Abbiamo già avuto modo di parlare delle fattispecie penali correlate alla diffusione di fake news in questo articolo; tra tutti i possibili risvolti penali, quello che più specificamente prende in considerazione è l’articolo 656 c.p. sulle fake news, che si occupa appunto della diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico.

Quello che intendo fare oggi è analizzare meglio questo articolo e spiegare come è perché esso necessiti al più presto di un aggiornamento, perché così come è strutturato rappresenta un’arma obsoleta e spuntata contro i ciarlatani che infestano il web.

Articolo 656 e fake news

Come abbiamo visto, l’art. 656 c.p. recita attualmente come segue:

articolo 656 e fake news

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Art. 656 c.p.

Il suddetto articolo appare subito, anche a un non esperto in diritto, del tutto inidoneo a contrastare la diffusione di fake news e di teorie antiscientifiche che possano turbare l’ordine pubblico, creare allarmismo ingiustificato e in estrema ipotesi anche cagionare danni sociali.

Dobbiamo infatti considerare che l’articolo 656 c.p. è stato scritto in un periodo storico molto diverso da quello odierno: non esisteva internet e la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa era appena agli inizi; inoltre, in quel periodo l’informazione era monopolio degli addetti ai lavori – i giornalisti – i quali erano già sottoposti al codice deontologico del loro ordine professionale, che prevedeva già conseguenze nel caso di diffusione di notizie false.

Pertanto, l’articolo 656 c.p. non era rivolto tanto a chi faceva informazione di professione, ma al più a quei mitomani che lanciavano allarmi inesistenti nelle piazze o nei luoghi pubblici; in questo modo, la loro potenzialità lesiva era minima – se allarmo la gente al bar parlando di pericoli inventati, al massimo raggiungo una decina di persone – ed è per questo che la fattispecie prevede pene irrisorie.

Nulla a che vedere con l’attuale formulazione dell’articolo 656 c.p. sulle fake news che imperversano oggi: diffondere un allarme sociale sul web, soprattutto se si ha un certo seguito sui social, può raggiungere rapidamente milioni di persone, esattamente come potrebbe fare la TV o l’informazione “professionale”.

L’articolo 656 c.p. è dunque del tutto obsoleto, e deve essere cambiato.

Le proposte di modifica dell’articolo 656 c.p.

A dimostrazione del fatto che la necessità di modificare l’art. 656 c.p. non è solo una mia personale opinione, ma un bisogno generalizzato di cui l’intera società civile si è accorta, dobbiamo dare atto che una proposta di modifica è già stata presentata a fine 2017, e discussa durante il 2018.

Trovate a questo link i termini della proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati. Una proposta che, in realtà, presenta diverse criticità e, a mio avviso – ma non solo mio – non risolve i veri problemi che la potenzialità lesiva di internet comporta.

La nuova formulazione dell’articolo 656 c.p. sarebbe la seguente:

Chiunque pubblica o diffonde, anche mediante l’utilizzo della rete telefonica o attraverso strumenti telematici o informatici, notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico ovvero ad arrecare danno ingiusto alle persone, è punto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre mesi a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso per fini di lucro, ovvero se le notizie riguardano atti di violenza a sfondo razziale, sessuale o comunque di natura discriminatoria

Nuovo art. 656 c.p.
articolo 656 e fake news

Sicuramente, la proposta di modifica ha degli indubbi vantaggi:

  • aggrava la fattispecie da semplice contravvenzione a delitto;
  • aumenta le pene;
  • considera la possibilità di commettere il reato coi mezzi telematici.

I vantaggi però finiscono qui.

Le criticità della proposta di modifica

La proposta presenta anche diverse criticità (per un approfondimento, vi invito a leggere questo articolo).

Si è visto che la proposta intende aumentare le pene pecuniarie fino a 5.000,00 euro; questo potrebbe fungere da deterrente per tutte quelle pagine e quei profili che fanno da eco alle notizie e teorie false create ad arte dai ciarlatani, soprattutto se si tratta di pagine “piccole” con poco seguito e quindi con un guadagno economico pressoché nullo. Non funzionerebbe, però, nei confronti di tutti quei guru che, grazie a questi sistemi, mettono in atto un vero e proprio business estremamente lucrativo. Ve lo immaginate un Panzironi, che grazie alle sue teorie vende integratori incassando centinaia di migliaia di euro l’anno, spaventarsi per una multa di 5.000,00 euro? Io no.

E’ vero, il secondo comma prevede un generico “aumento di pene” per chi svolge questa attività a scopo di lucro, ma ben difficilmente un giudice potrebbe aumentare la pena base di 10 o addirittura 100 volte.

Peraltro, la stessa formulazione del secondo comma è limitante: dice infatti che la pena è aumentata “se il fatto è commesso per fini di lucro“, ma questo presume implicitamente che il guadagno economico derivi direttamente dalla diffusione della notizia falsa. E’ cioè il caso di chi ad esempio, come Montanari e Rosario Marcianò, inventa teorie false sui danni da vaccino o su altri complotti improbabili, chiedendo esplicitamente, sulla base di quelle teorie, dei fondi per la costruzione di microscopi per fare le analisi o per altri progetti correlati a “combattere i poteri forti”; ma spesso quei guadagni sono solo indirettamente legati alla diffusione di fake news. Pensiamo di nuovo a Panzironi: il guru della dieta dei 120 anni, infatti, non guadagna direttamente con la diffusione della sua teoria, ma indirettamente attraverso un articolato sistema di marketing finalizzato a vendere ai malcapitati dei prodotti legati alla sua dieta alternativa; senza contare le comparsate in TV, la pubblicazione di libri, ecc….

Allo stesso modo, molti ciarlatani come Mazzucco non lucrano direttamente con la diffusione di video complottisti, ma indirettamente grazie alla visibilità che i suoi canali ottengono con quella condivisione, e quindi con la pubblicità, con eventuali gettoni di presenza in determinate trasmissioni, collaborazioni ottenute grazie a quella visibilità, ecc… Tutte situazioni che difficilmente potrebbero rientrare nella fattispecie del secondo comma del nuovo art. 656 c.p.

Il diritto alla salute tra articolo 656 e fake news

C’è poi un ultimo aspetto: l’articolo si concentra molto sulle fake news a sfondo razziale, sessuale e discriminatorio, tutte ipotesi che in realtà sono già disciplinate da altre leggi. Ignora invece totalmente il principale problema della diffusione di fake news e teorie antiscientifiche, ossia il danno più importante che esse possono arrecare: il danno alla salute individuale e collettiva.

Il diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione e costituisce uno di quei diritti per la tutela del quale è possibile “derogare” alla libertà di espressione protetta dall’art. 21 Cost., al pari dell’ordine pubblico.

Infatti, la stessa Corte Costituzionale ha più volte sancito la legittimità dell’articolo 656 c.p. in tema di libertà di espressione proprio perché

La tutela costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l’art. 21 Cost., ha sempre un limite non derogabile nell’esigenza che attraverso il loro esercizio non vengano sacrificati beni anche essi voluti garantire dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del buon costume, cui l’articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche il mantenimento dell’ordine pubblico, che è da intendere come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale

C. Cost. 19/1962 e C. Cost. 99/1972

Così come l’ordine pubblico, anche la salute è un diritto inviolabile che merita tutela e che può quindi essere bilanciato con la libertà di espressione.

La proposta di modifica, però, ignora questo che è l’aspetto più importante: sono le fake news in tema di salute quelle più pericolose e deprecabili. Diffondere fake news sui danni da vaccino o i complotti dietro il Coronavirus, infatti, non può cagionare solo danni ai singoli, ma all’intera collettività – abbassando la soglia di gregge e costringendo lo Stato a intervenire o inducendo le persone a sottovalutare la pandemia e violare le prescrizioni, a danno di tutta la società -; questi aspetti non possono essere ignorati dalla disciplina.

Il problema dell’articolo 656 e le fake news di cui esso dovrebbe occuparsi, infatti, non riguarda semplicemente il fatto in sé di diffondere notizie false, ma le conseguenze penalmente rilevanti che questa diffusione può comportare. Sostenere che la terra è piatta non arreca alcun danno, ma diffondere teorie che spingono la gente a violare le disposizioni di legge, a commettere reati – si veda la distruzione delle antenne 5G -, creare allarme sociale e turbare l’ordine pubblico, oltre che incidere sulla salute dei cittadini, costituisce una pratica illegale e pericolosa che ad oggi non trova alcuna seria contromisura nel nostro ordinamento.

Ma la legge deve sapersi adeguare alla nuova realtà dei fatti.

Una seria proposta di modifica

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, ritengo che sul tema articolo 656 e fake news sia necessario intervenire in modo molto più incisivo e secondo parametri diversi, ossia:

  • Prevedere – come già fa la proposta di modifica in cantiere – una pena base per la semplice diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico, con pene adeguate alla funzione deterrente;
  • prevedere un’aggravante per chi diffonde tali notizie se le stesse possono ledere la salute individuale e collettiva;
  • Considerare una ulteriore fattispecie aggravante per chi svolge l’attività di diffusione di fake news sia del primo che del secondo tipo in modo continuativo e sistematico attraverso i canali social, allo scopo di ottenere in via sia diretta che indiretta un guadagno economico.

Il nostro intento è proprio quello di ipotizzare un nuovo testo dell’articolo che tenga in considerazione questi aspetti e avviare una petizione per richiedere la modifica dell’art. 656 c.p.

Per chiunque fosse interessato: Stay tuned!

P.T.

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