Ed ecco il fulmineo ritorno di “tachipirina e vigile attesa”.

Ci è voluto pochissimo a spegnere gli animi accesi – peraltro senza ragioni – dai sostenitori delle terapie domiciliari, che da giorni festeggiavano come se avessero vinto i mondiali a seguito della sentenza del TAR Lazio che, secondo loro, aveva annullato il diabolico protocollo “tachipirina e vigile attesa” il cui scopo era solo quello di fare aggravare i malati, giustificare le misure restrittive, e soprattutto boicottare le terapie domiciliari per evitare la fuoriuscita dalla pandemia.

Abbiamo già parlato del reale contenuto della sentenza del TAR Lazio sulla Circolare definita “Tachipirina e vigile attesa”, in collaborazione con Open, in questo più ampio articolo a cui rimando.

Brevemente, il TAR ha stabilito che l’AIFA non può imporre ai medici alcun trattamento, né tantomeno vietare l’uso di alcuni farmaci, poiché ciò si pone in contrasto con la deontologia professionale del medico, che deve agire in assoluta indipendenza di giudizio, sulla base delle sue conoscenze specialistiche e in scienza e coscienza. Nessuna parola, invece, sulla presunta efficacia delle terapie domiciliari, che non era oggetto del contendere.

Pertanto, a parere del TAR, pur potendo l’AIFA fornire linee guida sula base delle conoscenze esistenti, essa non può imporre alcun protocollo ai medici.

Il ritorno di tachipirina e vigile attesa

Tale sentenza, che in linea generale avevo io stesso detto essere “in parte condivisibile“, mostra però delle contraddizioni, che infatti sono state prontamente rilevate dal Consiglio di Stato. In sostanza, il Consiglio di Stato – qui il decreto – ha rilevato che, in realtà:

il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto; che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale; che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente

Consiglio di Stato, 19 gennaio 2022.

Insomma: non c’era alcun obbligo ma solo una linea guida, quindi l’indipendenza del medico non era affatto intaccata.

Del resto, era la stessa sentenza del TAR Lazio ad aver a sua volta fatto richiamo ad un’altra sentenza del Consiglio di Stato, sullo stesso argomento, precisando che:

«la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna» e che il senso delle linee guida in questione, «fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio» è quello di «fornire un ausilio, ancorché non vincolante, a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito».

Ma se così è, come ammesso dallo stesso TAR Lazio, allora non ha alcun senso annullare le linee guida, non intaccando l’autonomia prescrittiva del medico.

Pertanto, per quanto la ricostruzione giuridica del Tar Lazio fosse corretta nella parte in cui afferma che il medico è indipendente e non può essere vincolato da nessuno, in realtà sbaglia nell’interpretare il protocollo come un documento vincolante. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha bocciato la decisione ed ecco che si assiste al ritorno di tachipirina e vigile attesa.

E ai sostenitori delle terapie domiciliari, che fino a ieri festeggiavano e si bullavano senza ragione – dato che comunque la sentenza non aveva detto da nessuna parte che le loro cure fossero efficaci -, ci tocca dire che anche oggi, la dittatura sanitaria la svelate domani…

Rassegna delle sentenze precedenti

Come sempre, eccovi la rassegna delle sentenze precedenti già analizzate in questo blog:

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