Il lungo iter giudiziario dell’ormai celebre Torteria di Chivasso è giunto al termine.
La sentenza della Cassazione Penale uscita negli scorsi giorni è stata immediatamente utilizzata da no vax, no dittatura sanitaria e no tutto come simbolo della vittoria della loro eroina contro i poteri forti della dittatura che volevano mettere a tacere la voce della verità.
In effetti, la torteria di Chivasso è stata assolta in quanto “il fatto non è previsto dalla legge come reato“, il che dovrebbe suggerire che, per una volta, i no dittatura sanitaria hanno avuto ragione.
Suppongo però che, anche questa volta, i sostenitori della torteria di Chivasso si siano messi a festeggiare senza aver letto cosa la sentenza dica in concreto. Ed è per questo che, anche questa volta, ci penserò io a spiegarne il contenuto.
Torteria di Chivasso: il contenuto della sentenza
Partiamo da una inevitabile ammissione: la sentenza della Cassazione sulla torteria di Chivasso – qui il link – è corretta. Non resta però che capirne il perché.
Il ricorso dei difensori della Torteria di Chivasso si fonda su una serie di doglianze, ma è solo la prima a venire in considerazione, in quanto la Cassazione ha dato ragione ai ricorrenti sulla base del solo primo motivo, ritenuto assorbente rispetto agli altri – ossia da solo sufficiente a dare ragione alla Torteria senza dover analizzare gli altri motivi -.
In sostanza, i ricorrenti hanno lamentato che la sanzione penale inflitta alla Torteria, ossia il sequestro preventivo del locale per la mancata osservazione delle misure di contenimento del Covid, era illegittima, in quanto il D.L. n. 19 del 2020 (ossia il secondo D.L. del periodo del lockdown, che aveva corretto le criticità costituzionali del primo, come avevo spiegato in questo video), aveva di fatto depenalizzato la condotta in questione da reato di carattere penale a mero illecito amministrativo (l’unica fattispecie penale che restava in piedi era la violazione della quarantena, mentre la mancata adozione delle misure restrittive era stata declassata a illecito amministrativo). Pertanto, il sequestro non aveva ragion d’essere.
La Cassazione non ha potuto fare altro che dare ragione alla Torteria di Chivasso: in effetti, il secondo decreto aveva sostituito il primo, e in base al secondo decreto quella condotta non era più considerata reato; pertanto, non era possibile disporre un sequestro, che si applica unicamente alle sanzioni penali.
Si legge infatti nella sentenza che:
“La disposizione dell’art. 3, comma 4, del d.l. 23 febbraio 2020, n.6 – che qualificava reato punibile ai sensi dell’art.650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 – è stata sostituita dall’art. 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento”.
Cassazione Penale, sentenza n. 8370/2022.
Non essendo più qualificabile come reato, non è possibile disporre una pena accessoria come il sequestro.
Ma attenzione: quello che probabilmente in molti non hanno compreso è che il fatto che non sia legittimo il sequestro, trattandosi di illecito amministrativo e non di reato, non significa che la Torteria non abbia violato la legge e non sia comunque “colpevole” di un illecito. Il mancato rispetto delle misure di contenimento, infatti, continua a costituire un illecito – amministrativo – e a prevedere delle sanzioni – amministrative.
Continua infatti la sentenza:
“l’ora citato art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n.19, prevede che, in caso di violazione delle misure di contenimento anti Covid, la sanzione pecuniaria, irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione, possa essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo temporale tra i 5 e i 30 giorni, stabilendo al comma 5, che, in caso di reiterazione delle violazioni la sanzione pecuniaria sia raddoppiata e la sanzione amministrativa accessoria applicata nella misura massima”.
Cassazione Penale, sentenza n. 8370/2022.
Quindi, la Torteria di Chivasso è stata assolta sul piano penale, ma la violazione di legge è rimasta, seppur in forma di illecito amministrativo: lo Stato cioè ha applicato la sanzione sbagliata, non potendo disporre il sequestro ma ben potendo infliggere la sanzione pecuniaria prevista dalla legge e altresì la sanzione accessoria della chiusura del locale, che in caso di reiterazione, come in questo caso, può raggiungere i 30 giorni (termine già ampiamente trascorso, ed è per questo che la Torteria potrà riaprire: ha già scontato la pena).
Insomma: potevano chiudere il locale, ma non sequestrarlo. E infatti, nulla si dice in merito all’impossibilità di sanzionare la Torteria dal punto di vista amministrativo, sanzione che invece appare perfettamente legittima in base alla legge.
Quindi, anche questa volta, la dittatura sanitaria la svelate domani.
Rassegna delle sentenze sulla dittatura sanitaria
Come sempre, eccovi una rassegna delle sentenze sulla dittatura sanitaria.
- una pronuncia cautelare della CEDU del 25 agosto 2021 che esclude danni dalla somministrazione del vaccino;
- 2 decreti monocratici del TAR Lazio di inizio settembre 2021 che dichiarano legittimo il Green Pass;
- una pronuncia del TAR Sardegna del 15 settembre 2021 che respinge il ricorso di 170 sanitari no vax;
- una pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia del 10 settembre 2021 che respinge il ricorso di due sanitari sospesi da lavoro perché non vaccinati;
- L’ormai celebre sentenza del Tribunale di Milano del 15 settembre 2021 citata dall’avv. Sandri che, a dispetto di quanto da lui affermato, conferma pienamente la legittimità della sospensione di un sanitario non vaccinato,
- L’altrettanto celebre sentenza della Corte Costituzionale del 22 settembre 2021, che ha dichiarato legittimi i DPCM, analizzata in questo video;
- Una ordinanza del Consiglio di Stato del 16 settembre 2021, che ha bocciato il ricorso dell’avv. Scifo;
- Una ordinanza del TAR Lazio che ha visto soccombente il Dott. Mariano Amici;
- Una sentenza del TAR Lazio del 7 ottobre 2021 che ha rigettato il ricorso di alcuni professori in merito all’obbligo di Green Pass per lavorare;
- Una sentenza del 20 ottobre del Consiglio di Stato che ha dichiarato perfettamente legittimo l’obbligo della vaccinazione per i sanitari;
- Sentenza della CGE del 29 ottobre 2021 che dichiara inammissibile il ricorso dell’avv. Sandri;
- una sentenza del 7 novembre 2021 del TAR Lazio che legittima l’obbligo di Green Pass a scuola;
- il famoso ricorso di Sara Cunial contro l’obbligo di Green Pass in Parlamento, perso su tutta la linea;
- L’altrettanto famosa “sentenza Passerini”, che in realtà è un decreto monocratico, male interpretata da molti e che in realtà si limita a ribadire l’obbligo di repechage, sulla falsa riga della sentenza dell’avv. Sandri citata più sopra in questo stesso elenco;
- Una sentenza del Tribunale ordinario di Arezzo del 30 novembre 2021 che ha respinto un ricorso i un sanitario no vax;
- La recente sentenza del Consiglio di Stato del 3 dicembre 2021 che ha stabilito, senza mezzi termini, che i medici non possono sottrarsi all’obbligo vaccinale per il Covid;
- un’ordinanza del Tribunale di Velletri del 22 novembre 2021 totalmente travisata dai no vax, che parla in realtà ancora una volta, di obbligo di repechage;
- La sentenza del Consiglio di Stato del 28 gennaio 2022 sull’obbligo vaccinale;
- La sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2022 che ha smontato completamente le tesi dei sostenitori delle terapie domiciliari;
- La recente sentenza del Tribunale di Firenze del 3 marzo 2022 sull’obbligo di richiesta del Green Pass ai lavoratori.
P.T.
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