Lo scorso 17 febbraio 2022 è uscita una sentenza del Tribunale di Pisa sullo Stato di emergenza, con la quale, nell’assolvere un imputato per aver violato la quarantena del periodo marzo – maggio 2020, ha dichiarato che lo Stato di emergenza è illegittimo e le conseguenti disposizioni derivate dalla Delibera dello stato di emergenza violano la Costituzione.

La sentenza di Pisa sullo stato di emergenza richiama in larga parte quella del famoso Giudice di Pace di Frosinone e sembra riproporre sostanzialmente le medesime doglianze.

Per chiunque fosse interessato, e per non perdere ulteriore tempo nell’articolo di oggi, ricordo che della vicenda avevo già ampiamente parlato; avevo infatti analizzato la sentenza di Frosinone in questo articolo, e successivamente avevo affrontato il tema dello Stato di emergenza in un video apposito – lo trovate qui – e in altri 2 video, più esaustivi, avevo analizzato sia la questione della legittimità dei DPCM in generale e poi più in particolare la presunta violazione degli articoli 13 e 16 della Costituzione – riprendendo quanto sostenuto dal Tribunale di Reggio Emilia, analizzato qui -, nucleo delle principali doglianze dei sostenitori della “dittatura sanitaria”.

Infine, avevo avuto modo di analizzare la sentenza della Consulta n. 37/2021 sul tema in questo articolo e poi, in quest’ultimo video, la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2021 che, proprio in merito a queste questioni, aveva dichiarato assolutamente costituzionale l’intero impianto normativo prescelto dal governo per gestire la pandemia, ponendo fine alla diatriba.

Quantomeno fino ad oggi, che il Tribunale di Pisa ha voluto riaprire la questione senza accorgersi, evidentemente, che era già stata chiusa dall’unico organo adibito a farlo, ossia la Corte Costituzionale.

Tutti articoli e video ai quali rimando per ogni approfondimento, perché chiariscono al meglio l’intera questione di cui si è occupata oggi la sentenza del Tribunale di Pisa sullo stato di emergenza. In questa sede, dunque, vorrei fare solo delle brevi precisazioni su questa specifica sentenza, mostrando quanto le convinzioni del Giudice di Pisa siano lontane dalla logica e dal diritto.

Tribunale di Pisa sullo stato di emergenza: le doglianze…

Riassumendo, la sentenza del Tribunale di Pisa sullo stato di emergenza – qui un articolo che la approfondisce meglio – sostiene l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, delle successive proroghe e dei conseguenti DPCM legittimati da quella dichiarazione sulla base di questi motivi:

  • La Costituzione non prevede uno stato di emergenza né uno stato di eccezione, ma solo uno stato di guerra;
  • Lo stato di emergenza disciplinato dal D.Lgs. 1/2018 non contempla un’ipotesi di pandemia, ma parla genericamente di “calamità”;
  • Essendo lo stato di emergenza illegittimo, lo sono di conseguenza anche tutte le successive proroghe dello stesso;
  • In ogni caso i limiti alle libertà costituzionali toccate dagli interventi governativi prevedono una riserva di legge, mentre il Governo ha agito con dei DPCM.

Nessuna di queste obiezioni è tuttavia sensata, e ciò non perché lo pensi io, ma perché ciò emerge chiaramente dalla lettura della normativa di riferimento, dalla conoscenza dei più basilari principi di diritto e semplicemente ascoltando quanto la Corte Costituzionale ha già detto sul punto in maniera chiara e insindacabile.

…E le loro spiegazioni

Vediamole una per una.

In primo luogo, è vero che la Costituzione non prevede uno stato di emergenza, ma solo uno stato di guerra all’art. 78 Cost.; ma è esattamente per questo motivo che la dichiarazione di emergenza non può essere dichiarata incostituzionale! Se non esiste una norma della Costituzione che vieta la dichiarazione dello stato di emergenza, vuol dire che lo stato di emergenza può eccome essere dichiarato. Non a caso, infatti, esiste una disciplina apposita, contenuta appunto nel D.Lgs. 1/2018. La prima obiezione, dunque, è pretestuosa e senza senso giuridico.

In secondo luogo, così come già il Giudice di Pace di Frosinone, secondo il Tribunale di Pisa il D.Lgs. 1/2018 non prevede la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza per “rischio sanitario”, poiché la pandemia non rientra nei requisiti richiesti dalla suddetta legge che parla infatti di “calamità” e non di pandemia o rischi sanitari.

Tale obiezione, come già detto allora, è un patetico pretesto per giustificare la ricostruzione sostenuta dal Giudice; infatti, basta leggere la definizione di calamità sulla Treccani:

Disgrazia, sventura; si dice spec. di evento funesto che colpisca molte persone

Enciclopedia Treccani

Come si possa escludere la pandemia dalla definizione “evento funesto che colpisce molte persone” è un mistero misterioso di cui, a quanto pare, sono a conoscenza solo a Pisa e a Frosinone…

Del resto, entrambi i giudici affermano che non è scritto da nessuna parte che lo stato di emergenza possa essere dichiarato in presenza di un rischio sanitario, ma solamente in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, ecc… Peccato che la ratio che giustifica lo stato di emergenza in quegli eventi è proprio il rischio sanitario che si viene a creare: è la necessità di recuperare i feriti e i dispersi, predisporre campi di cura di emergenza nei luoghi colpiti, fornire assistenza sanitaria e aiuti per salvare più vite possibile a consentire e legittimare lo stato di emergenza, no? E allora continuo a chiedermi di cosa stiamo parlando.

In terzo luogo, l’ipotesi che se lo stato di emergenza è illegittimo allora lo sarebbero di conseguenza anche le successive proroghe mi pare del tutto contraria ai principi generali del diritto.

Lo stato di emergenza, infatti, è stato dichiarato con una Delibera del Consiglio dei Ministri; pertanto, se fosse contrario alla legge in effetti sarebbe illegittimo, poiché la Delibera è un atto subordinato alla legge e non può pertanto discostarsene. Ma non si può dire lo stesso per le successive proroghe, che sono state invece dichiarate con un decreto legge, ossia un atto avente forza di legge. In quanto tali, le proroghe godono di una fonte di rango legislativo esattamente equiparata al D.Lgs. 1/2018 che ne stabilisce i limiti; pertanto, in presenza di norme di pari rango, le Preleggi ci dicono che a prevalere è la legge successiva. Siccome le proroghe sono successive al D.Lgs. del 2018, esse sono comunque valide ed anzi derogano alla legge precedente. E questo credo che un Giudice di un Tribunale lo dovrebbe sapere bene…

Quanto all’ultimo punto, la questione della riserva di legge e della validità dei DPCM l’avevo già spiegata in tutte le salse: si tratta di una riserva di legge relativa, che si verifica quando la legge deve fornire la normativa generale mentre quella di dettaglio può essere demandata a fonti secondarie. E infatti i DPCM non solo delegati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri, bensì da ben 2 decreti legge regolarmente convertiti dal Parlamento.

Anche questo è un principio basilare del diritto che ben dovrebbero conoscere dei giudici, esattamente come dei giudici dovrebbero conoscere la giurisprudenza e sapere che questa cosa non è l’opinione del sottoscritto ma è ciò che ha espressamente stabilito anche la Corte Costituzionale nella famosa sentenza 198/201 che aveva dichiarato legittimi i DPCM.

Vi lascio pertanto il video integrale in cui ho analizzato la sentenza, dove potete evincere che a parere della Corte Costituzionale la ricostruzione del Tribunale di Pisa, che è sostanzialmente identica a quella sollevata dal Giudice di Frosinone, è del tutto contraria al diritto costituzionale.

Insomma: per quanto possa aver scatenato di nuovo i sostenitori della dittatura sanitaria, la sentenza del Tribunale di Pisa sullo stato di emergenza non dice nulla di più di quanto già erroneamente affermato da quella di Frosinone, e dico “erroneamente” non sulla base della mia opinione personale ma sulla base dei principi di diritto già enunciati ed affermati dalla stessa Corte Costituzionale a settembre dell’anno scorso, chiudendo una questione che alcuni cercano di continuare a tenere aperta a costo di storpiare le basi del diritto.

Sì, dunque: anche oggi la dittatura sanitaria la svelate domani.

P.T.

Se ti piace quello leggi supporta il nostro progetto su Patreon!

https://www.patreon.com/paolotuttotroppo