Il 15 Giugno 2021 è stato approvato il Regolamento Europeo sul Green Pass.

L’entrata in vigore del Regolamento europeo sul Green Pass – il n. 953/2021 – e del conseguente D.L. n. 105/2021 che lo introduce nell’ordinamento italiano ha scatenato inevitabili polemiche e varie tesi sulla presunta incostituzionalità della misura, con connessa violazione della normativa europea da parte del Governo italiano che non avrebbe rispettato determinati limiti imposti dal Regolamento.

Avevo già parlato in generale del Green Pass in questo articolo e avevo già affrontato superficialmente alcune delle obiezioni sull’illegittimità della normativa italiana rispetto a quella europea in quest’altro; data l’insistenza con la quale continuano ad uscire tesi, dichiarazioni di presunti esperti e ipotesi di incostituzionalità del Green Pass, ho pensato fosse il caso di analizzare meglio il Regolamento Europeo sul Green Pass, cercando di individuarne la ratio, i limiti e le possibili incompatibilità con il decreto legge italiano.

Perché, come sempre, i “negazionisti” e i “sostenitori della dittatura sanitaria” sono molto abili a fare cherry picking delle norme, degli articoli e a volte addirittura delle parole contenute nelle norme di legge.

Partiamo dunque con l’analisi del Regolamento europeo sul Green Pass.

La ratio della norma europea

Cominciamo dalla ratio della norma, al fine di comprendere quale sia lo scopo del Green Pass secondo la normativa europea. E’ un punto essenziale anche perché, come stiamo per vedere, lo stesso obiettivo della norma è l’esatto contrario di quanto sostengono i negazionisti.

Secondo i sostenitori della dittatura sanitaria, infatti, lo scopo del Green Pass sarebbe quello di limitare gli spostamenti e quindi restringere i diritti dei cittadini, come si confà a una vera dittatura. Ma andiamo a leggere la prefazione del Regolamento Europeo sul Green Pass, ossia i “considerando” che fanno da premessa agli articoli di legge; e soprattutto leggiamoli tutti, non solo il 36 che è l’unico che “sembra” dare ragione ai negazionisti (sembra solo, come vedremo).

Già al terzo considerando, l’UE dà atto che gli Stati membri hanno adottato in questi anni alcune misure restrittive della libertà di circolazione e soggiorno (circolazione e soggiorno, non libertà personale come alcuni continuano a sostenere…) e che ciò è stato fatto “in conformità del diritto dell’Unione“, dato che “Gli stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica” (sesto considerando). Quindi, il presupposto è che tali limitazioni sono legittime in caso di emergenza sanitaria sia per gli Stati membri che per il diritto dell’Unione Europea.

Il settimo considerando afferma poi che:

Regolamento europeo sul Green Pass

Cioè, si conferma che vaccinati e guariti hanno molte meno probabilità di infettare, e quindi non sarebbe giusto che continuino ad essere soggette a restrizioni.

Considerato poi ancora che ogni Stato ha adottato differenti misure atte a limitare la diffusione dell’epidemia (considerando 8) e che “misure unilaterali da parte degli Stati potrebbero causare perturbazioni significative dell’esercizio del diritto di libera circolazione e ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno” (considerando 9), l’UE ha ritenuto opportuno intervenire stabilendo “un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione Covid-19“, allo scopo di “agevolare, ove possibile, la graduale revoca delle restrizioni da parte degli Stati membri in modo coordinato” (considerando 12).

Insomma: la ratio del Regolamento Europeo sul Green Pass ha lo scopo di consentire agli Stati membri, in modo uniforme e coordinato, di allentare le restrizioni sin da subito anziché attendere la fine della pandemia. Senza un Green Pass, infatti, le limitazioni alla circolazione dovrebbero persistere per altro tempo, ossia bisognerebbe continuare a mantenere le restrizioni per tutti, vaccinati, guariti o negativi al test, fino alla fine della pandemia; e l’Unione Europea è consapevole del fatto che in democrazia una limitazione di diritti, anche in caso di emergenza, non può essere troppo duratura ed è quindi opportuno intervenire per cominciare già da adesso ad allentare le restrizioni.

Dove i negazionisti ci vedono dunque un incremento di limitazioni, l’UE ci vede invece l’inizio della loro progressiva revoca. Curioso vero?

Cos’è il Green Pass

Vista la ratio, entriamo invece nel merito e cerchiamo di capire cosa sia il Green Pass.

A dispetto di quanto da molti sostenuto, il Green Pass non è semplicemente un “attestato di avvenuta vaccinazione” e basta. Come indicato nell’art. 3 del Regolamento 953/2021, esso consta di 3 certificati alternativi:

  • Il certificato di avvenuta vaccinazione;
  • Il certificato di test, ossia di avvenuto test negativo al Covid nelle 48 ore precedenti;
  • il certificato di guarigione, ossia di avvenuta guarigione da Covid.

I tre diversi certificati sono poi disciplinati rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento medesimo.

Questo significa che per poter accedere alle condizioni per vedersi revocate gradualmente le restrizioni alla libertà di circolazione esistono tre modalità: vaccinarsi, essere guarito da Covid o avere un test negativo. Questo è un aspetto importante da considerare, poiché tutte le obiezioni sulla presunta illegittimità del Green Pass si fondano su un “cherry picking“, ossia il presupposto che il Green Pass che consente l’accesso a determinati luoghi sia solo quello che attesta l’avvenuta vaccinazione, diffondendo la convinzione che solo i vaccinati possano eludere le misure restrittive. Cosa che, come conferma il Regolamento Europeo sul Green Pass, è del tutto falsa.

Proprio su questo presupposto, passiamo allora ad analizzare quelle argomentazioni.

La diatriba sul “considerando 36”

Le obiezioni sull’illegittimità del Green Pass, come avevo già spiegato qui, si fondano sul “Considerando 36” del Regolamento, che per completezza riporto qui sotto prima di passare all’analisi delle doglianze da molti sollevate.

Regolamento Europeo sul Green Pass

Chi paventa una forma di discriminazione nel D.L. 105/21, lo fa sul presupposto che lo stesso limiti l’accesso a determinati luoghi (bar, ristoranti, palestre, piscine) solo a chi non è vaccinato, configurando in questo modo una violazione del Regolamento, che nel considerando 36 dice espressamente che :

È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate (o scelgono di non vaccinarsi, ndr). Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione (…)

Ora, in realtà questa obiezione può avere due interpretazioni, che valuterò separatamente.

Prima interpretazione

Regolamento Europeo sul Green Pass

La prima interpretazione, diffusa da alcune testate e alcune associazioni come il Comitato MIC (Organizzazione Politica Italia nel Cuore) è che il D.L. consenta solo a chi è vaccinato di accedere a quei determinati luoghi, in tal modo ledendo il principio di non discriminazione inserito nel considerando 36. Ciò, come visto, è falso, in quanto l’accesso ai luoghi è consentito col possesso del Green Pass, il quale non viene rilasciato solo a seguito del vaccino ma anche a chi attesta una guarigione negli ultimi 6 mesi o, in ogni caso, un tampone negativo nelle 48 ore. Non sussiste quindi alcuna discriminazione verso i non vaccinati: secondo la logica del Green Pass, infatti, l’unica condizione che ti può impedire in assoluto l’accesso ai luoghi è l’essere infetto, ossia positivo al tampone. E limitare gli spostamenti di chi è contagioso è perfettamente in linea con i principi europei, la Costituzione e la legge.

Seconda interpretazione

La seconda interpretazione, che mi pare essere quella diffusa da altri proprio per superare questa evidente contraddizione (secondo la solita logica argomentativa del “mirror climbing“), è che in realtà il divieto di discriminazione vada letto in senso ampio, ossia che il considerando 36 vieti la discriminazione a prescindere dal tipo di Green Pass. In questo senso, il considerando andrebbe letto nell’ottica che il Green Pass, quale che ne sia la tipologia, non dovrebbe essere utilizzato come condizione preliminare per l’esercizio del diritto di circolazione.

Tale interpretazione ha però dei palesi problemi di natura sia letterale che logica.

Letterale, perché il considerando parla espressamente non del Green Pass generico, ma di quello di avvenuta vaccinazione. Infatti, si parla di non discriminare i non vaccinati e di possesso di “certificato di vaccinazione” e non anche del certificato di avvenuta guarigione o quello di test. Lo scopo del considerando è proprio quello di impedire che gli Stati membri diano un “valore maggiore” al certificato di vaccinazione, consentendo gli spostamenti solo a chi possiede quello e non anche a chi possiede gli altri, perché in questo modo creerebbe una discriminazione verso i non vaccinati. Quel che vuole il Regolamento europeo sul Green Pass, e che il D.L. ha recepito, è che sia data possibilità di superare le restrizione anche a chi è guarito da Covid e a chi ha un test negativo, anche se sceglie di non vaccinarsi.

Logica, perché se fosse come sostengono costoro resterebbe da chiedersi quale sia il senso del Green Pass. Se l’Europa decide di disporre un certificato per distinguere tra chi è vaccinato, guarito o negativo, e chi non lo è, nell’ottica di consentire solo ai primi l’accesso a determinati luoghi, ma parallelamente afferma che quel certificato non deve discriminare chi non ce l’ha, e quindi consentire l’accesso ai luoghi anche a tutti gli altri: a cosa serve il Green Pass?

Sarebbe come dire che per guidare serve la patente, ma anche chi non ce l’ha può guidare lo stesso. E allora è inutile prescrivere una patente, giusto?

Regolamento Europeo sul Green Pass: conclusioni

Per concludere, le ipotesi sulla presunta illegittimità, o addirittura incostituzionalità, del D.L. sul Green Pass mi sembrano campate in aria e frutto del solito allarmismo e sensazionalismo dei sostenitori della dittatura sanitaria, che sono molto bravi a diffondere teorie improbabili ma molto meno bravi a leggere per intero le leggi su cui si basano.

P.T.