice infatti che:

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.

Art. 640 c.p.

Insomma: come avete visto, il codice penale appresta una lunga serie di tutele per il caso di diffusione di fesserie e notizie false o allarmistiche che permettono ai cittadini di denunciare i ciarlatani. Ma allora perché nessuno lo fa? Perché questa gente continua impunemente a fare quello che fa?

Perché nessuno denuncia i ciarlatani?

Anche questa questione ha una sua risposta. Per poter chiarire i termini del problema, è però necessaria una piccola premessa introduttiva.

Reati perseguibili a querela e reati perseguibili d’ufficio

Il nostro sistema penale prevede due tipologie di reati:

  • Reati perseguibili a querela: trattasi dei reati che offendono direttamente un soggetto (es. minacce, lesioni personali, diffamazione) per i quali è quindi il diretto interessato a pretendere l’attivazione delle autorità. Per questi casi, è previsto che il reato sia perseguibile solo a querela della persona offesa. Se infatti non è la vittima di violenza o minaccia a voler perseguire il reo, lo Stato non vede ragione per cui attivarsi autonomamente per un reato che non interessa neppure a chi ne subisce le conseguenze;
  • Reati perseguibili d’ufficio: trattasi di tutti quei reati che non hanno una “vittima specifica”, ma vanno piuttosto a ledere beni giuridici di interesse sociale che si ritiene debbano essere protetti a prescindere, come il decoro, l’ordine pubblico, il buon costume, ecc…; in tal caso, il reato sarà perseguibile d’ufficio direttamente dalle autorità giudiziarie, a prescindere da eventuali persone lese.

Come avrete capito, i reati di cui stiamo parlando in questo articolo – diffusione di notizie false, abuso della credulità popolare, procurato allarme, ecc… – sono reati contro l’ordine pubblico, quindi perseguibili d’ufficio. Ma attenzione: il fatto che siano perseguibili d’ufficio non significa che sia vietato a ogni cittadino di denunciare i ciarlatani per quei motivi, perché resta comunque dovere civico di ognuno attivarsi per segnalare reati alle autorità, aiutandole a combattere i crimini.

Perché nessuno denuncia i ciarlatani?

Quindi, ognuno di noi può tranquillamente sporgere una denuncia per questi reati.

Il problema, evidente, è che è molto difficile che un cittadino si prenda la briga di redigere una denuncia – magari rivolgendosi a un avvocato – e si prenda un permesso da lavoro per andare a perdere mezza mattinata in Tribunale per sporgere una denuncia a uno sconosciuto, dalla quale peraltro non ha niente da guadagnare. Il cittadino generalmente denuncia i reati che lo toccano direttamente, per ovvie ragioni.

Per questo, l’azione penale per questi reati è sostanzialmente in mano alle autorità giudiziarie. E perché nemmeno loro fanno nulla?

L’azione penale è definita obbligatoria, il che significa che se l’autorità giudiziaria ha una notizia di reato è obbligata ad aprire delle indagini. Il problema però è che per questa tipologia di reati, che avvengono sostanzialmente sui social, la “notizia di reato” andrebbe andata a cercare; tuttavia le autorità giudiziarie – e i PM in particolare – non sono ancora sufficientemente sensibilizzati su questo problema e quindi non sono consapevoli di quello che sta accadendo sui social ormai da anni. Del resto, spesso si tratta di persone di una certa età, che dei social non ne fanno neppure uso. Pertanto, non esistono ancora Pubblici Ministeri che abbiano a cuore questa particolare questione e quindi si organizzino per scovare i ciarlatani, indagarli e perseguirli.

Per darvi un’idea, la prima volta che ho denunciato una pagina no vax, ho dovuto spiegare alle autorità cui ho presentato la denuncia chi fossero i no vax, perché loro non ne conoscevano l’esistenza…

Cosa intendiamo fare grazie a Patreon

Quindi: il problema delle notizie false che circolano sul web, e di tutti i danni collaterali che esse causano, non sarà mai adeguatamente affrontato fino a che le autorità non saranno sufficientemente sensibilizzate e prenderanno consapevolezza dell’entità del problema, che non è semplicemente di qualche mitomane che dice fesserie, ma di vere e proprie organizzazioni che lucrano sull’ignoranza della gente cagionando danni anche irreparabili, come stiamo vedendo per questa epidemia.

Anzi, proprio l’arrivo del Covid-19 potrebbe costituire l’occasione ideale per avviare una campagna volta a sensibilizzare le autorità e chiarire loro l’entità del problema, spingendo alcuni PM a farsi carico di questa situazione.

Ecco perché, nell’inerzia inevitabile del singolo cittadino e nell’insufficiente consapevolezza delle autorità, abbiamo deciso di sfruttare la nostra visibilità social e il mio studio legale per farci carico della questione e avviare una campagna di sensibilizzazione basata non solo sull’attività social che stiamo svolgendo, ma anche sulla ricezione delle vostre segnalazioni e la preparazione delle denunce da depositare presso le autorità, al fine di prendere contatto coi PM ed avviare anche con loro una stretta collaborazione finalizzata a combattere chi diffonde falsità allarmistiche e pericolose per tutti, in maniera sistematica e strutturata.

Chiaramente, il progetto di denunciare i ciarlatani comporta un certo investimento di tempo e di denaro, motivo per cui per implementarlo è necessaria la vostra collaborazione. Se foste interessati e voleste dare il vostro essenziale contributo a questa nobile causa, iscrivetevi al nostro canale Patreon!

Qui il link: https://www.patreon.com/paolotuttotroppo

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P.T.