Uno dei problemi che più mi sta a cuore, come avvocato e debunker, è la questione che lega libertà di espressione e fake news.

Ultimamente, sempre più spesso qualunque discussione sui social riguardo la validità di presunte teorie scientifiche, notizie scandalistiche e affermazioni varie su persone, progetti, idee e accadimenti in generale si incaglia inevitabilmente nel solito punto fermo: “questa è la mia opinione; siamo in democrazia quindi la mia opinione va rispettata“.

Questa giustificazione, che ormai mi ha stancato, è frutto di una profonda incomprensione su cosa si intende per libertà di espressione e fake news, ossia la differenza tra “esprimere una opinione” e “diffondere notizie false”.

Una più approfondita analisi di questo aspetto la trovate in questo mio video:

E’ un argomento importante, perché chiama in causa principi costituzionali e soprattutto reati espressamente previsti dal codice penale.

Mi sembra quindi il caso di fare degli opportuni chiarimenti.

La libertà di espressione: art. 21 Cost.

Analizziamo innanzitutto il concetto di libertà di espressione.

Essa è sancita dall’art. 21 della nostra Costituzione, il quale recita:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Art. 21 Cost., commi I e II

Seguono poi ulteriori commi che disciplinano più nel dettaglio la possibilità per le autorità di sequestrare/bloccare la stampa; aspetto che chiarisce molte cose, che ora andremo a spiegare.

Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero” è uno dei diritti più importanti che siano iscritti nella nostra carta costituzionale. Perché? Perché la possibilità che i governi possano censurare o impedire a chiunque di manifestare le proprie idee è l’elemento fondante di ogni dittatura. I regimi pluralisti si reggono proprio sulla libera manifestazione del pensiero, sulla possibilità di criticare la politica e il suo operato e di garantire anche alle minoranze la possibilità di dire la loro.

Questo diritto è quindi rivolto principalmente a chi, esprimendo le proprie idee, può stimolare o condizionare l’opinione pubblica; infatti, esso è rivolto a tutti, ma in particolare alle testate giornalistiche e ai media: si parla infatti di stampa, di censura, di autorizzazioni, sequestro della stampa periodica, non semplicemente di gente che esprime la sua opinione personale. La ratio del diritto in oggetto è cioè quello di garantire la creazione di un’opinione pubblica “liberamente formata” e non sottoposta a indirizzi e vincoli da parte di eventuali maggioranze, come accadeva ad esempio sotto il regime fascista.

Per dirla con Sartori, costituzionalista che stimo tantissimo,

“così come le elezioni, anche le opinioni devono essere libere, e cioè liberamente formate. Se le opinioni non sono libere, le elezioni non possono essere libere. Un popolo sovrano che non ha nulla di suo da dire, senza opinioni proprie, conta come il due di coppe”

SARTORI, La democrazia in trenta lezioni, Mondadori, Milano, 2008, p. 17.

Questo è dunque il senso dell’art. 21: i costituenti che l’hanno scritto guardavano alle opinioni politiche e in particolare alla stampa libera, per garantire il pluralismo, un’opinione pubblica libera e quindi una democrazia efficiente. Nessuno di loro nel 1948 aveva ipotizzato che, 70 anni dopo, ci sarebbe stata gente capace di negare pubblicamente evidenze scientifiche e diffondere notizie inventate di sana pianta anche senza uno scopo principalmente politico; ma soprattutto nessuno di loro aveva ipotizzato che queste affermazioni potessero trovare perfino un certo seguito.

Opinione pubblica e opinioni personali

Questo per chiarire un concetto fondamentale: quando si parla di “libertà di esprimere la propria opinione” quale tutela costituzionale ci si riferisce al diritto di ognuno di noi di esprimere opinioni politiche, e quindi di manifestare il dissenso verso il governo in carica, di indagare su quello che fa e come lo fa e di diffondere quel dissenso e quelle informazioni per contribuire alla creazione di un’opinione pubblica libera. Riguarda l’opinione pubblica, non l’opinione personale sui fatti più disparati.

L’art. 21 ci dà quindi il diritto di dire: “non sono d’accordo su come il governo sta gestendo l’emergenza Coronavirus” o “non concordo con la politica sovranista di Salvini” o ancora “il programma politico del PD sarà un danno per il Paese“; ci tutela nel senso che nessuno potrà mai infliggermi una pena o indurmi al silenzio per via delle opinioni politiche che sto esponendo. E questo è sacrosanto.

Ma l’art. 21 non ci tutela da eventuali ingiustizie derivate dal fatto che affermiamo “preferisco le bionde alle brune” o “mi piace più il mare della montagna” o ancora “tifo Milan anziché Inter“. Attenzione: non ci tutela non nel senso che queste opinioni non le possiamo esprimere, non ci tutela perché queste sono opinioni personali, come tali irrilevanti per il diritto. Del resto: chi mai si sognerebbe di multarvi perché preferite il mare alla montagna? Sarebbe una cosa senza senso prima ancora che giuridicamente scorretta. Queste sono infatti mere opinioni personali che in alcun modo incidono sui diritti civili e politici dei cittadini.

E qui veniamo a una seconda distinzione molto importante.

I fatti e le opinioni

Abbiamo detto che gli ultimi esempi da me proposti sono “opinioni personali” che non rilevano per il diritto. Le opinioni personali sono semplici preferenze; il problema emerge quando le persone tendono a confondere queste “opinioni personali” con affermazioni che riguardano dei fatti.

Affermare un fatto non è “esprimere un’opinione”: se io dico “Tizio ha rubato un’automobile” non sto esprimendo la mia “opinione” sull’accaduto, sto facendo un’affermazione circostanziata che riguarda un fatto che, come tale, o è vero o è falso. Mentre il fatto che sia meglio la montagna o il mare non è un fatto, perché ognuno potrà esprimere la sua preferenza, non si può allo stesso modo esprimere una preferenza sul fatto che Tizio abbia o meno rubato l’auto: o l’ha rubata, o non l’ha rubata.

Allo stesso modo, anche avanzare un’ipotesi o una teoria scientifica non è un’opinione, bensì l’affermazione su un fatto; “la terra è piatta” non è un’opinione, è un’affermazione su un fatto che può essere scientificamente verificato.

Quindi: la libertà di espressione, che come visto riguarda le opinioni politiche, non comprende anche le affermazioni sui fatti e le opinioni sulle leggi scientifiche.

Questo significa che affermare che la terra è piatta, o che il Coronavirus lo hanno creato i cinesi, o che il 5G attiva le epidemie, è un atto perseguibile per legge? La risposta giusta è “dipende”. E adesso vediamo da cosa dipende.

Libertà di espressione e fake news: quando le “opinioni” diventano reato

libertà di espressione e fake news

Le affermazioni sui fatti e la diffusione su larga scala di queste affermazioni non sono vietate di per sé – se dite a cena in famiglia che per voi la terra è piatta non subite alcuna conseguenza diversa dall’umiliazione che riceverete dai commensali -, ma in base a cosa dite o diffondete, dal modo in cui lo fate e dalle conseguenze che ciò che dite può avere; esistono diversi casi in cui non solo si esce totalmente da una tutela costituzionale, ma si rischia di integrare diverse fattispecie penali che purtroppo troppa gente ignora, e che infatti continua a commettere come se fossero la cosa più naturale del mondo.

Mi sembra il caso, a questo punto, di fornirvi un elenco, con tanto di esempi, per chiarire a cosa gli utenti dei social vanno incontro quando pubblicano le loro “opinioni personali” o condividono articoli, video e teorie assolutamente falsi sul presupposto che “rispecchiano la loro opinione”.

1. Diffamazione

Come detto, sono assolutamente tutelato dall’art. 21 Cost. se dico “non condivido una sola virgola delle idee di Salvini“; non sono tutelato però, ed anzi sono perseguibile, se invece dico “Salvini è un mentecatto“. Se nel primo caso sto esprimendo un’opinione politica, nel secondo l’affermazione non è un’opinione, bensì un’affermazione capace di ledere l’onore e la reputazione del soggetto citato. Come tale, esso non rientra nella tutela dell’art. 21 Cost., ma anzi integra un reato: la diffamazione, disciplinata dall’art. 595 c.p. Recita infatti il primo comma dell’articolo:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Art. 595, comma I c.p.

Come vedete, non è un’opinione ma un reato. Oltretutto, il fatto che voi lo stiate dicendo attraverso un social integra un’aggravante del reato, perché il social costituisce a tutti gli effetti un mezzo analogo alla stampa o ad altro mezzo di pubblicità; il comma III dell’art. 595 cp, infatti, precisa che

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Art. 595, comma III, c.p.
libertà di espressione e fake news

Ma cosa c’entra tutto questo col legame tra libera espressione e fake news? C’entra, perché nel momento in cui condividete un meme o un post che dice “la Boldrini ha rubato i soldi agli italiani per darli agli immigrati!!!” o un meme come quello indicato qui sopra, voi pensate di esprimere la vostra legittima opinione, invece state commettendo un’altra aggravante del reato di diffamazione, che ovviamente si aggiunge a quella precedente. Dice infatti il secondo comma dell’articolo 595 cp che:

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro

Art. 595, comma II, c.p.

Quindi: quando leggete un meme, un articolo, un tweet, l’affermazione di qualcuno che, per quanto rientri nella vostra inclinazione politica, afferma il falso riguardo una persona, se lo condividete non avete alcuna tutela in base alla vostra libertà di espressione, ma state diffondendo una fake news che integra un reato aggravato.

Ah, e non pensate di potervela cavare restando generici, ossia attaccando non un singolo ma un’intera organizzazione, nella speranza che “non facendo nomi” possiate eludere l’applicazione del reato.

Se infatti scrivete “i magistrati sono tutti corrotti!“, “i politici sono tutti ladri!“, “gli eurocrati vogliono distruggere il nostro Paese, complottano contro di noi!” chiaramente senza avere alcuna prova, integrate un’altra aggravante, disciplinata dal quarto e ultimo comma dell’art. 595 c.p.:

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

Art. 595, comma IV, c.p.

Siete ancora sicuri che queste siano “vostre opinioni” tutelate dalla legge, quindi le dobbiamo rispettare?

2. Calunnia

Non solo. Attribuire un fatto circostanziato o un appellativo falso ad un soggetto determinato integra anche il reato di calunnia. Recita l’art. 368 c.p.:

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 368, comma I, c.p.

3. Procurato allarme

Andiamo avanti perché ovviamente non finisce qui.

Poniamo che siate profondamente convinti che i poteri forti cerchino di sterminarci usando le scie chimiche. E’ un’opinione legittima, tutelata dalla Costituzione?

No. Intanto perché ovviamente è falso, ma se il problema fosse solo quello vi limitereste a fare la figura degli imbecilli.

Se però condividete ossessivamente notizie false sulle scie chimiche, denunciate un complotto globale e allarmate la gente che vi legge con i vostri deliri, rischiate di integrare un altro reato: il procurato allarme.

Dice infatti l’art. 658 c.p., che:

Chiunque,  annunziando disastriinfortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro.

Art. 658 c.p.

4. Abuso della credulità popolare

Naturalmente l’annuncio di un pericolo inesistente potrebbe non essere indirizzato direttamente alle autorità o suscitare una loro reazione, quindi non integrare il reato di cui all’art. 658 c.p.; tuttavia, ciò non basta a scongiurare qualunque conseguenza. La diffusione del falso allarme o del falso pericolo può infatti integrare, se dalla diffusione deriva un turbamento dell’ordine pubblico, anche il reato di cui all’art. 661 c.p., oggi depenalizzato a illecito amministrativo, in base al quale:

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Art. 661 c.p.

5. Diffusione di notizie false

Non è ancora finita.

Diffondere una notizia o una teoria totalmente falsa ma particolarmente allarmistica potrebbe turbare anche l’ordine pubblico. Quando ad esempio condividete un articolo falso che attesta il collegamento tra il 5G e il Coronavirus, la notizia potrebbe allarmare chi la legge, turbare l’opinione pubblica e creare un danno sociale, sia per la reazione che potrebbe scatenare nella gente, sia per eventuali azioni che alcuni soggetti potrebbero compiere a causa di quella notizia, come accaduto ad esempio in UK, dove alcuni ragazzi hanno dato fuoco a delle antenne 5G proprio per questa ragione. E non solo lì, purtroppo…

Bene: in tal caso, lungi ancora una volta dallo stare esprimendo una vostra opinione, integrate il reato di cui all’art. 656 c.p., in base al quale:

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 

Art. 656 c.p.

Quindi: è totalmente inutile che quando qualcuno vi fa notare che la teoria che avete condiviso non ha alcuna valenza scientifica rispondiate dicendo “è la mia opinione e dovete rispettarla“, perché la vostra non è un’opinione, ma una notizia falsa capace di turbare l’ordine pubblico, quindi un reato. Chiaro?

6. Istigazione alla disobbedienza

Ci sono poi ipotesi nelle quali la diffusione di teorie false può contribuire a scatenare l’opinione pubblica al punto da spingerla a violare delle disposizioni di legge o degli ordini delle autorità. Mi riferisco, ad esempio, ai video e ai post diffusi da quel ciarlatano di Montanari, che ultimamente ha avuto il coraggio di sostenere – ovviamente senza alcuna prova scientifica – che il Covid-19 non esiste e che si tratta di un complotto per spingere la gente a vaccinarsi e farci diventare tutti immunodepressi. Orbene: diffondere una simile fesseria potrebbe spingere le persone a sottovalutare il problema e addirittura a violare le disposizioni di quarantena. Ciò integra un ulteriore reato, disciplinato dall’art. 415 c.p., il quale stabilisce che:

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

Art. 415 c.p.

Quindi, se iniziate a diffondere quei video urlando che è tutto un complotto e che lo Stato ci vuole immunodepressi, rischiate di spingere chi vi legge a violare leggi di ordine pubblico, commettendo questo reato. Non è la vostra opinione, è un reato. Ok?

Tra libertà di espressione e fake news

Ricapitoliamo.

Un conto è esprimere la propria opinione su un politico, un governo, un programma politico o una legge; in tal caso la vostra opinione è tutelata ai sensi dell’art. 16 Cost.

Un altro conto è esprimere una preferenza su qualcosa (mare-montagna, bionde-brune, ecc…); in tal caso la vostra opinione è ininfluente per il diritto, perché non tocca alcun interesse giuridico protetto.

Un altro caso è, invece, diffondere notizie false o teorie prive di fondamento. In tal caso bisogna distinguere: se la notizia non lede l’interesse di nessuno – ad esempio condividete la notizia di un cane che si è laureato in medicina o sostenete una teoria per cui le banane sono esseri senzienti – allora non c’è nessun problema (un problema ce l’avete in realtà, ma non rileva per l’ordinamento giuridico salvo l’imposizione di un TSO).

Se però le notizie false che diffondete ledono la reputazione di qualcuno – soggetto o categoria di soggetti – oppure se la teoria/notizia che diffondete è capace di turbare l’ordine pubblico, creare allarmi ingiustificati e spingere le persone a violare le leggi, allora la vostra condotta non solo non è tutelata da nessuna legge, ma è punita penalmente in almeno 6 modalità diverse, come abbiamo appena visto.

La libertà di espressione e le fake news non stanno sullo stesso piano: poter esprimere la vostra opinione non vi dà alcun diritto di commettere reati.

Chiaro?

P.T.

Supporta il nostro progetto su Patreon cliccando qui!