Dobbiamo tornare a parlare di sentenze contro la dittatura sanitaria, perché di recente il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’avv. Scifo, di nuovo.
La sentenza di oggi è infatti solo l’ennesima di una serie di iter giudiziari, proposti dall’avv. Scifo e dall’avv. Corrias: tutto è iniziato con un ricorso cautelare al TAR del Lazio, il quale aveva rigettato l’impugnazione della ordinanza cautelare presentata sempre dall’avv. Scifo con la quale lamentava una grave violazione della privacy e gravi effetti discriminatori derivanti dall’imposizione del Green Pass, chiedendo la sospensione immediata della sua efficacia. Il TAR Lazio aveva rigettato però la richiesta il 13 agosto 2021.
L’avv. Scifo aveva quindi fatto ricorso in appello, presso il Consiglio di Stato. In quella sede – qui l’analisi dell’ordinanza – anche il Consiglio di Stato gli aveva dato torto su tutta la linea, rigettando tutte le richieste dei ricorrenti.
Non contenti, gli avvocati hanno così avviato un nuovo ricorso, questa volta al TAR Bolzano, riguardo le mire imposte dalla Provincia autonoma verso gli alunni, al fine di impugnare:
- l’ordinanza del Presidente della Provincia recante “ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, nella parte in cui prevede che fino al termine del progetto sperimentale per il monitoraggio della diffusione dell’infezione da SARS-COV-2 solo gli alunni che si sottoporranno allo screening bisettimanale potranno avvalersi della didattica in presenza, mentre per coloro che non lo faranno, le attività didattiche e scolastiche proseguiranno in forma di didattica digitale integrata;
- la lettera di data 01.04.2021 del Direttore generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige;
- le indicazioni operative per il progetto “Test antigienici rapidi nasali nella scuola della Provincia di Bolzano”, approvate dalla Direzione sanitaria dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nella versione del 30.03.2021.
- la precedente ordinanza n. 15 di data 19.03.2021 del Presidente della Provincia autonoma.
Il tutto per presunta violazione del diritto all’istruzione e della loro salute psicofisica, della dignità e delle libertà fondamentali.
La decisione
Tralasciando tutti i dettagli della decisione, che per ogni approfondimento potete trovare qui, vediamo perché il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’avv. Scifo.
Secondo il TAR Bolzano,
“Il ricorso è inammissibile, poiché, come correttamente rileva la difesa provinciale, non è individuabile l’interesse leso in concreto, di cui i ricorrenti si assumono titolari e a difesa del quale propongono l’impugnativa”.
TAR Bolzano, 22 ottobre 2021
Infatti, come visto gli avvocati hanno lamentato la violazione sia del diritto all’istruzione che del diritto alla salute; ma il TAR fa giustamente notare che:
“I ricorrenti declinano la lesione asseritamente sofferta dal provvedimento impugnato nei contrapposti termini, da un lato, della violazione del diritto all’istruzione, così presupponendo il rifiuto degli alunni di sottoporsi allo screening, dall’altro della violazione, a danno dei medesimi alunni, della loro salute psicofisica, della dignità e delle libertà fondamentali, violazione che presuppone, di contro, l’accettazione di sottoporsi allo screening”
TAR Bolzano, 22 ottobre 2021
Insomma: dal ricorso non si capisce se gli avvocati stiano facendo ricorso a nome di chi ha rifiutato di sottoporsi allo screening ed è quindi stato escluso da scuola, con conseguente violazione del diritto allo studio, oppure se lo stiano facendo in nome di coloro che vi si sono sottoposti, subendo un presunto danno alla salute.
Infatti,
“Gli stessi espongono unicamente di essere “tutti genitori di allievi di scuole primaie, secondarie e superiori della provincia di Bolzano Alto Adige” senza null’altro aggiungere. Non è perciò chiaro se tra i ricorrenti vi siano coloro ai cui figli, non sottopostisi allo screening, è preclusa la didattica in presenza, o se vi siano quelli che lamentano la lesione della salute psicofisica, della dignità umana e delle libertà fondamentali dei propri ragazzi, assoggettatisi invece al testing, o ancora se vi siano entrambi e chi, tra i vari, essi siano”.
TAR Bolzano, 22 ottobre 2021
Insomma: il ricorso è fatto talmente male che nemmeno si capisce chi siano i ricorrenti.
Del resto, un siffatto ricorso, che mette nel calderone violazioni diverse e alternative, tali per cui non è possibile che il soggetto ricorrente possa subirle entrambe (o rifiuti lo screening e non ti fanno entrare a scuola, con violazione del diritto allo studio, o ti ci sottoponi e hai un danno alla salute, di certo non possono essere entrambi), secondo il TAR Bolzano
si pone come inconciliabile con la proposizione di un ricorso in forma collettiva, che è ammesso dalla giurisprudenza unicamente laddove vi sia, tra i ricorrenti, identità di posizioni sostanziali e processuali
TAR Bolzano, 22 ottobre 2021
Non solo: altrettanto inammissibile, a parere del TAR Bolzano, è altresì la richiesta di risarcimento formulata dai ricorrenti. Infatti, la suddetta richiesta
“si regge, infatti, su una semplice quanto insufficiente petizione “di principio”, come espressamente ammettono i ricorrenti (v. memoria conclusiva del 2.9.2021), che, richiedendo per tutti indistintamente una “cifra simbolica di mille euro ciascuno”, a prescindere dalle diverse lesioni fatte valere, alla salute, alla dignità e alla libertà da un lato, oppure al diritto allo studio dall’altro, non riescono evidentemente a far fronte all’onere di dedurre e provare il danno in concreto patito dai singoli, con conseguente manifesta genericità della richiesta di ristoro”.
TAR Bolzano, 22 ottobre 2021
Per tali ragioni, conclude il TAR,
“il ricorso è inammissibile poiché non è individuabile l’interesse concreto di cui sono titolari i singoli ricorrenti e a difesa del quale gli stessi agiscono in giudizio”
TAR Bolzano, 22 ottobre 2021
Insomma: il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’avv. Scifo perché il ricorso è fatto coi piedi.
… E anche oggi, la dittatura sanitaria la dimostrate domani.
Rassegna delle sentenze
Come per ogni sentenza analizzata, vi lascio al fondo l’elenco delle altre sentenze fino ad ora uscite sul tema “dittatura sanitaria“:
- Una pronuncia cautelare della CEDU del 25 agosto 2021 che esclude danni dalla somministrazione del vaccino;
- 2 decreti monocratici del TAR Lazio di inizio settembre 2021 che dichiarano legittimo il Green Pass;
- una pronuncia del TAR Sardegna del 15 settembre 2021 che respinge il ricorso di 170 sanitari no vax;
- una pronuncia del TAR Friuli Venezia Giulia del 10 settembre 2021 che respinge il ricorso di due sanitari sospesi da lavoro perché non vaccinati;
- L’ormai celebre sentenza del Tribunale di Milano del 15 settembre 2021 citata dall’avv. Sandri che, a dispetto di quanto da lui affermato, conferma pienamente la legittimità della sospensione di un sanitario non vaccinato,
- L’altrettanto celebre sentenza della Corte Costituzionale del 22 settembre 2021, che ha dichiarato legittimi i DPCM, e della quale però non ci sono ancora le motivazioni quindi mi riservo l’analisi appena disponibili;
- Una ordinanza del Consiglio di Stato del 16 settembre 2021, che ha bocciato il ricorso dell’avv. Scifo;
- Una ordinanza del TAR Lazio che ha visto soccombente il Dott. Mariano Amici;
- Una sentenza del TAR Lazio del 7 ottobre 2021 che ha rigettato il ricorso di alcuni professori in merito all’obbligo di Green Pass per lavorare;
- Una sentenza del 20 ottobre del Consiglio di Stato che ha dichiarato perfettamente legittimo l’obbligo della vaccinazione per i sanitari.
P.T.
Se ti piace quello che leggi, supporta il nostro progetto su Patreon!