Il tema della possibilità o meno di ottenere un indennizzo per danni da vaccino Covid è una questione che reputo giuridicamente molto interessante, anche perché sta dividendo l’opinione pubblica.

Vi è infatti chi sostiene che l’indennizzo per danni da vaccino Covid sia escluso in quanto il vaccino non sarebbe obbligatorio; su questo presupposto, ipotizza anche che la scelta di non rendere il vaccino obbligatorio sia finalizzata proprio ad evitare di dover risarcire gli eventuali danni subiti dai pazienti. Una manovra politica, insomma, che va ad inserirsi nella narrativa complottista che vede le Big Pharma intente a sperimentare un farmaco sugli umani senza prendersi le responsabilità di eventuali rischi.

Posto che, come già detto mille volte, i vaccini Covid non sono sperimentali ma sottoposti ad autorizzazione condizionataqui l’articolo che vi spiega cosa significa – e che lo scudo penale delle case farmaceutiche ha una sua ratio ben precisa – ne avevo già parlato qui e nel prossimo paragrafo riassumerò la questione – mi interessa in questa sede verificare dal punto di vista giuridico se davvero l’indennizzo per danni da vaccino Covid sia escluso dal nostro ordinamento.

La legge sugli indennizzi e perché esistono gli indennizzi

Partiamo dall’inquadramento giuridico: in Italia esiste una legge, la n. 210/92, che prevede espressamente la possibilità di ottenere in indennizzo in caso di menomazioni all’integrità psicofisica cagionati da una vaccinazione obbligatoria.

La ratio di questa norma deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 307/1990. In quella sede, infatti, la Corte aveva stabilito che, se l’imposizione di una vaccinazione obbligatoria è perfettamente legittima ed in linea con l’art. 32 Cost., in base al quale la salute individuale non può ergersi al di sopra di quella collettiva e dunque in caso di rischi sanitari ben può lo Stato imporre un trattamento sanitario obbligatorio, è anche vero che la norma è incostituzionale nella parte in cui, in virtù del principio di solidarietà desumibile dall’art. 2 Cost., non prevede che, in caso di danni derivati al singolo da quel trattamento, lo Stato non preveda un indennizzo in suo favore.

Insomma, la sentenza dice questo: è giusto mettere la salute collettiva davanti a quella del singolo, ma non è giusto che, se il singolo ne subisce conseguenze, gli sia precluso un indennizzo.

Sulla base di questa sentenza è stata appunto emanata la legge 210/92.

Il motivo per cui i danni da vaccino vengono risarciti dallo Stato e non dalla casa farmaceutica risiede essenzialmente nel fatto che la profilassi di massa è una pratica che ha un valore sociale, a tutela della salute pubblica. E sono gli Stati i responsabili della salute pubblica, non le case farmaceutiche.

Del resto, dobbiamo considerare che i costi di ricerca e produzione dei vaccini sono piuttosto alti mentre il loro prezzo è piuttosto basso; i vaccini, come del resto tutti i prodotti farmaceutici, possono avere effetti collaterali, che in un caso su un milione possono essere anche gravi o gravissimi. Se dunque il vaccino, perché abbia un senso, deve necessariamente essere somministrato non ai pochi che si ammalano, ma preventivamente alla quasi totalità della popolazione, se la casa farmaceutica fosse anche costretta a risarcire milioni di euro a quella percentuale – piccola, ma su miliardi di individui sono comunque tante persone – di soggetti che hanno un danno grave, la produzione di vaccini diventerebbe antieconomica e la casa farmaceutica non avrebbe interesse a produrli. Per questo, sono gli Stati ad addossarsi questo rischio, perché il beneficio di avere un vaccino da somministrare in massa supera il rischio di dover pagare degli indennizzi (che tra l’altro sarebbero suddivisi tra tutti gli Stati e non tutti a carico della stessa casa farmaceutica).

In ogni caso, qui trovate un video del nostro canale YouTube che vi spiega meglio come funziona la legge del 1992.

L’orientamento della Corte Costituzionale sugli indennizzi

Superata la doverosa premessa, torniamo a parlare di indennizzo per danni da vaccino Covid. E’ davvero escluso?

In effetti, la sentenza della Corte Costituzionale parla di incostituzionalità nella parte in cui non prevede un indennizzo per danni causati da vaccini obbligatori, ed anche la legge 210, nel primo articolo, parla solo di vaccini obbligatori.

Questo dovrebbe far presumere che se il vaccino è facoltativo, o comunque solo raccomandato – come è ad oggi il caso del Covid -, allora l’indennizzo sarebbe escluso.

In realtà non è così ed è la stessa Corte Costituzionale a dirlo.

Con la sentenza 107 del 2012, infatti, la Corte ha dichiarato illegittima anche la legge sull’obbligatorietà del vaccino del morbillo, quando esso non era ancora obbligatorio ma solo raccomandato.

Questo perchè:

“La ratio del diritto all’indennizzo previsto dalla disposizione censurata è l’interesse collettivo alla salute e non l’obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse, il quale, a propria volta, è fondamento dell’obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti, sottoponendosi al trattamento, vengano a soffrire di un pregiudizio”

Corte Cost. sentenza 107/2012

Quindi: il fondamento dell’indennizzo non sta nel fatto che il trattamento sia obbligatorio, ma nel principio di solidarietà che deriva dall’utilizzo di un trattamento a tutela dell’interesse collettivo. Come tale, anche un vaccino solamente raccomandato rientrerebbe nell’obbligo di indennizzare chi subisse danni.

Infatti:

“in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore della pratica di vaccinazioni (come quelle nella specie compiute per la vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia) è naturale che si sviluppi un generale clima di affidamento nei confronti di quanto raccomandato: ciò rende la scelta adesiva dei singoli, al di là delle loro particolari e specifiche motivazioni, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo”

Corte Cost., sentenza 107/2012

E pertanto:

“In conclusione, a questa sorta di cooperazione involontaria nella cura di un interesse obiettivamente comune, ossia autenticamente pubblico, è naturale reputare che tra collettività e individui si stabiliscano vincoli propriamente solidali, sicché, al verificarsi di eventi avversi e di complicanze di tipo permanente a causa di vaccinazioni effettuate nei limiti e secondo le forme di cui alle previste procedure, deve essere, per l’appunto, la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale piuttosto che non i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo”

Corte Cost. sentenza 107/2012

Indennizzo per danni da vaccino Covid: nulla li esclude

Pertanto, se la ratio della norma è quella individuata dalla stessa Corte Costituzionale che ha di fatto imposto allo Stato di emanarla, allora tale ratio appare valida anche per il vaccino Covid, che non è obbligatorio ma, per ovvie ragioni, fortemente raccomandato.

Di conseguenza, pur non esistendo ad oggi una pronuncia specifica da parte della Corte sul tema dell’indennizzo per danni da vaccino Covid, tutto fa presumere che un’eventuale pronuncia sarebbe perfettamente in linea con quella del 2012, trattandosi di situazioni identiche. Pertanto, ben si potrà chiedere un indennizzo per danni da vaccino Covid anche se la legge non lo dice espressamente.

P.T.

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