
Ci risiamo. Ennesimo ricorso, ennesima sentenza che smentisce le tesi no vax; questa volta si è pronunciato nuovamente il Consiglio di Stato: i medici non possono rifiutare il vaccino.
Il decreto del Consiglio di Stato emesso il 3 dicembre 2021 – qui il link al decreto integrale, qui l’articolo di Ansa che ne parla – aveva ad oggetto la richiesta, in sede cautelare, presentata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Teramo contro la sospensione dei medici non vaccinati.
Al di là delle questioni di merito, il ricorso è importante perché, nell’affermare che i medici non possono rifiutare il vaccino, espone una serie di punti molto importanti sul piano giuridico e sociale. Vale la pena riportarli per intero, perché questa volta il Tribunale si è espresso in maniera davvero netta e perentoria.
Il Consiglio di Stato rileva in primo luogo che la decisione appellata – un decreto presidenziale che confermava la sospensione dei medici no vax – appare assolutamente in linea con la giurisprudenza amministrativa e i principi giuridici sottostanti la questione; in particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che
“Gli argomenti posti a base del decreto presidenziale appellato appaiono in linea con i criteri che il Consiglio di Stato ha indicato per valutare il bilanciamento tra la pretesa del personale sanitario a non vaccinarsi – malgrado l’imponente quantità di studi scientifici che indicano la netta prevalenza del beneficio vaccinale anti Covid 19 per il singolo e per la riduzione progressiva della pandemia ancora gravemente in atto – e la esigenza essenziale di protezione della salute collettiva”
Consiglio di Stato, 3 dicembre 2021
Confermano quindi che l’evidenza scientifica ha già ampiamente dimostrato l’efficacia e l’utilità dei vaccini nel fronteggiare la pandemia, e che quindi l’obbligo vaccinale per i sanitari costituisce un criterio corretto di bilanciamento tra salute collettiva e diritti del singolo.
Più ancora, il Consiglio di Stato afferma in maniera piuttosto netta che
“la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, assume una connotazione ancor più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia – per legge e ancor prima per il cd. “giuramento di Ippocrate”- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio della attività professionale entri in diretto contatto”
Consiglio di Stato, 3 dicembre 2021
Conferma dunque che i dubbi sulla vaccinazione sono antiscientifici e totalmente sforniti di prova, e che come tali non giustificano affatto il rifiuto del vaccino a maggior ragione rispetto a una categoria, come quella dei medici, il cui scopo è quello di curare i malati e non di metterli a rischio di contagiarsi.
In più, si legge nel decreto che:
“soltanto la massiva vaccinazione anche ed anzitutto di coloro che entrano per servizio ordinariamente in contatto con altri cittadini, specie in situazione di vulnerabilità, rappresenta una delle misure indispensabili per ridurre, anche nei giorni correnti, la nuovamente emergente moltiplicazione dei contagi, dei ricoveri, delle vittime e di potenzialmente assai pericolose nuove varianti”
Consiglio di Stato, 3 dicembre 2021
Pertanto, i medici non possono rifiutare il vaccino. Anzi, il lamentato “danno grave e irreparabile” sostenuto dai ricorrenti, derivato dall’obbligo vaccinale, non solo non risulta esistente ma anzi in contrasto con l’evidenza scientifica, ma più ancora
“sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute generale, rispetto a quello lamentato dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove, con l’erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti conseguenze umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra Costituzione”
Consiglio di Stato, 3 dicembre 2021
Per tutte queste ragioni, il ricorso è stato respinto.
I medici non possono rifiutare il vaccino: che strigliata per i no vax!
Insomma: questa volta i medici no vax non si sono limitati a perdere il ricorso, ma hanno ricevuto una vera e propria strigliata dal Consiglio di Stato, che ha espressamente fatto notare come le loro doglianze siano senza senso, contrarie all’evidenza scientifica e alla legge e come i loro dubbi siano frutto di mera ignoranza nella materia. E detto a dei medici, ha il suo (pesante) valore.
E anche oggi, dunque, la dittatura sanitaria la svelate domani.
Rassegna delle sentenze precedenti
Come sempre, riporto un elenco di articoli che analizzano le varie sentenze uscite fino ad oggi sulla dittatura sanitaria:
- una pronuncia cautelare della CEDU del 25 agosto 2021 che esclude danni dalla somministrazione del vaccino;
- 2 decreti monocratici del TAR Lazio di inizio settembre 2021 che dichiarano legittimo il Green Pass;
- una pronuncia del TAR Sardegna del 15 settembre 2021 che respinge il ricorso di 170 sanitari no vax;
- una pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia del 10 settembre 2021 che respinge il ricorso di due sanitari sospesi da lavoro perché non vaccinati;
- L’ormai celebre sentenza del Tribunale di Milano del 15 settembre 2021 citata dall’avv. Sandri che, a dispetto di quanto da lui affermato, conferma pienamente la legittimità della sospensione di un sanitario non vaccinato,
- L’altrettanto celebre sentenza della Corte Costituzionale del 22 settembre 2021, che ha dichiarato legittimi i DPCM, analizzata in questo video;
- Una ordinanza del Consiglio di Stato del 16 settembre 2021, che ha bocciato il ricorso dell’avv. Scifo;
- Una ordinanza del TAR Lazio che ha visto soccombente il Dott. Mariano Amici;
- Una sentenza del TAR Lazio del 7 ottobre 2021 che ha rigettato il ricorso di alcuni professori in merito all’obbligo di Green Pass per lavorare;
- Una sentenza del 20 ottobre del Consiglio di Stato che ha dichiarato perfettamente legittimo l’obbligo della vaccinazione per i sanitari;
- Sentenza della CGE del 29 ottobre 2021 che dichiara inammissibile il ricorso dell’avv. Sandri;
- una sentenza del 7 novembre 2021 del TAR Lazio che legittima l’obbligo di Green Pass a scuola;
- il famoso ricorso di Sara Cunial contro l’obbligo di Green Pass in Parlamento, perso su tutta la linea;
- L’altrettanto famosa “sentenza Passerini”, che in realtà è un decreto monocratico, male interpretata da molti e che in realtà si limita a ribadire l’obbligo di repechage, sulla falsa riga della sentenza dell’avv. Sandri citata più sopra in questo stesso elenco.
P.T.
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