Ed ecco il fulmineo ritorno di “tachipirina e vigile attesa”.
Ci è voluto pochissimo a spegnere gli animi accesi – peraltro senza ragioni – dai sostenitori delle terapie domiciliari, che da giorni festeggiavano come se avessero vinto i mondiali a seguito della sentenza del TAR Lazio che, secondo loro, aveva annullato il diabolico protocollo “tachipirina e vigile attesa” il cui scopo era solo quello di fare aggravare i malati, giustificare le misure restrittive, e soprattutto boicottare le terapie domiciliari per evitare la fuoriuscita dalla pandemia.
Abbiamo già parlato del reale contenuto della sentenza del TAR Lazio sulla Circolare definita “Tachipirina e vigile attesa”, in collaborazione con Open, in questo più ampio articolo a cui rimando.
Brevemente, il TAR ha stabilito che l’AIFA non può imporre ai medici alcun trattamento, né tantomeno vietare l’uso di alcuni farmaci, poiché ciò si pone in contrasto con la deontologia professionale del medico, che deve agire in assoluta indipendenza di giudizio, sulla base delle sue conoscenze specialistiche e in scienza e coscienza. Nessuna parola, invece, sulla presunta efficacia delle terapie domiciliari, che non era oggetto del contendere.
Pertanto, a parere del TAR, pur potendo l’AIFA fornire linee guida sula base delle conoscenze esistenti, essa non può imporre alcun protocollo ai medici.
Il ritorno di tachipirina e vigile attesa
Tale sentenza, che in linea generale avevo io stesso detto essere “in parte condivisibile“, mostra però delle contraddizioni, che infatti sono state prontamente rilevate dal Consiglio di Stato. In sostanza, il Consiglio di Stato – qui il decreto – ha rilevato che, in realtà:
il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto; che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale; che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente
Consiglio di Stato, 19 gennaio 2022.
Insomma: non c’era alcun obbligo ma solo una linea guida, quindi l’indipendenza del medico non era affatto intaccata.
Del resto, era la stessa sentenza del TAR Lazio ad aver a sua volta fatto richiamo ad un’altra sentenza del Consiglio di Stato, sullo stesso argomento, precisando che:
«la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna» e che il senso delle linee guida in questione, «fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio» è quello di «fornire un ausilio, ancorché non vincolante, a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito».
Ma se così è, come ammesso dallo stesso TAR Lazio, allora non ha alcun senso annullare le linee guida, non intaccando l’autonomia prescrittiva del medico.
Pertanto, per quanto la ricostruzione giuridica del Tar Lazio fosse corretta nella parte in cui afferma che il medico è indipendente e non può essere vincolato da nessuno, in realtà sbaglia nell’interpretare il protocollo come un documento vincolante. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha bocciato la decisione ed ecco che si assiste al ritorno di tachipirina e vigile attesa.
E ai sostenitori delle terapie domiciliari, che fino a ieri festeggiavano e si bullavano senza ragione – dato che comunque la sentenza non aveva detto da nessuna parte che le loro cure fossero efficaci -, ci tocca dire che anche oggi, la dittatura sanitaria la svelate domani…
Rassegna delle sentenze precedenti
Come sempre, eccovi la rassegna delle sentenze precedenti già analizzate in questo blog:
- una pronuncia cautelare della CEDU del 25 agosto 2021 che esclude danni dalla somministrazione del vaccino;
- 2 decreti monocratici del TAR Lazio di inizio settembre 2021 che dichiarano legittimo il Green Pass;
- una pronuncia del TAR Sardegna del 15 settembre 2021 che respinge il ricorso di 170 sanitari no vax;
- una pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia del 10 settembre 2021 che respinge il ricorso di due sanitari sospesi da lavoro perché non vaccinati;
- L’ormai celebre sentenza del Tribunale di Milano del 15 settembre 2021 citata dall’avv. Sandri che, a dispetto di quanto da lui affermato, conferma pienamente la legittimità della sospensione di un sanitario non vaccinato,
- L’altrettanto celebre sentenza della Corte Costituzionale del 22 settembre 2021, che ha dichiarato legittimi i DPCM, analizzata in questo video;
- Una ordinanza del Consiglio di Stato del 16 settembre 2021, che ha bocciato il ricorso dell’avv. Scifo;
- Una ordinanza del TAR Lazio che ha visto soccombente il Dott. Mariano Amici;
- Una sentenza del TAR Lazio del 7 ottobre 2021 che ha rigettato il ricorso di alcuni professori in merito all’obbligo di Green Pass per lavorare;
- Una sentenza del 20 ottobre del Consiglio di Stato che ha dichiarato perfettamente legittimo l’obbligo della vaccinazione per i sanitari;
- Sentenza della CGE del 29 ottobre 2021 che dichiara inammissibile il ricorso dell’avv. Sandri;
- una sentenza del 7 novembre 2021 del TAR Lazio che legittima l’obbligo di Green Pass a scuola;
- il famoso ricorso di Sara Cunial contro l’obbligo di Green Pass in Parlamento, perso su tutta la linea;
- L’altrettanto famosa “sentenza Passerini”, che in realtà è un decreto monocratico, male interpretata da molti e che in realtà si limita a ribadire l’obbligo di repechage, sulla falsa riga della sentenza dell’avv. Sandri citata più sopra in questo stesso elenco;
- Una sentenza del Tribunale ordinario di Arezzo del 30 novembre 2021 che ha respinto un ricorso i un sanitario no vax;
- La recente sentenza del Consiglio di Stato del 3 dicembre 2021 che ha stabilito, senza mezzi termini, che i medici non possono sottrarsi all’obbligo vaccinale per il Covid;
- la pronuncia del Tribunale di Velletri che parla ancora di obbligo di repechage;
- la sentenza del TAR Lazio del 15 gennaio 2022, analizzata per Open.
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