Mi è capitata sotto mano solo qualche giorno fa una denuncia al Governo redatta dall’avv. Mori, il quale ha proposto di denunciare il Governo per “usurpazione di potere“, “sequestro di persona” e “abuso di ufficio” in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria.

Operazione, questa, che si aggiunge a tutte le altre questioni da me già affrontate – come la sentenza del GdP di Frosinone e quella del Tribunale di Reggio Emilia, oltre alla sentenza da poco uscita della Corte Costituzionale – e quindi ho ritenuto utile fare questo articolo per verificare la validità della presente denuncia al Governo. Come vedrete, torneranno in auge diversi istituti di cui avevo già parlato, e ai quali espressamente rimando per ogni approfondimento.

La denuncia si disloca secondo 22 motivazioni, che analizzerò una per una e riporterò integralmente nel testo, per evitare di essere tacciato di Cherry Picking (ometto solo il primo punto, che è un semplice riassunto dei fatti che hanno portato alla dichiarazione di emergenza).

Denuncia al Governo: punto 2

Questa considerazione risente di un errore giuridico clamoroso. L’articolo 7 del D.Lgs. 1/2018 non fornisce alcun elenco tassativo di condizioni in cui l’emergenza può essere dichiarata: parla semplicemente, al punto c), di “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24”.

Tra esse, non può che rientrare anche l’epidemia, quale emergenza di rilievo nazionale connessa con un evento calamitoso di origine naturale. Del resto, da nessuna parte la legge impedisce di dichiarare l’emergenza in caso di rischio sanitario. Se è vero, poi, che questa fattispecie non è espressamente citata, si fa presente che non è citato nemmeno il terremoto, il maremoto, l’eruzione vulcanica. Di conseguenza, secondo tale ragionamento neppure in questi casi dovrebbe essere possibile dichiarare un’emergenza. Ovviamente non è così, ed anzi proprio l’assenza di esempi specifici dimostra che si tratta di una “fattispecie aperta”.

Punto 3

Anche questo è del tutto falso. L’art. 77 Cost., infatti, non solo non parla da nessuna parte di un “assoluto divieto“, ma anzi è proprio l’articolo che consente al Governo di emanare i decreti legge; inoltre, l’articolo non fornisce nemmeno alcun elenco tassativo di casi in cui il Governo può emanare atti aventi forza di legge, si limita a dire che lo può fare “in casi di assoluta necessità e urgenza“. E una pandemia è la situazione di assoluta necessità e urgenza per eccellenza.

Punto 4

Posto che l’art. 76 e l’art. 78 non sono pertinenti con l’argomento (il 76 riguarda i Decreti Legislativi, che sono un’altra cosa, mentre il 78 concerne lo Stato di Guerra), come correttamente dichiarato dall’avv. Mori il decreto legge può essere emesso in qualunque caso di straordinaria necessità e urgenza. In base a cosa la pandemia non vi rientri è un mistero di cui è a conoscenza solo lui e il Giudice di Pace di Frosinone, perché a noi non cielo dicono.

Punti 5 e 6

Errato. Il Governo ha proprio usato dei Decreti Legge, come pretende l’avv. Mori (il 6/2020 e il 19/2020) che hanno autorizzato degli interventi con i DPCM, nel rispetto della riserva di legge relativa prevista dall’art. 16 Cost, in base alla quale è possibile utilizzare un atto avente forza di legge per la disciplina generale e demandare a un atto secondario per quella di dettaglio.

Punto 7

Altro errore giuridico grossolano. Intanto l’utilizzo dei DPCM autorizzati dai decreti legge è perfettamente in linea con la riserva di legge relativa, come già detto, quindi non c’è nulla di illegittimo; inoltre, il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni, ma se il Parlamento non lo converte perde efficacia retroattivamente. Questo significa che se alcuni decreti fossero stati convertiti e altri no, si sarebbe creato un immenso caos tra ristori da restituire e ristori legittimi, multe da restituire e multe legittime, misure da cancellare retroattivamente e altre no, che si accavallavano una sull’altra. L’idea di muoversi attraverso uno (o pochi) decreti legge che autorizzano successivi DPCM risponde perfettamente all’emergenza in continuo divenire in cui ci troviamo, come peraltro espressamente detto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 37/2021:

la Corte Costituzionale dichiara legittimi i DPCM

Punto 8

No. L’articolo 13 non c’entra nulla, come emerge chiaramente dalla discussione in sede di Costituente, nella quale si chiarisce che le limitazioni conseguenti alle epidemie riguardano l’art. 16, non il 13 (qui il mio articolo di approfondimento); inoltre, la posizione dell’avvocato appare contraddittoria, perché comunque l’art. 13 Cost. prevede una riserva di giurisdizione, quindi se fosse come dice lui nemmeno il decreto legge e neppure una legge ordinaria avrebbero potuto limitare la libertà personale, ma solo una sentenza del giudice. Quindi, l’avv. Mori da un lato dice che si doveva intervenire solo con legge, dall’altra dice che si applica l’articolo 13, ossia che non si poteva intervenire neanche con legge. Curioso.

Punti 9 e 10

Queste affermazioni sono ininfluenti e tendenziose. La Corte infatti non può sindacare i DPCM, ma può sindacare i decreti legge che li autorizzano. Se delegare il Governo ad agire per DPCM fosse incostituzionale, la Corte ben potrebbe cancellare il decreto per incostituzionalità, facendo venire meno anche i DPCM, perché l’incostituzionalità di una legge travolge tutto ciò che sulla base di quella legge è stato fatto. Pertanto, sarebbe sufficiente fare causa al TAR sulla base del DPCM e in quella sede amministrativa chiedere al Giudice adito di sollevare la questione di legittimità costituzionale del DL da cui deriva. Soluzione semplice e immediata che però nessuno sembra aver fatto, nemmeno i due giudici (Frosinone e Reggio Emilia) che hanno disapplicato l’atto per questi motivi.

Chissà perché, visto che dovrebbe essere loro dovere sollevare la questione di legittimità costituzionale se ritengono che una legge violi la nostra carta fondamentale…

Punto 11

denuncia al Governo

Altra affermazione errata e tendenziosa. L’eliminazione delle sanzioni penali inserite nei DPCM è stata dettata dal fatto che per le normative penali la riserva di legge è assoluta, quindi un atto amministrativo non può disporre sanzioni penali. Questo profilo di incostituzionalità è stato quindi corretto dal secondo Decreto Legge (n. 19/2020) che prevedeva esso stesso eventuali sanzioni penali invece di demandarle ai DPCM. Avevo avuto modo di spiegare meglio questa criticità nel video che vi lascio qui sotto.

Punti 12-13-14

denuncia al Governo

No. La possibilità di delegare con atto avente forza di legge dei successivi atti normativi secondari è esattamente ciò che richiede la riserva di legge relativa. Questa possibilità è assolutamente consentita dalla Costituzione per mezzo di decreti legge, poiché essi sono a tutti gli effetti atti aventi forza di legge e devono essere approvati e convertiti dal Parlamento entro 60 giorni.

La procedura dei decreti legge è sempre quella, il Governo non ha fatto nulla di diverso di tutti gli altri governi che hanno usato i decreti legge (cioè tutti): quindi l’obiezione dovrebbe valere in generale per tutti i decreti legge della storia della Repubblica, poiché tutti in qualche modo “auto-delegano” il Governo a fare qualcosa che dovrebbe fare il Parlamento.

Il Parlamento, convertendo in legge il decreto, lo ha a tutti gli effetti “trasformato” in legge ordinaria, che ben può delegare atti secondari in base alla riserva di legge relativa. Quindi non esiste alcuna “sanatoria” dei DPCM derivata dalla conversione in legge del decreto, perché il decreto produce effetti da subito, salvo decadere nel caso di mancata approvazione. I decreti quindi non vengono formalmente “sanati” come se fossero illegittimi ab origine, ma semplicemente convertiti in legge, ben potendo però produrre i loro effetti già prima della loro conversione. Diritto costituzionale, primo anno.

Quanto alla prassi di ricorrere alla fiducia, essa è certamente deprecabile, ma consentita dal nostro contesto costituzionale. Non vedo quindi come si possa sporgere una denuncia al Governo per aver fatto ciò che la legge gli consente di fare.

Punto 15

denuncia al Governo

Come già spiegato, assolutamente no. Anche perché, se così fosse, bisognerebbe chiedersi perché il Parlamento abbia approvato tutti i decreti e non abbia posto il conflitto di attribuzioni alla Corte Costituzionale, avendone tutto il diritto. Esiste infatti, prima di una denuncia al Governo per usurpazione del potere, una precisa procedura prevista dalla Costituzione per casi come questo, che spetta ai singoli parlamentari promuovere. Nessuno lo ha fatto, neanche all’opposizione. Perchè?

Punto 16

denuncia al Governo

Non serve alcun atto di fede. La motivazione di un provvedimento amministrativo può essere data anche per relationem, rimandando cioè alle fonti tecniche, come espressamente statuisce l’art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90. In ogni caso, è possibile richiedere un accesso agli atti per vedere la documentazione in questione (così è accaduto ad esempio nel caso della sentenza del Tar del Lazio sull’obbligo di mascherine).

L’ultima affermazione è altrettanto falsa. Le libertà possono eccome essere limitate o sospese per una malattia, come dicono espressamente l’art. 16 (ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza), l’art. 17 (delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica), l’art. 32 (nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge) o l’art. 41 (L’iniziativa economica privata è libera… non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza).

Punti 17 e 18

Qui basta un po’ di logica e di buon senso. Secondo voi, dire a un cittadino che non può uscire tra le 22 e le 5, mentre tra le 5 e le 22 può andare dove vuole, significa sequestro di persona? Allora anche il datore di lavoro che pretende che tu per ben 8 ore al giorno stia sul posto di lavoro, sta commettendo il reato di sequestro di persona?

Posto che, secondo questa impostazione, per imporre una quarantena il Governo avrebbe dovuto processare tutti e 60 i milioni di italiani – non si sa bene per cosa – e ottenere un provvedimento del Giudice per poterli mettere in quarantena, come avevo spiegato in questo post. Una cosa senza alcun senso.

Punto 19

Qui gli errori giuridici si sprecano. Intanto si sta espressamente dicendo che la permanenza domiciliare viola l’art. 13 che prevede una riserva di giurisdizione, quindi ciò che lo stesso avvocato diceva prima, ossia che il Governo doveva operare per decreto legge e non DPCM, si rivela comunque errata, in quanto la quarantena la potrebbe disporre solo un Giudice e non il Governo o il Parlamento, a prescindere dall’atto utilizzato.

E poi di nuovo, si sostiene che anche l’art. 16 prevede una riserva di legge… Sì, ma è una riserva di legge relativa, che può quindi essere rispettata adottando atti aventi forza di legge a carattere generale e provvedimenti amministrativi di dettaglio. Questa cosa si studia al primo anno di Università, per capirci.

Sul fatto che la stessa Costituente avesse manifestato espressamente un orientamento opposto a quello sostenuto dal Giudice di Frosinone, abbiamo già detto. Così come sulle assurde conseguenze che la ricostruzione del Giudice avrebbe su come imporre una quarantena.

Punto 20

Denuncia al Governo

Anche questo non è vero. L’art. 41 Cost. dice espressamente, al comma 2, che l’iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza”, quindi ben può essere sospesa in un caso di emergenza nella quale gli assembramenti possono favorire un’epidemia.

Sulla questione della pericolosità del virus evito invece di pronunciarmi, perché qui si parla delle basi dell’immunologia che non c’entrano col diritto, e che attestano che l’avvocato scrivente non ha minimamente capito quale sia il problema di questa epidemia. Per ogni approfondimento, potete vedere questo video in cui spiegavo in modo semplice quale sia il problema di Sars-Cov-2, tale da giustificare le misure emergenziali.

Punto 21

Denuncia al Governo

Qui siamo di fronte a una fallacia logica, chiamata “terreno sdruciolevole“, che consiste nel sostenere che da una determinata ipotesi derivino necessariamente determinate conseguenze (negative) allo scopo di screditare chi sostiene la bontà di quella ipotesi.

Infatti, non è assolutamente vero che se si considera legittimo questo approccio nei riguardi di questa pandemia, allora “ogni scusa sarà domani lecita per sospendere i diritti costituzionali fondamentali”.

Non ogni scusa: solo quelle previste dalla legge per i casi di emergenza. E la pandemia mondiale è un’emergenza.

Punto 22 (prima parte)

Denuncia al Governo

Dalle fallacie logiche, passiamo ai paradossi.

Mi chiedo come faccia la libertà a valere più della vita: come fa uno morto ad essere libero? Per essere liberi, bisogna anzitutto essere vivi.

Sul bilanciamento degli interessi dice il vero: esso esiste ed è uno dei principali criteri usati dalla Corte Costituzionale nel suo vaglio di costituzionalità; tuttavia, la libertà non appare affatto soppressa, dal momento che il lockdown è durato 2 mesi e che da maggio 2020 siamo liberi di circolare, salvo le zone rosse dove c’è un coprifuoco limitato alle ore notturne. Quindi i due diritti sono perfettamente bilanciati tra loro. E comunque di certo uno non ha cancellato in toto l’altro.

Quanto all’ennesima fallacia logica del “terreno sdrucciolevole” (allora il lockdown sarà imposto sempre in presenza di qualunque malattia infettiva), basti rispondere semplicemente.

Il lockdown non deve essere fatto per qualunque malattia infettiva ma solo per quelle per le quali non ci sono sufficienti immunizzati per garantire una immunità di gregge, perché si tratta di virus nuovi. Del resto, il motivo per cui per le altre malattie non si fanno lockdown è proprio che per esse abbiamo i vaccini che immunizzano la gran parte della popolazione. Se non li avessimo, allora sì che sarebbe necessario ricorrere alla quarantena ogni volta che scoppia un’epidemia. Infatti, facevamo esattamente così fino alla scoperta dei vaccini.

Punto 22 (seconda parte)

Denuncia al Governo

A riconferma di quanto appena spiegato più sopra, l’influenza fa “solo” 650 mila morti l’anno perché abbiamo il vaccino e molti di noi hanno già sviluppato una qualche forma di immunizzazione, altrimenti sarebbero molti più. Infatti, il Covid in un anno ne ha già fatti il quintuplo, e l’epidemia non è ancora finita. E non finirà, fino al raggiungimento della soglia di gregge.

In ultimo, di nuovo la fallacia logica del terreno sdrucciolevole: se la salute fosse l’unico diritto assoluto (cosa non vera, come spiegato) allora ci dovremmo chiudere sotto una campana di vetro anche se i morti sono pochi. No, per l’ultima volta: il problema non è solo il numero di morti (che comunque in Italia sono 100 mila), ma il rischio di collasso degli ospedali, perché non essendo nessuno immune questa malattia può colpire tutti, e con un’ospedalizzazione del 5%, su tutti – ossia 60 milioni di persone – significa 3 milioni di ospedalizzati che farebbero collassare il sistema sanitario e causerebbero altrettanti morti per mancanza di tempestività delle cure anche per tutti gli altri (chi ha infarti, ictus, incidenti, intossicazioni). Fino a che non ci sarà una sufficiente copertura immunitaria, il nostro sistema sanitario è a rischio.

Ecco perché questa è un’emergenza a prescindere dal tasso di letalità. Se non lo capite neanche così, devo passare ai disegnini.

Denuncia al Governo: Conclusioni

Insomma, mi auguro di essere riuscito a spiegare nel merito quali siano gli errori logici, scientifici e soprattutto giuridici di questa denuncia al Governo; nella speranza che chi di dovere possa fornirmi ulteriori delucidazioni e obiezioni nel merito, vi sconsiglio vivamente di depositare questa roba, perché non ci farete una bella figura.

P.T.