In questi giorni sono uscite le motivazioni del Tribunale dei Ministri che ha disposto l’archiviazione dell’ex Ministro dell’Interno per il caso “Alan Kurdi”.

Le motivazioni in questione appaiono in realtà molto confusionarie – almeno per come riportate dai giornali – e hanno destato non poche perplessità tra gli esperti della materia.

Ripercorriamo brevemente la vicenda che ha coinvolto la Alan Kurdi e Salvini, prima di fare delle considerazioni: la nave ONG “Alan Kurdi“, battente bandiera tedesca, aveva salvato 65 naufraghi in acque libiche e aveva chiesto un POS (Place of Safety) alle autorità italiane; Salvini, però, aveva negato lo sbarco alla nave che si era vista costretta a ripegare su Malta.

Le accuse mosse a Salvini erano per omissione d’atti d’ufficio e abuso d’ufficio, sul presupposto che, in qualità di titolare del Ministero dell’Interno e vista la Convenzione di Amburgo, sarebbe stato suo dovere indicare alla nave un luogo sicuro ove sbarcare; cosa che però non avrebbe fatto.

Cosa dice il decreto?

Il Tribunale, come detto, ha scagionato Salvini dalle suddette accuse su un presupposto fondamentale: ad occuparsi dell’individuazione di un luogo sicuro, in base alle Convenzioni, sarebbe lo Stato di “primo contatto” che, secondo il Tribunale,

non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio

La Germania, dunque, e non l’Italia. Sulla base di queste considerazioni, non si potrebbe parlare di omissione d’atti d’ufficio perché l’omissione di Salvini non avrebbe violato alcun obbligo, che non era in capo suo ma delle autorità tedesche.

Una simile ricostruzione è stata in realtà contestata fortemente da numerosi esperti, come ad esempio da Matteo Villa, che ha precisato su Twitter:

Alan Kurdi e Salvini

Sono comunque più d’uno gli esperti del settore a contestare la ricostruzione generale fornita dal Tribunale. Non è però interesse di questo articolo analizzare le questioni giuridiche coinvolte, per le quali rimando ad altre fonti nella bibliografia al fondo.

Del resto, si tratta di un decreto disposto da un’autorità legittima, e come tale va rispettato; peraltro, l’archiviazione, seppr fondata su altri motivi, è stata richiesta dallo stesso PM che ha svolto l’accusa, segno che neppure per la parte avversa a Salvini sussisteva un reato.

Quel che mi interessa in questa sede, per restare in linea con gli argomenti del mio blog, è spiegare come la notizia sia stata profondamente manipolata da una parte della politica e dei media.

Alan Kurdi e Salvini: le ONG devono sbarcare “nel loro Paese”?

La spiegazione diffusa dai media…

L’uscita delle motivazioni ha ovviamente scatenato sia i media che Salvini, che si è detto soddisfatto della decisione soprattutto perché, a quanto pare, finalmente anche le autorità giuridiche avrebbero riconosciuto quel principio che da tempo lui stesso continua ad affermare, ossia che i migranti devono sbarcare nel Paese di bandiera della nave ONG che li salva, e non per forza in Italia.

Concetto ribadito in numerose interviste, come questa, ma anche sui social:

Alan Kurdi e salvini

Simile concetto è stato poi ripreso a ruota anche da numerosi giornali:

Alan Kurdi e Salvini

…E la spiegazione vera.

Ora. Ribadendo che il decreto in questione appare in effetti abbastanza criptico e di difficile comprensione perfino per gli esperti in materia, sin dalla prima lettura ho maturato anche io i miei dubbi sul reale significato di quelle motivazioni, a prescindere dalla mia competenza in materia.

Infatti, sostenere che il Paese in cui devono sbarcare i migranti sia quello di cui la nave salvatrice batte bandiera – al di là del fatto che contrasta con la normativa, come avevo già potuto spiegare in questo articolo – suscita anche diverse perplessità di natura logica: cosa accadrebbe infatti se la nave ONG battesse bandiera panamense: che la nave dovrebbe scortare i migranti fino all’altro capo dell’Atlantico? E se per ipotesi la nave battesse bandiera Svizzera, ossia un Paese che non ha neppure sbocchi sul mare? Come fanno a sbarcarli in un Paese che non ha sbarchi?

E’ evidente che questa ricostruzione non ha alcun senso. E’ però abbastanza improbabile che un Tribunale possa affermare una cosa così insensata, motivo per cui ho cercato di approfondire.

E in effetti, già dalla lettura del testo di alcuni dei giornali che titolavano “le ONG sbarchino nel loro Paese” emerge come in realtà le motivazioni del Tribuanle non dicano affatto così.

Al contrario, il Tribunale prende spunto dalla normativa, che afferma che il coordinamento delle operazioni di soccorso spetti al “primo Paese di contatto” per sostenere che, letteralmente, quel primo Paese non possa che essere quello di bandiera dell’ONG che carica i migranti. Questo significa che spetta a quel Paese l’onere di individuare un Place of Safety.

Ma attenzione: la normativa – e la sentenza – non dicono da nessuna parte che quel Place of Safety debba trovarsi necessariamente nel territorio del Paese di primo contatto; anzi, le linee guida affermano che:

Alan Kurdi e Salvini

Quindi, il Paese di primo contatto deve portare i migranti a casa sua solo nel caso in cui non sia possibile trovare un accordo per sbarcarli nel luogo più prossimo alla zona dell’evento, concetto che resta la priorità per il diritto del mare.

Insomma: il Tribunale non ha assolto Salvini perchè ha ragione nel dire che la nave che porta bandiera tedesca deve sbarcare i migranti in Germania; il Tribunale ha assolto Salvini perché secondo questa ricostruzione la nave avrebbe dovuto contattare le autorità tedesche, e non quelle italiane; e sarebbero state le autorità tedesche a dover trovare un POS alla nave, contattando a loro volta le autorità italiane e la Guardia Costiera italiana al fine di farsi dare un porto sicuro nella rispettiva area SAR.

Non ci sarebbe quindi omissione di atti d’ufficio per il semplice fatto che gli atti d’ufficio in questione non spettavano a Salvini, ma al Governo tedesco. Ma ciò non toglie che, in base alla normativa vigente, quei migranti avrebbero dovuto comunque essere sbarcati nel luogo sicuro più vicino, quindi l’Italia.

Nella vicenda Alan Kurdi e Salvini, siamo cioè di fronte all’ennesimo esempio di manipolazione mediatica: sfruttando una decisione un po’ raffazzonata e certamente mal spiegata, se ne è stravolto il senso, trasformando il fatto che Salvini sia stato assolto per un “cavillo” legislativo in una prova che la politica dei porti chiusi di Salvini sia assolutamente legittima.

P.T.