Per settimane si è parlato della ormai celebre sentenza del Tribunale di Firenze, che poi è un decreto, come ho meglio spiegato qui, che avrebbe dimostrato tutte le più assurde tesi no vax: dai vaccini sperimentali, agli effetti avversi, ai rischi per il nostro DNA. E naturalmente, tutti i no vax e le pagine di disinformazione si sono lanciate in ordalie ed esultanze perché “finalmente i giudici hanno detto la verità” e “se lo dice un giudice è perché è vero“.

Peccato però che in quegli stessi giorni è uscita un’altra sentenza, questa volta del Tribunale di Venezia, che si è espressa sulla stessa identica questione, affermando però l’esatto contrario.

Strano che questa sentenza sia passata del tutto in sordina da parte dei vari ByoBlu, Radio Radio & Co., vero? Come mai di questa sentenza non hanno parlato, nonostante il loro amore per la verità e il fatto che “se lo dice un giudice, è per forza vero“?

Semplicemente perché questa sentenza, a differenza di quella di Firenze – che avevo già analizzato qui – smonta completamente tutte le idiozie no vax e le varie teorie del complotto, citando fonti ufficiali e dati ufficiali, laddove la sentenza di Firenze citava Eudravigilance – sito che raccoglie segnalazioni anonime e non verificate – e presunti dati ufficiali dell’AIFA che però, come già dimostrato in quella sede, dimostravano l’esatto contrario di quanto affermato dal Tribunale di Firenze.

Dato che i disinformatori parlano solo delle sentenze che gli fanno comodo (a differenza mia), tocca a me analizzare anche questa sentenza.

Tribunale di Venezia: cosa dice la Sentenza

Ci tengo anzitutto a precisare che questa, a differenza di quella di Firenze, è una sentenza vera e propria – qui il link -, come indicato in epigrafe a scanso di ogni equivoco, così Radio Radio è tranquilla.

Cosa dice la sentenza?

Si parla, al solito, di una dipendente scolastica sospesa senza stipendio da lavoro perché non vaccinata. I ricorrenti chiedevano di rimettere la questione di costituzionalità della norma alla Corte Costituzionale e l’immediata reintegra della dipendente, con corresponsione degli stipendi arretrati.

Il Tribunale di Venezia le ha dato torto su tutta la linea.

Al di là della questione di costituzionalità, ritenuta comunque priva di interesse in quanto la norma tacciata è stata in seguito sostituita (cioè gli avvocati hanno preteso di far dichiarare incostituzionale la norma sbagliata), ma dando comunque atto che nel merito il Tribunale è incline “a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente così come la prospettata incompatibilità con le norme dell’ordinamento sovranazionale e internazionale“,

in fatto il Tribunale di Venezia ha rilevato che “i rilievi attorei (…) sono comunque infondati nel merito“.

In primo luogo, sostiene il Tribunale:

“che nella campagna vaccinale sono utilizzati prodotti non già sperimentali e ad uso di emergenza, bensì regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell’EMA, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata, che costituisce strumento collaudato, non incide sui profili di sicurezza del farmaco e nello specifico poggia su un quadro solido e controllato tale da garantire un elevato livello di protezione dei cittadini ( = a sei mesi efficacia preventiva del 96% quanto ai ricoveri e del 99% quanto ai decessi), tanto da costituire una misura essenziale della strategia dell’Unione in materia di vaccini, e da realizzare, alla luce delle risultanze statistiche, un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile”

Tribunale Venezia, sentenza 5 luglio 2022

Del resto, di come funzioni la procedura di autorizzazione condizionata ne avevo già parlato qui, dove trovate tutte le fonti ufficiali e non i miei pareri personali, come accade invece nel decreto del Tribunale di Firenze…

Ma andiamo avanti. In secondo luogo, l’obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti non è affatto contrario alla Costituzione ma anzi tutelato dalla stessa; infatti:

” la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale di interesse sanitario risponde a una chiara finalità di tutela non solo, e anzitutto, di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà che anima la Costituzione”

Tribunale Venezia, sentenza 5 luglio 2022

Aggiunge poi che:

“nel bilanciamento tra il valore dell’ autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell’obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio in questa fase per la c.d. esitazione vaccinale”

Tribunale Venezia, sentenza 5 luglio 2022

e che pertanto:

“le disposizioni della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea (artt 3, 52), quand’ anche applicabili, non sono violate”

Tribunale Venezia, sentenza 5 luglio 2022

Considerazioni che sono esattamente le stesse di cui avevo già parlato rispetto alla questione dell’obbligo vaccinale e il rapporto tra salute collettiva e del singolo, in questo mio articolo riguardante la famosa sentenza 218 della Corte Costituzionale.

Sentenza citata dagli stessi giudici di Venezia, che tengono appunto a precisare come:

“la Corte afferma che la tutela costituzionale della salute non si esaurisce in situazioni attive di pretesa, ma implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri, particolarmente in situazioni caratterizzate da malattie contagiose e infettive. Proprio la tutela della collettività legittima l’obbligatorietà di accertamenti sanitari previsti dalla legge, specificamente diretti a chi svolga determinate attività, come quella sanitaria, in cui sussista un serio rischio di contagio”.

Tribunale Venezia, sentenza 5 luglio 2022

Infine, rispetto alla presunta natura discriminatoria dell’obbligo vaccinale di carattere “selettivo”, il Tribunale di Venezia sancisce che:

“quanto infine alla natura discriminatoria della previsione, che il carattere selettivo della vaccinazione obbligatoria è giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.), ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula la sicurezza delle cure, impedendo che chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia. La tesi della prevalenza del diritto di autodeterminazione, pur fondamentale, non può andare a scapito dell’interesse pubblico alla vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, poiché la stessa dignità della persona esige la protezione della salute di tutti quale interesse collettivo”

Tribunale Venezia, sentenza 5 luglio 2022

E che oltretutto

“tali argomentazioni sulla natura non discriminatoria della previsione non sono scalfite dal considerando 36 pagina 7 Regolamento Europeo 953/21 trattandosi di disposizione riguardante lo specifico, diverso, ambito della libera circolazione delle persone durante la pandemia”

Tribunale Venezia, sentenza 5 luglio 2022

Il Tribunale di Venezia affronta poi l’altro annoso tema relativo all’inutilità del vaccino, che non impedirebbe malattia e contagi e qui di non giustificherebbe alcun obbligo di sorta. Sul punto, la sentenza afferma:

“D’altronde sotto questo profilo va sottolineato come la vaccinazione oggi a disposizione non elimina la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo, ma dalle evidenze scientifiche a disposizione è innegabile che la riduca: è stato infatti riscontrato con la diffusione dei vaccini un calo sia nei contagi sia nello sviluppo della malattia grave (ad attività riaperte) ed un’obbiettiva maggiore necessità di cure in terapia intensiva nei soggetti contagiati non vaccinati. Ciò non esclude il carattere di misura di prevenzione del vaccino: del resto nessun vaccino elimina mai al 100% né la possibilità di contrarre il virus, né la possibilità di sviluppare la malattia e perciò tale condizione non può ragionevolmente ergersi quale presupposto per la legittimità dell’obbligo vaccinale”.

Tribunale Venezia, sentenza 5 luglio 2022

In ultimo, rispetto al fatto che esistano decisioni di segno contrario – come appunto quella di Firenze -, il Tribunale di Venezia elenca una lunghissima serie di sentenze perfettamente in linea con la presente, dando atto del fatto che

“I noti precedenti di segno opposto esprimono un orientamento minoritario, non solo sul piano nazionale, ma in molti casi addirittura in sen allo stesso Tribunale di appartenenza”

Tribunale Venezia, sentenza 5 luglio 2022

Insomma, il Tribunale di Venezia ha letteralmente smontato e smentito tutte le fesserie scritte nel decreto di Firenze e in tutte le altre – minoritarie e sparute – sentenze che sostengono il contrario di quanto emerso dall’evidenza scientifica, dai principi costituzionali e da quelli del diritto sovranazionale.

Come mai Radio Radio “non ce lo dice?”. Eppure “se lo dice un giudice…

E niente: anche oggi la dittatura sanitaria la svelate domani.

Rassegna delle sentenze sulla dittatura sanitaria

Come sempre, eccovi una rassegna delle sentenze sulla dittatura sanitaria.

P.T.

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