Torniamo a parlare dell’argomento del momento, la presunta “Norimberga 2“, ossia un’azione legale rivolta a far condannare l’OMS per crimini contro l’umanità relativamente alla vaccinazione di massa in atto.

Avevo già parlato in generale del tema in questo articolo – al quale rimando – nel quale avevo analizzato meglio le presunte doglianze che sarebbero state presentate nella denuncia da un gruppo di medici e avvocati capeggiati da tale avvocato Reiner Fuellmich.

Dopo aver analizzato il contenuto di questo presunto ricorso, oggi intendo approfondire meglio la questione, cercando di capire, al di là del contenuto della denuncia, se questa azione “Norimberga 2” esista davvero, sia fattibile e soprattutto a chi dovrebbe essere rivolta, nel tentativo di scoprire se esista davvero questa fantomatica udienza fissata il 3 luglio 2021.

Norimberga 2: i pregressi

L’intera questione di Norimberga 2 proposta da Fuellmich sembra trarre origine da un ricorsoqui il link -, presentato in Canada, rivolto proprio a far condannare una serie di soggetti ed organizzazioni – dalla Regina Elisabetta all’OMS, a Bill Gates e perfino Papa Francesco! – per crimini contro l’umanità.

Il ricorso canadese è stato promosso e sponsorizzato – pare – proprio da Fuellmich in questa intervista di aprile ed è poi rimbalzata sui social, quando alcuni blog ne hanno dato notizia ed addirittura avrebbero dichiarato che la Corte adita avrebbe accettato il ricorso e si sarebbe attesa, appunto, l’udienza. Tuttavia, come fanno notare due siti di factchecking americani che hanno verificato la questione, dalle dichiarazioni di Fuellmich e dei siti che lo hanno elogiato emergono numerose contraddizioni.

Norimberga 2

La prima è che, stando a quanto dichiarato da Fuellmich e dai blog, il ricorso sarebbe stato presentato di fronte alla Suprema Corte Canadese – massimo organo giudiziario del Paese – ma in realtà, come si vede proprio dal testo del ricorso pubblicato sul blog in questione, il ricorso è stato invece presentato alla Suprema Corte dell’Ontario, ossia un organo provinciale non di ultima istanza (che è come dire di aver fatto causa alla Corte Costituzionale per poi scoprire di aver fatto il ricorso alla Corte d’Appello di Perugia…).

E non è tutto: come risulta sempre da questo articolo di AFP (ribadito anche da questo articolo di Medikalife), che ha contattato direttamente la Corte dell’Ontario per avere notizie, la Corte in questione avrebbe rigettato il ricorso senza neanche entrare nel merito, in base all’art. 2.1 del Codice di procedura canadese, che permette alla Corte di dichiarare inammissibile un ricorso che già ad una prima analisi superficiale appare “frivolo, vessatorio o comunque un abuso del processo“. Insomma, una specie di “lite temeraria”, ossia quando avvii una causa senza prove, assurda, consapevole di avere torto, che ha come unico risultato quello di far perdere tempo ai giudici.

A quanto risulta, la causa sarebbe però ancora “aperta” poiché sarebbe stato depositato un appello a fine marzo, il cui termine scadeva il 18 maggio. Tuttavia, le possibilità che il processo possa essere riaperto mi sembrano alquanto remote, e ciò non solo perché si tratta di ricorso del tutto inammissibile ma anche per le semplici ragioni procedurali che seguiranno nel prossimo paragrafo.

Si precisa ancora che, comunque, tra i redattori di questo ricorso non figura l’avvocato Fuellmich, come attestato dai siti di factchecking citati.

Si può processare l’OMS?

Come visto nello scorso articolo, Fuellmich avrebbe come obiettivo quello di far condannare l’OMS per crimini contro l’umanità.

Se così è, trovo piuttosto assurdo che una simile causa l’abbia promossa di fronte ad una Corte Provinciale Canadese o comunque intenda proporla di fronte alla giurisdizione tedesca, dal momento che i funzionari delle organizzazioni internazionali in generale sono coperti dall’immunità penale. Questo significa che nessun Tribunale nazionale può condannare direttamente un funzionario di un’organizzazione internazionale che abbia eventualmente commesso un reato nell’esercizio delle sue funzioni.

Del resto, le fattispecie legate ai crimini contro l’umanità non sono comunque competenza dei tribunali nazionali, ma della Corte Penale Internazionale che ha sede a l’Aja. Pertanto, il ricorso in questione sarebbe quantomeno da proporre a quella Corte, unico organo che mi pare possa ricevere una simile denuncia.

In realtà, però, anche la Corte Penale Internazionale crea dei problemi.

Leggendo infatti lo Statuto della Corte si legge chiaramente all’art. 25 che:

1.La Corte é competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto.

2. Chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte é individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto .

Art. 25 Statuto Corte Penale Internazionale

Questo significa, semplicemente, che non è possibile processare un ente per crimini contro l’umanità, ma solo persone fisiche. Pertanto, un’eventuale causa contro “l’OMS” non sarebbe procedibile, perché l’OMS non è una persona; bisognerebbe, semmai, processare il Direttore, Mohamed Ahmed.

Ma i problemi non finiscono qui. Leggendo infatti l’art. 7, che definisce il concetto di “crimine di guerra”, si nota che:

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Art. 7 Statuto Corte Penale Internazionale

Non vedo, nell’elenco, dove poter fare rientrare le presunte violazioni perpetrate dai vertici OMS, anche al di là del fatto che, come visto nello scorso articolo, tali violazioni semplicemente non esistono.

In ogni caso, spulciando negli archivi della Corte Penale Internazionale del sito ufficiale non si rinviene nessuna causa a carico dell’OMS né dei suoi funzionari, nessuna indagine, né soprattutto alcuna udienza fissata al 3 di luglio.

Un ultimo punto è ancora da aggiungere: gli articoli che parlano di questo fantomatico ricorso precisano che, per i reati ascritti, la legge internazionale prevede la pena di morte.

Peccato però che in Europa la pena di morte è stata abolita dalla CEDU e quindi, se anche l’OMS venisse condannata da un Tribunale qualunque, in nessun Paese europeo potrebbe essere eseguita la pena.

Norimberga 2: esiste davvero?

Insomma. Alla luce delle verifiche e delle considerazioni svolte, possiamo riassumere la questione Norimberga 2 così:

  • Ad oggi l’unica causa che risulta proposta contro l’OMS per crimini contro l’umanità è quella di fronte alla Corte dell’Ontario, che ha rigettato il ricorso per “lite temeraria“;
  • In ogni caso, la legge internazionale impedisce ad un tribunale nazionale di processare penalmente un’organizzazione internazionale e i suoi membri, sussistendo l’immunità ai sensi del diritto internazionale;
  • l’unico tribunale che sarebbe competente a conoscere una causa per crimini contro l’umanità è la Corte Penale Internazionale, la quale però per statuto non può processare enti come l’OMS ma solo persone fisiche, quindi quel ricorso sarebbe comunque improcedibile;
  • in ogni caso, nel merito il ricorso non sta in piedi, come già visto nello scorso articolo, e quindi non sussiste la fattispecie di “crimine contro l’umanità” indicata nell’art. 7 dello Statuto della Corte;
  • Se anche, per ragioni ignote, un tribunale europeo processasse l’OMS e condannasse tutti a morte, comunque la pena non potrebbe essere eseguita in quanto abolita dalla CEDU in tutta Europa;
  • Ad ogni modo, ad oggi non risulta iscritta nel ruolo della Corte Penale Internazionale nessuna causa a carico dell’OMS, dei suoi dirigenti, del gruppo Davos o chicchessia, e allo stesso tempo non esiste in calendario alcuna udienza, né il 3 luglio né mai, rispetto al suddetto procedimento.
  • Fuellmich propaganda la sua iniziativa in lungo e in largo, anche diffondendo fake news – come visto nel primo paragrafo dell’articolo – e lo fa allo scopo di raccogliere 800 euro a testa in acconto da chiunque voglia unirsi alla “class action” per chiedere i danni, oltre ad un 10% dell’eventuale risarcimento ottenuto.

Non sarà che, forse, tutta questa storia della “Norimberga 2” è solo una fesseria e il vero obiettivo di questa finta causa è quello di fare ingrassare le tasche di Fuellmich?

Alla luce delle verifiche svolte, mi pare una domanda legittima.

P.T.