In tantissimi mi avete segnalato una sentenza del Tribunale di Padova sull’obbligo vaccinale, che nel dare ragione al ricorrente, ha ritenuto l’obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro illegittimo e ne ha anzi ipotizzato possibili profili di incostituzionalità.
Mi sembra a questo punto il caso di analizzare meglio il contenuto della sentenza per comprendere la ratio del Giudice. Di fatto, mi pare che la sentenza del Tribunale di Padova si basi su due assunti importanti. Uno sbagliato e uno no.
Illegittimità dell’obbligo vaccinale in quanto inidoneo a contenere i contagi
La prima parte della sentenza del Tribunale di Padova è concentrata nell’insinuare una possibile incostituzionalità dell’obbligo vaccinale, per violazione dell’art. 3, fondata sul fatto che in realtà l’obbligo vaccinale sarebbe inidoneo a garantire ai lavoratori di non infettarsi e non infettare gli altri, dunque sarebbe un approccio sbagliato rispetto all’obiettivo di contenere i contagi.
Si legge infatti nella sentenza che:
“a ben osservare, l’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti: e qui risiede l’irragionevolezza della norma ai sensi dell’art. 3 Cost.. Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente accadere, ed effettivamente accade, come conferma l’esperienza quotidiana, che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che siano)”
Tribunale di Padova, sentenza 28 aprile 2022
Più oltre, il Giudice ribadisce il concetto laddove afferma che l’obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro sia:
una imposizione non idonea “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”
Tribunale di Padova, 28 aprile 2022
Per tali ragioni, il sistema corretto per garantire la non infettività delle persone sul luogo di lavoro non sarebbe tanto il vaccino, quanto il tampone, poiché quest’ultimo:
“garantisce, sia pure solo temporaneamente, che egli, nei successivi 2-3 giorni in cui si reca al lavoro, non abbia contratto il virus”
Tribunale di Padova, 28 aprile 2022
Ora. Tralasciando il fatto che obbligare al tampone tutti i dipendenti d’Italia ogni 2-3 giorni creerebbe un problema logistico non indifferente, perché si tratta di milioni di persone che, ogni 3 giorni, devono recarsi a fare un tampone presso strutture sanitarie o farmacie prima di andare a lavoro, intasando inevitabilmente le strutture e arrecando anche un danno alle aziende, che si ritrovano ogni 3 giorni con dipendenti che rischiano di perdere ore di lavoro perché in coda a fare tamponi. Il Giudice supera questa obiezione dicendo che i tamponi si possono fare anche in farmacia, come se questo bastasse ad evitare l’intasamento, le code, i problemi di fornitura, i costi per lo Stato, ecc…
In realtà il vero problema della ricostruzione fatta nella sentenza del Tribunale di Padova è un altro: il Giudice commette un errore a monte, laddove dà per presupposto che il senso dell’obbligo vaccinale sia quello di evitare i contagi. Questo non è vero, in quanto sì, il vaccino abbassa la possibilità di contagiare senza eliminarla del tutto, ma il suo vero scopo è quello di abbattere sensibilmente il rischio di ospedalizzazione, al fine non tanto di evitare la circolazione del virus – che in stato di pandemia è quasi un’utopia – ma piuttosto di scongiurare il rischio di collasso del sistema sanitario. Quindi, a prescindere dalla capacità di contagio di un vaccinato e a prescindere dall’obbligo per recarsi a lavoro, il motivo principale per cui è necessario vaccinarsi è quello di evitare la saturazione degli ospedali. Ed è abbastanza grave che un Giudice, dopo 2 anni di pandemia, ancora non lo abbia capito.
Non a caso, l’obbligo vaccinale è stato disposto non per qualunque lavoratore, ma solo per i lavoratori di ambienti più a rischio, come appunto le strutture sanitarie che sono colme di malati, anche di Covid, di persone debilitate, di pazienti che non possono vaccinarsi per ragioni cliniche; per questo, l’obbligo del vaccino per i medici costituisce un modo in più per evitare che, anche una volta contagiati, possano finire in ospedale.
Quindi, la norma potrebbe anche essere incostituzionale rispetto all’art. 3, se lo scopo della stessa fosse semplicemente “evitare i contagi”; il problema è che non è affatto così, quindi le doglianze sulla presunta incostituzionalità mi pare decadano.
Incostituzionalità del mancato obbligo di repechage dei sanitari secondo la sentenza del Tribunale di Padova
Un altro profilo di incostituzionalità rilevato dalla sentenza del Tribunale di Padova è quello della mancata previsione di un obbligo di repechage nei confronti dei sanitari, come accade anche per altre mansioni sottoposte all’obbligo vaccinale, come in ambito scolastico.
L’obbligo di repechage, già affrontato diverse volte dai Giudici rispetto all’obbligo vaccinale, consiste essenzialmente nella possibilità di adibire il dipendente non vaccinato ad altra mansione, magari non a contatto coi pazienti e quindi non a rischio contagio, come condizione preliminare, potendo cioè sospendere o licenziare il lavoratore solo dimostrando che tale altra mansione non sussiste o non può essere affidata a quel lavoratore.
Nel caso dei sanitari, il decreto legge n. 44/2021 prevede, all’art. 4, che l’obbligo di repechage sussista solo per i sanitari che non possono vaccinarsi per questioni cliniche, e non anche per quelli che scelgono di non vaccinarsi.
Limite non previsto invece per altre professioni come quelle educative, dato che la legge n. 24 del 2022, che parla appunto dell’obbligo vaccinale per i docenti, consente l’obbligo di repechage per tutti i non vaccinati, a prescindere che la scelta sia dovuta a ragioni cliniche o ideologiche.
In effetti, su questo punto la norma sembra traballare di più sul piano costituzionale, perché cristallizza una discriminazione tra i non vaccinati per scelta e i non vaccinati per ragioni cliniche, in violazione dell’art. 3. Una statuizione che pare anche in contrasto con la normativa europea, che come avevo già analizzato in questo articolo sul Regolamento dedicato al Green Pass, richiede che non vengano fatte discriminazioni tra chi non è vaccinato per scelta e chi non lo è per ragioni cliniche.
In questo caso, dunque, i profili di incostituzionalità rilevati dalla sentenza del Tribunale di Padova sembrano essere decisamente più solidi. Ma come sempre, l’ultima parola spetta alla Corte Costituzionale.
Rassegna delle sentenze sulla dittatura sanitaria
Come sempre, eccovi una rassegna delle sentenze sulla dittatura sanitaria.
- una pronuncia cautelare della CEDU del 25 agosto 2021 che esclude danni dalla somministrazione del vaccino;
- 2 decreti monocratici del TAR Lazio di inizio settembre 2021 che dichiarano legittimo il Green Pass;
- una pronuncia del TAR Sardegna del 15 settembre 2021 che respinge il ricorso di 170 sanitari no vax;
- una pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia del 10 settembre 2021 che respinge il ricorso di due sanitari sospesi da lavoro perché non vaccinati;
- L’ormai celebre sentenza del Tribunale di Milano del 15 settembre 2021 citata dall’avv. Sandri che, a dispetto di quanto da lui affermato, conferma pienamente la legittimità della sospensione di un sanitario non vaccinato,
- L’altrettanto celebre sentenza della Corte Costituzionale del 22 settembre 2021, che ha dichiarato legittimi i DPCM, analizzata in questo video;
- Una ordinanza del Consiglio di Stato del 16 settembre 2021, che ha bocciato il ricorso dell’avv. Scifo;
- Una ordinanza del TAR Lazio che ha visto soccombente il Dott. Mariano Amici;
- Una sentenza del TAR Lazio del 7 ottobre 2021 che ha rigettato il ricorso di alcuni professori in merito all’obbligo di Green Pass per lavorare;
- Una sentenza del 20 ottobre del Consiglio di Stato che ha dichiarato perfettamente legittimo l’obbligo della vaccinazione per i sanitari;
- Sentenza della CGE del 29 ottobre 2021 che dichiara inammissibile il ricorso dell’avv. Sandri;
- una sentenza del 7 novembre 2021 del TAR Lazio che legittima l’obbligo di Green Pass a scuola;
- il famoso ricorso di Sara Cunial contro l’obbligo di Green Pass in Parlamento, perso su tutta la linea;
- L’altrettanto famosa “sentenza Passerini”, che in realtà è un decreto monocratico, male interpretata da molti e che in realtà si limita a ribadire l’obbligo di repechage, sulla falsa riga della sentenza dell’avv. Sandri citata più sopra in questo stesso elenco;
- Una sentenza del Tribunale ordinario di Arezzo del 30 novembre 2021 che ha respinto un ricorso i un sanitario no vax;
- La recente sentenza del Consiglio di Stato del 3 dicembre 2021 che ha stabilito, senza mezzi termini, che i medici non possono sottrarsi all’obbligo vaccinale per il Covid;
- un’ordinanza del Tribunale di Velletri del 22 novembre 2021 totalmente travisata dai no vax, che parla in realtà ancora una volta, di obbligo di repechage;
- La sentenza del Consiglio di Stato del 28 gennaio 2022 sull’obbligo vaccinale;
- La sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2022 che ha smontato completamente le tesi dei sostenitori delle terapie domiciliari;
- La recente sentenza del Tribunale di Firenze del 3 marzo 2022 sull’obbligo di richiesta del Green Pass ai lavoratori.
- La sentenza della Cassazione Penale, n. 8370/2022, sulla celebre “Torteria di Chivasso”.