Sta circolando in questi giorni una notizia sconvolgente: la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’obbligo vaccinale!
E’ davvero così? Neanche per idea. Ma analizzare la fonte da cui è emerso questo “baccano” è un’ottima prova per dimostrare – ancora una volta – la totale incapacità dei negazionisti di comprendere un testo scritto, ed anzi del fatto che da buoni analfabeti funzionali si limitano a leggere solo i titoli (perché è questo che è successo nel caso in specie, come vi dimostrerò).
La notizia secondo la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’obbligo vaccinale, a quanto pare è venuta fuori a partire dal 30 settembre 2022, probabilmente ripresa da un articolo di Anief.org (qui il link), ed è poi stata riciclata dai soliti siti negazionisti che copia-incollano senza leggere cosa c’è scritto (e mi stupisce che “La Verità” non ci abbia ancora fatto un pezzo scandalistico…)
Tutto ciò è però assolutamente falso. Factcheckiamo.
In primo luogo, l’articolo in questione, nonostante nello stesso “slug” (cioè il testo dell’html, ossia ciò che segue il “www”) dica “la-Corte-Costituzionale-conferma-che-l’imposizione-ai-lavoratori-ha-violato-gli-articoli-1-e-2-della-Costituzione”, lasciando dunque palesemente intendere che sia stata la Corte Costituzionale a stabilirlo, in realtà nel testo parla di due ordinanze.
Ora: già questo dovrebbe farci storcere il naso, poiché di per sé le ordinanze sono atti senza contenuto decisorio e non definitivi, mentre la Corte decide sulle questioni di costituzionalità con sentenza. Ma se andiamo a leggere attentamente l’articolo, scopriamo che tali ordinanze non sono nemmeno della Corte Costituzionale, ma del Tribunale di Brescia, che ha ipotizzato l’incostituzionalità e dunque, come la legge richiede, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale con la cosiddetta “ordinanza di rimessione”.
È cioè il Tribunale di Brescia a ipotizzare l’incostituzionalità della norma, mentre la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata sul tema (lo farà il 29 novembre 2022).
Ma proseguiamo. Nonostante l’articolo stesso ammetta, nella prima parte, che si sta parlando di due ordinanze del Tribunale di Brescia, subito dopo afferma che:
“la Corte Costituzionale ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale (…)”.
E già qui ci dobbiamo fermare, perché magicamente le ordinanze del Tribunale di Brescia diventano scritte direttamente dalla Corte Costituzionale. Cosa è successo?
Ora. L’ordinanza che ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità di una legge non la fa la Corte Costituzionale ma il Giudice ordinario, ogniqualvolta si trovi a dover giudicare sulla base di una legge che, secondo lui, potrebbe essere incostituzionale. Lo dice espressamente l’art. 1 della legge Costituzionale n. 1/1948.
La Corte Costituzionale non emette ordinanze di rimessione che ipotizzano la rilevanza e non manifesta infondatezza di una questione costituzionale; la Corte Costituzionale decide sulle ordinanze di rimessione inviategli dai giudici ordinari. Quell’ordinanza dunque, scritta così, non può essere stata scritta dalla Corte Costituzionale.
Pertanto, l’articolo in questione sta palesemente dicendo il falso, peraltro contraddicendo se stesso, in quanto lo spezzone di ordinanza citata non è stata scritta dalla Corte Costituzionale ma da un Tribunale Ordinario, quello di Brescia (oltretutto mesi fa, addirittura il 9 maggio 2022) come infatti potete verificare a questo link e come dice lo stesso articolo incriminato nella prima parte.
Ma non è tutto: se leggete bene l’intero testo dell’ordinanza citata, scoprirete anche che il Tribunale di Brescia (e non la Corte Costituzionale), ha dichiarato
“rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, dell’art. 4-ter, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 nella parte in cui nel prevedere che «Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati» esclude in favore del personale di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 4-ter citata disposizione, nel periodo di disposta sospensione, l’erogazione dell’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione dell’art. 2 della Costituzione”.
Tribunale di Brescia, 9 maggio 2022
Avete letto bene?
Quindi, non solo l’art. 1 della Costituzione non è citato da alcuna parte, ma semmai lo sono il 2 e il 3; non solo l’ordinanza l’ha scritta il Tribunale di Brescia e non la Corte Costituzionale; più ancora, si evince benissimo che la questione oggetto del dubbio di costituzionalità non è l’obbligo vaccinale in sé, ma il fatto che la legge, nel disporre la sospensione del lavoratore non vaccinato senza stipendio, non abbia previsto una possibile deroga per quanto riguarda l’assegno alimentare, che è previsto dall’art. 82 del DPR 3/1957 come dovuto anche in caso di sospensione da lavoro per ragioni disciplinari.
Insomma, gli stessi giudici del Tribunale di Brescia non hanno ritenuto incostituzionale né l’obbligo vaccinale, né la sospensione dal lavoro, né la privazione dello stipendio, ma unicamente la mancata corresponsione, quantomeno, dell’assegno alimentare.
L’articolo in commento riesce dunque, in appena qualche riga, a scrivere una quantità di falsità assolute, mettendo parole dette da un Tribunale qualunque in bocca alla Corte Costituzionale e a traviarne perfino il senso, facendo credere al lettore che la Corte ha dichiarato incostituzionale l’obbligo vaccinale quanto in realtà nulla di tutto ciò è mai accaduto, e basterebbe leggere con attenzione lo stesso articolo per capirlo.
Ma lo sappiamo che i negazionisti sono grandi esperti nel limitarsi a leggere i titoli, e in questo caso lo hanno dimostrato alla perfezione.
E quindi niente: la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’obbligo vaccinale? Ovviamente no, ma se leggete solo i titoli non ve ne accorgete… E fate figure barbine.
Ah già, dimenticavo: anche oggi la dittatura sanitaria la svelate domani.
P.T.
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Rassegna delle sentenze sulla dittatura sanitaria
Come sempre, eccovi una rassegna delle sentenze sulla dittatura sanitaria.
- una pronuncia cautelare della CEDU del 25 agosto 2021 che esclude danni dalla somministrazione del vaccino;
- 2 decreti monocratici del TAR Lazio di inizio settembre 2021 che dichiarano legittimo il Green Pass;
- una pronuncia del TAR Sardegna del 15 settembre 2021 che respinge il ricorso di 170 sanitari no vax;
- una pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia del 10 settembre 2021 che respinge il ricorso di due sanitari sospesi da lavoro perché non vaccinati;
- L’ormai celebre sentenza del Tribunale di Milano del 15 settembre 2021 citata dall’avv. Sandri che, a dispetto di quanto da lui affermato, conferma pienamente la legittimità della sospensione di un sanitario non vaccinato,
- L’altrettanto celebre sentenza della Corte Costituzionale del 22 settembre 2021, che ha dichiarato legittimi i DPCM, analizzata in questo video;
- Una ordinanza del Consiglio di Stato del 16 settembre 2021, che ha bocciato il ricorso dell’avv. Scifo;
- Una ordinanza del TAR Lazio che ha visto soccombente il Dott. Mariano Amici;
- Una sentenza del TAR Lazio del 7 ottobre 2021 che ha rigettato il ricorso di alcuni professori in merito all’obbligo di Green Pass per lavorare;
- Una sentenza del 20 ottobre del Consiglio di Stato che ha dichiarato perfettamente legittimo l’obbligo della vaccinazione per i sanitari;
- Sentenza della CGE del 29 ottobre 2021 che dichiara inammissibile il ricorso dell’avv. Sandri;
- una sentenza del 7 novembre 2021 del TAR Lazio che legittima l’obbligo di Green Pass a scuola;
- il famoso ricorso di Sara Cunial contro l’obbligo di Green Pass in Parlamento, perso su tutta la linea;
- L’altrettanto famosa “sentenza Passerini”, che in realtà è un decreto monocratico, male interpretata da molti e che in realtà si limita a ribadire l’obbligo di repechage, sulla falsa riga della sentenza dell’avv. Sandri citata più sopra in questo stesso elenco;
- Una sentenza del Tribunale ordinario di Arezzo del 30 novembre 2021 che ha respinto un ricorso i un sanitario no vax;
- La recente sentenza del Consiglio di Stato del 3 dicembre 2021 che ha stabilito, senza mezzi termini, che i medici non possono sottrarsi all’obbligo vaccinale per il Covid;
- un’ordinanza del Tribunale di Velletri del 22 novembre 2021 totalmente travisata dai no vax, che parla in realtà ancora una volta, di obbligo di repechage;
- La sentenza del Consiglio di Stato del 28 gennaio 2022 sull’obbligo vaccinale;
- La sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2022 che ha smontato completamente le tesi dei sostenitori delle terapie domiciliari;
- La recente sentenza del Tribunale di Firenze del 3 marzo 2022 sull’obbligo di richiesta del Green Pass ai lavoratori.
- La sentenza della Cassazione Penale, n. 8370/2022, sulla celebre “Torteria di Chivasso”;
- La sentenza del Tribunale di Padova del 28 aprile 2022 che affronta, di nuovo, l’obbligo di repechage;
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2022 che nega la violazione della libertà personale per la quarantena;
- L’ormai celebre decreto del Tribunale di Firenze del 15 luglio 2022;
- La sentenza del Tribunale di Venezia del 5 luglio 2022 che smentisce in toto quella del Tribunale di Firenze;
- La sentenza del Tribunale di Padova che smentisce quella precedente dell’aprile 2022.