Lo scorso 25 agosto la CEDU ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione dell’imposizione dell’obbligo vaccinale per il Covid. In particolare, la CEDU ha respinto il ricorso contro il vaccino obbligatorio, o almeno così sembra.

In realtà, la notizia è stata data da diverse fonti, ma in modi molto diversi e spesso fuorvianti, come ad esempio in questo articolo di “La Legge per Tutti” che sembra dedurre che la decisione della Cedu abbia posto una pietra tombale sulla questione vaccini obbligatori e Green Pass, segnando in questo modo un precedente definitivo e inappellabile che conferma che, per la CEDU, l’imposizione del vaccino a determinate categorie e lo stesso Green Pass non violerebbero i diritti umani, in questo modo frustrando ogni altro possibile ricorso in tal senso.

Tuttavia, non è esattamente così. Per capirlo mi è sembrato il caso di entrare un minimo nel dettaglio e vedere meglio cosa dica la sentenza della CEDU che ha respinto il ricorso contro il vaccino obbligatorio.

Il fatto

Il ricorso in questione è stato presentato da 672 Vigili del fuoco francesi a seguito dell’emanazione, in Francia, della Legge 5 agosto 2021, n. 2021-1040 sulla gestione sanitaria.

In particolare, la legge prevedeva l’obbligo di vaccinazione per i vigili del fuoco e, nel caso di rifiuto, la possibilità che essi fossero sospesi dal lavoro, anche senza retribuzione. I vigili hanno così fatto ricorso alla CEDU, chiedendo:

  • in via principale: sospendere l’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 12 del Legge 5 agosto 2021;
  • in subordine: sospendere le disposizioni interdittive, ai soggetti che non hanno ottemperato all’obbligo di essere vaccinati, dall’esercizio della loro professione nonché sospendere le disposizioni relative alla sospensione del pagamento degli stipendi alle persone che non hanno ottemperato all’obbligo di essere vaccinati, come previsto dall’articolo 12 della legge 5 agosto 2021.

Tutto ciò, sul presupposto che l’obbligo vaccinale ledesse gli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto per la vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La CEDU ha respinto il ricorso contro il vaccino obbligatorio? La decisione

Per capire la decisione, urge una piccola premessa. La CEDU, come avevo meglio spiegato in questo articolo, in cui ho avuto modo di chiarire meglio come funzioni la giurisdizione della CEDU, può essere adita solo a seguito dell’esaurimento dei ricorsi interni. Cioè, per poter fare causa di fronte alla CEDU, è necessario finire l’iter giudiziario interno, fatto di primo grado, appello e Cassazione.

Come potete ben capire, essendo la legge di inizio agosto 2021, è impossibile che i vigili del fuoco in questione possano aver già fatto ben 3 trial giudiziari per poter arrivare alla CEDU.

Tuttavia, esiste un’eccezione, disciplinata all’art. 39 della CEDU stessa, che consente ai cittadini degli Stati membri di agire in via “cautelare” direttamente alla CEDU, senza affrontare i ricorsi interni, per chiedere un provvedimento di emergenza che sia capace di annullare un provvedimento di uno Stato membro nel caso in cui esso rischi di ledere in maniera imminente ed irreparabile uno dei diritti tutelati dalla Convenzione.

In tal caso, dunque, non è necessario esaurire i ricorsi interni ma si può andare direttamente alla CEDU.

Orbene, la CEDU, investita del giudizio ex art. 39, nella sua decisione – qui il linknon è entrata nel merito e quindi non ha detto nulla sul fatto che l’obbligo vaccinale per determinate categorie – né tantomeno il Green Pass – possa ledere o meno il diritto alla vita o il rispetto alla vita privata e familiare; la CEDU ha piuttosto respinto il ricorso contro il vaccino obbligatorio dichiarandosi non competente a decidere sulla questione, poiché:

La Cour rappelle que les mesures visées par l’article 39 du Règlement de la Cour sont prises dans le cadre du déroulement de la procédure devant la Cour et ne présagent pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question. La Cour ne fait droit aux demandes de mesures provisoires qu’à titre exceptionnel, lorsque les requérants seraient exposés – en l’absence de telles mesures – à un risque réel de dommages irréparables.

Cioè: l’art. 39 consente alla CEDU di intervenire solo in maniera del tutto eccezionale nel caso in cui i ricorrenti corrano un rischio grave, imminente e irreversibile, circostanza che la CEDU non ha ravvisato sussistere nel caso in specie.

Insomma: la CEDU ha semplicemente detto che obbligare i vigili al vaccino non costituisce per loro alcun rischio di danno irreparabile e irreversibile alla vita (art. 2) o al rispetto della vita privata e familiare (art. 8) – cosa che resta comunque uno schiaffo, l’ennesimo, ai no vax -, dunque la procedura di cui all’art. 39 non è pertinente con la richiesta formulata dai vigili del fuoco, mancandone i presupposti.

Ben potranno, però, gli stessi vigili adire la CEDU secondo le vie ordinarie – quindi una volta esauriti i ricorsi interni -, per verificare se l’obbligo vaccinale possa violare uno o più articoli della Convenzione anche se non in modo imminente e irreparabile.

Non mi pare dunque che questa ipotesi sia esclusa esplicitamente dalla decisione della CEDU; c’è da dire, però, che sul tema “vaccini obbligatori” (non Covid) la CEDU si è già espressa di recente – come avevo evidenziato in quest’altro articolo – segnalando che l’imposizione di un obbligo vaccinale non lede alcun diritto umano. Mi riesce dunque difficile pensare che possa mutare indirizzo nel caso del Covid, che costituisce un’emergenza ben più grave e impellente rispetto ai consueti vaccini già somministrati alla popolazione europea.

P.T.