Dopo mille inevitabili peripezie, è finalmente entrato in vigore il decreto “Cura Italia”D.L. n. 18 del 2020 -, con tutte le disposizioni per la gestione dell’emergenza Coronavirus e gli incentivi per aziende e famiglie.

Essendo avvocato, ho pensato potesse essere buona cosa sfruttare la pur poca visibilità di questo blog per venire incontro ai non addetti ai lavori che si trovano in difficoltà nel comprendere l’esatto contenuto delle disposizioni.

Il decreto costa di 127 articoli, quindi non è facile spiegarlo nel dettaglio; fornirò però uno schema delle novità principali, soprattutto per quanto riguarda aziende, professionisti e dipendenti con la speranza che posa esservi utile a barcamenarvi in questa situazione così delicata.

decreto cura Italia

Titolo I: misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale

Il Titolo I prevede l’intervento sul sistema sanitario attraverso misure che riguardano:

  • un incremento di risorse per pagare gli straordinari al personale medico impegnato nell’emergenza secondo una tabella che suddivide i costi per regione;
  • assunzione di nuovo personale medico e sanitario, con relativi stanziamenti di fondi;
  • ulteriori fondi per approvvigionare gli ospedali di strumentazione, letti, macchinari;
  • concessione alle regioni per la creazione di nuove strutture ospedaliere temporanee, con relativo stanziamento di fondi;
  • arruolamento temporaneo di medici, infermieri e tecnici nel militare, ma anche da parte dell’INAIL;
  • deroga per l’esercizio della professione sanitaria temporalmente per chi ha la qualifica in altri Stati UE, e deroghe per l’esercizio della professione anche da parte di chi non ha ultimato il percorso formativo.

Il decreto “Cura Italia” prevede poi concessioni e incentivi per le aziende che decidessero di produrre mascherine e altri dispositivi anti-contagio, per i sanitari e i cittadini, e parallelamente la possibilità per lo Stato di requisire in uso o in proprietà, salvo indennizzi, aziende e strutture idonee a far fronte all’emergenza (come requisire alberghi per farci luoghi di degenza sanitaria).

Titolo II: misure a sostegno del lavoro

Veniamo alle misure di sostegno al lavoro. Per semplificare, dividerò le disposizioni in misure per le aziende, per i professionisti e per i dipendenti (così potete eventualmente saltare direttamente al paragrafo che vi interessa).

Imprese

Per le imprese sono previste le seguenti misure.

Integrazione salariale per le aziende che sospendono l’attività

Per le aziende costrette a ridurre l’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria, è prevista la concessione di un trattamento ordinario di integrazione salariale o un assegno ordinario per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il mese di agosto 2020.

Per suddetta misura lo Stato ha stanziato 80 milioni di euro, che andranno ad esaurimento in base alle richieste (per tutti gli stanziamenti vale il medesimo principio: chi tardi arriva male alloggia). La richiesta va fatta entro 4 mesi dall’interruzione o riduzione dell’attività.

Se l’azienda ha già in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale o un assegno di solidarietà, può chiedere che sia sostituito con il trattamento ordinario o l’assegno ordinario previsto dal decreto.

Cassa integrazione in deroga

Per il settore privato, il decreto prevede anche una cassa integrazione in deroga, per un periodo non superiore a nove settimane e previo accordo coi sindacati. Agli operai andranno la contribuzione figurativa e gli oneri accessori.

La cassa in deroga non vale per i lavoratori domestici.

Per questa misura lo Stato ha stanziato circa 3.200 milioni di euro.

Proroga dei termini di pagamento di INPS e INAIL

Il decreto “Cura Italia” prevede anche la sospensione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall‘INAIL: la sospensione dei termini decorre dal 23 febbraio 2020 fino al 1 giugno 2020. Vale sempre la regola del “chi tardi arriva male alloggia“: finiti i soldi, le successive domande vengono respinte.

Questa sospensione vale anche per i lavoratori domestici.

Incentivi per la sicurezza sul lavoro

Lo Stato ha poi stanziato 50 milioni di euro per la fornitura di presidi e dispositivi di sicurezza per i dipendenti finalizzati a contenere i contagi.

Divieto di licenziamento

A far data dal 23 febbraio 2020, per 60 giorni è preclusa ai datori di lavoro la possibilità di licenziare i dipendenti.

Lavoratori dipendenti

Privati

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, il decreto “Cura Italia” prevede intanto due misure alternative tra loro per la gestione familiare dei bambini. Per le famiglie con figli di età inferiore a 12 anni:

  • un periodo di congedo parentale pari a giorni 15, anche non consecutivi, pagati al 50%. Se entrambi i genitori sono dipendenti, i 15 giorni possono essere usati alternativamente dai due genitori (ossia non sono cumulabili);
  • un bonus di euro 600 per i servizi di baby sitting (anche per i dipendenti non iscritti all’INPS). per il personale medico sanitario il suddetto bonus può arrivare fino a 1000 euro.

Per le famiglie con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, invece, è prevista la possibilità generale di astenersi dal lavoro per il periodo dell’emergenza, ma senza contributi o indennizzi.

Tutti i suddetti incentivi non sono utilizzabili se anche solo uno dei due genitori gode già di qualche forma di sostegno, compresa la disoccupazione (NASPI).

I fondi stanziati per questi incentivi sono pari a 1.261 milioni di euro.

In generale, poi, il decreto “Cura Italia” prevede il prolungamento dei permessi retribuiti per altri 12 giorni rispetto a quelli già posseduti, da usare nei mesi di marzo e aprile 2020.

Infine, è previsto un premio per tutti i lavoratori dipendenti che non abbiano prodotto un reddito superiore a euro 40.000, pari ad euro 100, da ricevere direttamente nella prima busta paga emessa dal datore di lavoro.

Pubblici

Per i lavoratori pubblici, sono previste forme di bonus, congedi e permessi similari, che saranno però stabilite dalle singole amministrazioni pubbliche.

Il decreto “Cura Italia” precisa poi che il periodo di quarantena nel quale si dovesse trovare eventualmente un dipendente, pubblico o privato, sarà conteggiato come malattia in base ai contratti siglati.

Lavoratori autonomi e professionisti

Veniamo ai lavoratori autonomi.

Lo Stato prevede la corresponsione di un indennizzo pari ad euro 600per il mese di marzo” (dicitura che non lo dice espressamente, ma lascia aperta la possibilità che sia disposta anche per i mesi successivi) rivolta a:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale Obbligatoria (Ago) – stanziati 2 miliardi e 160 milioni di euro;
  • professionisti titolari di Partita Iva che non siano iscritti ad altre forme previdenziali (esclusi cioè avvocati, architetti, farmacisti, commercialisti, ecc…) – stanziati 206 milioni di euro;
  • lavoratori Co.Co.Co. – stanziati 206 milioni di euro;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo (a patto che abbiano dovuto sospendere la loro attività dal 1 gennaio a marzo a causa dell’epidemia) – stanziati 103,8 milioni di euro;
  • lavoratori agricoli che abbiano effettuato almeno 50 ore effettive di lavoro nel 2019 – stanziati 396 milioni di euro;
  • lavoratori dello spettacolo con reddito inferiore a 50 mila euro- stanziati 48,6 milioni di euro.

Suddette indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute a chi percepisce già il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori di Reddito di Cittadinanza è però anche prevista la sospensione gli obblighi connessi con la sua fruizione.

Fondo reddito di ultima istanza

Sempre per i lavoratori autonomi, lo Stato ha istituito anche un fondo di ultima istanza, di euro 300 milioni, nel caso di riduzione, sospensione o interruzione dell’attività lavorativa. Le modalità di erogazione di queste indennità è demandata al Ministero del Lavoro e a quello dell’Economia, che provvederà entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto “Cura Italia”.

Titolo III: Misure di accesso al credito bancario

Oltre a misure particolari, come nuove norme per il Fondo Centrale di Garanzia PMI valevoli per i prossimi 9 mesi e misure per il credito all’esportazione, questo titolo prevede alcuni interventi interessanti soprattutto per le imprese e gli autonomi.

Fondo solidarietà mutui “prima casa”

Per i prossimi 9 mesi, possono accedere al suddetto fondo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, una diminuzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 a causa di chiusura o riduzione dell’attività per l’emergenza Covid-19. Non serve la presentazione dell’ISEE.

Per questa eventualità il decreto “Cura Italia” stanzia 400 milioni di euro

Sostegno finanziario alle imprese

Le imprese possono godere dei seguenti benefici di carattere finanziario:

  • Aperture di credito e prestiti a fronte di anticipi sui crediti in corso non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
  • i prestiti con scadenza precedente al 30 settembre 2020, sono prorogati fino a quella data, alle medesime condizioni;
  • le rate dei mutui e dei finanziamenti rateali precedenti al 30 settembre 2020 sono sospese fino a quella data, alle medesime condizioni.

Il decreto “Cura Italia” prevede anche un fondo di garanzia per fornire sostentamento alle banche per sostenere questi interventi e un supporto alle stesse per favorire l’accesso al credito delle imprese colpite dall’emergenza.

Titolo IV: Misure fiscali

Passiamo dunque alle agevolazioni fiscali previste per famiglie e imprese.

Imprese

In primo luogo, il decreto allarga le agevolazioni fiscali già previste per il settore alberghiero – sospensione del versamento di ritenute, contributi previdenziali e premi di assicurazione obbligatoria – a tutta una serie di altri soggetti (ristoranti, musei, associazioni sportive, ricevitorie lotto, sale da gioco, società di noleggio, ecc…).

Inoltre, il decreto “Cura Italia” sospende tutti gli adempimenti tributari diversi da versamenti, ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Per le aziende che hanno avuto ricavi e compensi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi tutti i versamenti tributari che scadono entro il 31 maggio 2020, relativi a:

  • ritenute alla fonte e addizionali regionali e comunali;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

Per le aziende con sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza suddette agevolazioni operano a prescindere dai ricavi prodotti nel 2019. Suddetti versamenti sospesi dovranno essere saldati o in unica soluzione il 31 maggio, oppure in n. 5 rate mensili con prima scadenza a fine maggio 2020.

Il decreto “Cura Italia” prevede anche dei crediti di imposta alle aziende, alle botteghe e ai negozi per le seguenti spese:

  • spese di sanificazione dei locali per la quota del 50%, fino a un massimo di 20.000 euro;
  • spese per i canoni di locazione per la quota del 60%, solo per gli immobili classe C/1, senza limiti di spesa.

Sospensione attività di riscossione

Per il periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi tutti i termini relativi alle attività degli enti impositori; sono altresì precluse e sospese le attività degli agenti di riscossione e prorogate tutte le scadenze e i termini di pagamento.

Note finali

Il decreto ha chiaramente un carattere “provvisorio”. E’ cioè molto probabile che alcune misure saranno aumentate e modificate in base a come si evolverà l’emergenza e che alcuni indennizzi saranno prolungati.

Come dimostra il rinvio di tutte le scadenze al 31 maggio 2020, è probabile che il Governo abbia già in mente di prolungare la quarantena, magari con qualche libertà in più, fino a quella data.

Attenderemo quindi gli ulteriori sviluppi.

P.T.