Cos’è il Sovranismo? In questi ultimi tempi se ne sente parlare sempre di più soprattutto quando si tratta di Unione Europea. Come per tutti i termini che riguardano la politica, anche su “sovranismo” noto esserci una profonda disinformazione – spesso in mala fede – e una grande diffusione di falsità, soprattutto sui social. Data l’importanza del concetto per i tempi moderni, ho pensato di approfondire meglio il tema e provare a spiegare il reale significato del termine “sovranismo”, in particolare il fondamento giuridico delle sue pretese.

La definizione di Sovranismo

Cominciamo proprio dalla sua definizione da dizionario e apriamo la questione con un meme, che ho visto girare molto sui social – anche sulla mia stessa pagina – che si propone di fornire una definizione svincolata da quella che vuole darne il sistema dei poteri forti e dei sostenitori del “Pensiero Unico”.

Sovranismo

Tralasciamo il significato di “populismo“, pure interessante, del quale ho parlato in quest’altro articolo. Secondo il meme per scoprire l’inganno basterebbe andare a cercare sull’Enciclopedia Treccani e leggere il vero significato di Sovranismo; dal momento che conosco l’enciclopedia Treccani e mi lascia alquanto perplesso che dia una definizione così banale di un termine così complesso, ho fatto quello che lo stesso meme mi consigliava di fare – e che dovrebbero fare tutti – ossia verificare la fonte.

Secondo voi la definizione della Treccani è quella indicata nel meme? Ovviamente no, ma a quanto pare chi ci dice di verificare è il primo a non farlo.

La definizione di Sovranismo secondo la Treccani è invece la seguente:

Posizione politica che propugna la difesa o la riconquista della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno Stato, in antitesi alle dinamiche della globalizzazione e in contrapposizione alle politiche sovranazionali di concertazione.

Chi è che manipola i significati delle parole?

Cos’è davvero il Sovranismo

Ma torniamo a noi. Il termine Sovranismo non è quindi altro che una forma specifica di nazionalismo, calata nella nuova realtà geopolitica. Il Sovranismo infatti, per definizione, si sostanzia nel contrasto alle dinamiche della globalizzazione e in particolare alla devoluzione di sempre maggiori poteri e prerogative agli organismi sovranazionali, sul presupposto che esautorino il ruolo del Parlamento nazionale.

Nello specifico caso europeo, non a caso, il Sovranismo è la caratteristica dei governi nazionali di matrice euroscettica, come appunto i Paesi di Visegrad, il Regno Unito e il suo blocco pro Brexit, e in buona misura anche di una parte dell’odierna destra Italiana – principalmente Lega e Fratelli d’Italia.

Insomma: il Sovranismo è l’alter ego dell’Europeismo, e cioè quell’ideologia politica che constrasta il ruolo dell’Unione Europea e pretende un ritorno dell’autonomia e dell’indipendenza legisaltiva e governativa dei singoli Paesi europei.

L’Unione Europea è incostituzionale?

Ma in realtà, c’è di più. In base a quanto mi è stato fatto notare da alcuni sostenitori del Sovranismo, esso non si limiterebbe a pretendere maggiori poteri per le singole nazioni; esso sosterrebbe che l’impianto politico e giuridico europeo sarebbe in realtà contrario alla costituzione e di conseguenza illegittimo.

Questo secondo aspetto supera l’opinione politica – come tale legittima – ed entra nel giuridico, dove le opinioni lasciano il tempo che trovano; sostenere che l’UE sia incostituzionale, infatti, non è limitarsi a dichiarare una particolare ideologia “nazionalista”; una simile posizione chiama in causa i principi di diritto, la normativa costituzionale, l’ermeneutica giuridica e l’intero sistema delle fonti. Si tratta infatti di un’affermazione ben circostanziata che supera il piano dell’opinione e travalica in quello dei fatti.

In effetti, vi sono alcuni giuristi che propugnano questa impostazione, motivo per cui credo valga la pena approfondirla meglio analizzando proprio le loro considerazioni.

Tra i vari documenti che mi sono stati forniti, ho scelto di analizzarne uno che racchiude in sè un po’ tutte le criticità del caso e che quindi espone in modo abbastanza esaustivo l’impostazione sovranista sul punto.

L’articolo in questione, se interessa, lo trovate a questo link.

Le criticità costituzionali dell’Unione Europea secondo il Sovranismo

In buona sostanza, le obiezioni sollevate dal Sovranismo in merito alla possibile contrarietà dell’impianto europeo alla Costituzione italiana sono almeno due:

  • L’interpretazione forzata e manipolata dell’art. 11 della Costituzione, finalizzata illegittimamente a giustificare l’adesione all’UE;
  • L’assoluta illegittimità costituzionale della cessione di sovranità avvenuta dai poteri interni verso gli organi UE.

Analizziamo entrambi gli aspetti.

L’art. 11 della Costituzione

Per chi è scevro di nozioni di diritto e in particolare di diritto dell’Unione Europea, è necessaria una premessa introduttiva.

In effetti, la questione della devoluzione di poteri ad un organo sovranazionale si è presentata realmente in Italia dal punto di vista Costituzionale. Infatti, la Costituzione in quanto tale da un lato non consente fonti di rango superiore ad essa, ma anzi è lei a dover fungere da parametro di valutazione delle altre fonti; dall’altro, è la Costituzione stessa a stabilire che “la sovranità appartiene al popolo“. Come conciliare queste circostanze con il potere autoritativo degli organi dell’Unione Europea?

La risposta a questo interessante quesito giuridico, che è stata alla base della validità stessa dei Trattati Europei e della legittimazione dei suoi organi, è stata data per la prima volta dalla nostra Corte Costituzionale nella causa “Costa vs ENEL” del 1964, laddove aveva individuato come norma giustificatrice della preminenza del diritto comunitario su quello interno proprio l’art. 11 Cost., il quale recita:

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La sentenza in questione, divenuta ormai celebre, sottolineava proprio come questa limitazione di sovranità sarebbe del tutto compatibile con la vincolatività dei trattati europei, precisando infatti che l’art. 11 si ispira

a principi programmatici di valore generale di cui la Comunità europea e le altre organizzazioni regionali europee costituiscono concreta attuazione

Corte Cost. sentenza n. 14 del 1964 – Costa vs ENEL

E per questo motivo,

E’ consentito stipulare trattati con cui si assumono limitazioni di sovranità ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria

Corte Cost. sentenza n. 14 del 1964 – Costa vs ENEL

La preminenza del diritto UE deriverebbe dunque da quelle “limitazioni di sovranità” previste dalla stessa Costituzione all’art. 11. Tale principio è stato poi ribadito più volte sia dalla nostra Corte Costituzionale che dalla Corte di Giustizia Europea ed è di fatto il principio su cui si fonda la legittimità del diritto dell’Unione Europea nel nostro sistema delle fonti.

La critica dei sovranisti

Questa impostazione, nonostante sia ormai parte integrante della nostra giurisprudenza costituzionale da mezzo secolo, è stata criticata dai sovranisti secondo i seguenti presupposti.

sovranismo
sovranismo

Quindi: in base alla posizione sovranista, l’art. 11 sarebbe stato in realtà forzato in mala fede per giustificare una limitazione di sovranità che non era nell’intento dei costituenti; infatti, il concetto stesso di Unione Europea non era ancora stato preso in considerazione quando la Costituzione, e quindi quell’articolo, era stato scritto.

Un’obiezione che appare difficilmente opinabile, ad un primo sguardo. Ma lo è solo per chi non conosce il diritto e in particolare i principi dell’interpretazione giuridica.

I criteri interpretativi delle norme

Facciamo un esempio banale: poniamo che una legge del 1800 vieti ai veicoli di entrare in un parco. Chiaramente, una legge del genere si riferisce ai veicoli esistenti nel periodo in cui la legge è stata scritta – quindi carrozze, bici, velocipedi – e non certo a veicoli che nessuno ha ancora inventato, come le automobili.

Cosa succede quando l’uomo inventa l’automobile? E’ necessario riscrivere la legge, riunendo il Parlamento apposta per poter specificare che il divieto riguarda anche le automobili? E bisognerà fare così ogni volta che la tecnologia tirerà fuori nuovi veicoli?

Interpretazione evolutiva

Ovviamente no, perché i principi dell’ermeneutica prevedono una particolare forma di interpretazione, detta interpretazione evolutiva, che si ha quando non sono le norme e i principi del diritto a cambiare, ma il senso attribuitogli. Ciò avviene, cioè, quando il testo normativo, col passare del tempo, può essere interpretato e quindi applicato in diversa maniera, dato che il trascorrere del tempo può determinare un distacco fra il significato originario e quello dell’interprete al momento in cui deve applicare la norma.

Interpretazione adeguatrice

Nel caso in questione, poi, viene in considerazione anche un altro criterio interpretativo, chiamato interpretazione adeguatrice: essa si ha quando sia possibile trarre dallo stesso testo, in distinti periodo storici, norme in tutto o in parte diverse.

L’inconsistenza dell’obiezione sovranista

In sostanza, quello che accade è che il principio fissato dall’art. 11 Cost., inizialmente finalizzato a garantire unicamente il rispetto delle norme internazionali e degli organismi sovranazionali come l’ONU ai fini di garantire la pace, ben può essere riadattato alle nuove situazioni storiche, politiche e geopolitiche, come proprio la decisione di creare una struttura sovrastatale e vincolante che tenga insieme gli Stati Europei per meglio garantire quei principi – la pace e la giustizia tra le nazioni – già indicati dalla stessa norma.

Del resto, a supporto di questa ricostruzione occorre anche precisare che se l’intento dei Costituenti fosse stato unicamente quello di permettere alla nascente Repubblica un appiglio per la legittimazione dei trattati internazionali e dell’ONU, sarebbe bastato il dettato dell’art. 10 Cost., in base al quale

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Art. 10, I comma, Cost.

Se invece i costituenti hanno ritenuto necessario aggiungere un altro articolo, che parlasse specificamente di limitazione della sovranità, è evidente che la ragione va ricercata proprio nella prospettiva che organizzazioni del calibro dell’Unione Europea si realizzassero in un prossimo futuro; anzi, è il successivo comma dello stesso articolo 11 a ribadire che l’Italia

Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 11 Cost., ultimo periodo.

L’obiezione sovranista non ha dunque alcun senso di esistere.

Cessione e limitazione della sovranità

Ma veniamo alla seconda criticità, più importante.

I sovranisti lamentano che con l’istituzione dell’Unione Europea si sia verificata una vera e propria cessione della sovranità verso un organo estraneo al nostro impianto costituzionale, e che ciò costituirebbe un vero e proprio sopruso contrario a tutti i principi costituzionali e democratici del nostro Paese. L’Unione Europea, insomma, sarebbe sostanzialmente illegittima.

Vediamo le considerazioni sovraniste in merito.

sovranismo

E poi ancora:

sovranismo

Antimetodo

Dunque. Tanto per cominciare, l’intera argomentazione in questione si regge su una fallacia logica – l’argomento fantoccio – e su un approccio antimetodologico. L’autore infatti presenta l’argomentazione avversaria in modo scorretto, sostenendo che la legittimazione sia consistita in una cessione di sovranità e non in una mera limitazione; da ciò ne fa derivare conseguenze negative.

Il fatto che si tratti di cessione e non di limitazione, però, è un argomento che deve essere dimostrato, mentre l’autore lo dà per presupposto. E in questo sta l’errore metodologico: se è vero, come precisa proprio l’autore, che la Costituzione parla di limitazione e non cessione, sta a lui dimostrare perché, invece, di fatto si sia verificata una cessione. Dare per presupposto che sia così, senza fornire alcuna prova in merito, è un approccio metodologico completamente sbagliato, perché usa l’assunto che deve dimostrare come presupposto della sua dimostrazione. Ciò, come evidente, contrasta con la logica e il metodo scientifico.

Cessione o limitazione?

Detto questo, passiamo ad analizzare nel dettaglio questa obiezione.

La “cessione” di sovranità consiste nella privazione della stessa in favore di un altro soggetto. Come tale, una cessione è necessariamente totale e irreversibile.

Totale perché se la sovranità non è ceduta per intero, è chiaro che non è una cessione ma, appunto, una limitazione.

Irrevocabile perché, come qualunque cessione, essa ha carattere definitivo e quindi non può essere “restituita”. Si pensi alla cessione di un bene, come un auto: nel momento in cui cedo la proprietà dell’auto, non è che posso in qualsiasi momento reclamarla indietro dal nuovo proprietario, ma dovrò stipulare un nuovo atto di vendita, riacquistando quella proprietà. La medesima cosa vale nei confronti della cessione di sovranità.

Nel caso dell’Unione Europea, si verificano queste due condizioni essenziali?

No.

Totalità

Innanzitutto non si verifica la totalità del trasferimento, dal momento che il Parlamento italiano continua a godere della potestà legislativa e il Governo di quella esecutiva. Soprattutto, questa totalità non si verifica anche perché gli organi dell’Unione Europea sono in realtà essi stessi emanazione della volontà sovrana del popolo.

Il Parlamento Europeo, infatti, è eletto direttamente dai cittadini dei singoli Stati membri, ed esso ha quindi una legittimazione diretta al pari del Parlamento nazionale.

Il Consiglio Europeo, invece, è composto dai Capi di Stato dei singoli Paesi membri, ossia soggetti che sono direttamente o indirettamente – a seconda della struttura costituzionale dei singoli Paesi – legittimati sempre dal popolo secondo le procedure definite dalle costituzioni interne.

La Commissione Europea, infine, è nominata dai membri del Consiglio Europeo, che come visto è composto da membri direttamente o indirettamente eletti nei paesi di provenienza. Ha dunque anch’essa una legittimazione popolare, seppur indiretta.

In sostanza, nessuno dei principali organi dell’Unione Europea si sottrae ad una legittimazione comunque proveniente dal basso, il che rende i cittadini e i Parlamenti nazionali comunque l’emanazione di ogni potere; di conseguenza, i poteri dell’Unione Europea non esautorano affatto in maniera totale la sovranità dei singoli Stati membri.

Irrevocabilità

Quella che l’autore definisce cessione, poi, non è neppure irrevocabile: l’adesione all’Unione Europea è infatti su base volontaria e soprattutto è assolutamente revocabile, come sancisce espressamente l’art. 50 del TUE:

Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione

Art. 50, I comma, TUE.

Se dunque ogni Stato può in qualunque momento recedere dall’Unione, è chiaro che la cessione di sovranità non è affatto irreversibile, e di conseguenza non è una cessione, ma una limitazione. La Brexit, infatti, ne è una dimostrazione: se il Regno Unito avesse ceduto la sovranità all’UE, ora non avrebbe alcuna autorità per pretendere di uscirne né tentomeno esisterebbe una procedura apposita per farlo. L’unica soluzione possibile per il Regno Unito, se la sua sovranità fosse venuta meno, sarebbe cioè una guerra di secessione.

Anche questa obiezione, dunque, non trova alcun riscontro giuridico.

Il Sovranismo tra ideologia e ragioni giuridiche

Pertanto, quello che si può evincere dall’analisi svolta è che il Sovranismo costituisce un’ideologia del tutto legittima se presa come fine a se stessa, ma che non gode del supporto giuridico che pretende di avere laddove lamenta l’assoluta incostituzionalità dell’impianto europeo e di conseguenza la sua illegittimità.

Si tratta cioè di una posizione ideologica che si fonda sulla negazione e il contrasto dei processi sovranazionali europei in corso, ma che non fonda le sue ragioni su un’effettiva ragione giuridica né si pone concretamente in difesa della nostra Costituzione nei confronti di presunti “soprusi” da parte di attori esterni, come invece pare voler far credere.

Ognuno di voi è quindi assolutamente libero di professarsi “sovranista”, a patto che sia consapevole che suddetta posizione non ha alcun supporto giuridico in base alla normativa interna o internazionale e che soprattutto non esiste alcun “complotto dei poteri forti” per esautorare i parlamenti nazionali o privare loro della sovranità.

P.T.