Qualcuno di voi mi ha girato un articolo molto particolare, de “La nuova BQ“, che affronta il tema di vaccini obbligatori e consenso informato. L’ho trovato interessante perché affronta un tema giuridico e costituzionale, ed è la prova di come chi non conosce il diritto possa travisare totalmente i principi giuridici e arrivare a conclusioni totalmente senza senso.

Tralasciando le considerazioni iniziali fatte dall’articolo, quello che mi interessa in questa sede è analizzare la seconda parte, quando mette in rapporto vaccini obbligatori e consenso informato.

Vaccini obbligatori e consenso informato: ipocrisia?

In sostanza, l’autore dell’articolo rileva l’ipocrisia del Governo, che col Super Green Pass – ne ho parlato in questo video – ha di fatto imposto un obbligo vaccinale indiretto ma, nonostante questo, pretende il consenso informato del paziente.

Sostiene l’autore dell’articolo che, con tale scelta, si viene a creare

Un contesto normativo ed ordinamentale paradossale da un punto di vista etico e giuridico, che si può esprimere in questi termini: «ti obbligo – sia direttamente sia indirettamente per mezzo del Green Pass – a vaccinarti; ma mi devi rilasciare il tuo espresso consenso scritto e firmato». A ben vedere una contraddizione di diritto e di fatto, che molti hanno accettato, perché “minacciati” della privazione e/o restrizione dei propri diritti e libertà.

L’unica contraddizione, in realtà, sta nel fatto che chi ha scritto l’articolo non ha capito cosa sia il consenso informato. Quindi, ora, cerco di spiegarlo in modo definitivo a tutti, nel modo più banale possibile, perché solo capendo scopo e funzione del consenso informato di può comprendere perché le affermazioni qui sopra siano senza senso.

Imparate a memoria questa frase:

il consenso informato NON E’ una condizione necessaria per procedere con un trattamento; il consenso informato è un documento che serve al medico per dimostrare di averti fornito tutte le informazioni necessarie al trattamento, al fine di scongiurare un’eventuale azione di responsabilità civile.

Il consenso informato, in soldoni, funziona così: devi operarti per la causa x; tale operazione, come tutte, ha benefici e rischi, che tu come paziente devi conoscere. Se queste informazioni non ti vengono date e subisci un danno che era prevedibile dal medico, puoi chiedere i danni al medico perché non ti ha adeguatamente informato. Se ad esempio l’operazione comporta un alto rischio per chi è iperteso, e tu sei iperteso, se il medico non te lo dice e poi hai dei danni, il problema è suo e puoi fargli causa. Ma se il medico ti ha adeguatamente informato e tu ti sottoponi lo stesso all’operazione, sono fatti tuoi. E fin qui, seppur molto semplificato, ci siamo.

Il punto è che il consenso informato non c’entra nulla con l’obbligatorietà o meno del trattamento: infatti, è previsto anche per i trattamenti obbligatori. Anche se il trattamento è obbligatorio, infatti, il medico è tenuto a darti tutte le informazioni del caso, e ne paga le conseguenze se non lo fa. Se invece lo fa, e tu hai un danno, c’è una legge apposita per richiedere i danni non al medico ma allo Stato – ne avevo parlato qui e qui per lo specifico caso dei vaccini Covid – perché il trattamento obbligatorio è imposto dallo Stato e quindi è lui a farsi carico dei risarcimenti, salvo che il medico non abbia adempiuto correttamente ai suoi doveri informativi, poiché in quest’ultimo caso ne risponde il medico.

Ecco perché l’obiezione fatta nell’articolo in commento non ha alcun senso: lo Stato non ti obbliga a vaccinarti e parallelamente ti fa firmare un foglio col quale affermi di scegliere di vaccinarti volontariamente (mi pare questo il senso dato dall’autore): lo Stato ti obbliga a un trattamento e parallelamente obbliga il medico a darti tutte le informazioni relative a quel trattamento, “splittando” le eventuali responsabilità per danni (paga il medico se non ti informa adeguatamente o esegue il trattamento in modo sbagliato – ad esempio ti inietta aria nelle vene -, paga invece lo Stato negli altri casi).

Così è più chiaro?

Il consenso informato per il vaccino Covid viola la Costituzione?

Ma andiamo avanti, perché la confusione sulla questione vaccini obbligatori e consenso informato aumenta nell’ultima parte. Secondo l’articolo, tale impostazione lederebbe almeno due principi costituzionali:

il principio espresso dall’art. 13 comma 1 Cost., secondo cui “La libertà personale è inviolabile”; e l’art. 32 comma 2 Cost. a tenore del quale “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 

Ed infatti se la Costituzione ammette il caso della legge impositiva di un trattamento sanitario obbligatorio (per motivi straordinari di tutela della salute pubblica che esamineremo), per contro non consente nessuna violazione del diritto alla libertà personale, di cui il consenso libero e informato al trattamento sanitario è una declinazione, e non consente che venga meno il “rispetto della persona umana”, la cui dignità sarebbe lesa da un assetto normativo che esigesse contestualmente il rilascio di un consenso libero a fronte di un obbligo imposto dall’autorità.

Qui viene fuori la totale incompetenza dell’autore sui principi giuridici. Mi pare infatti che il giornalista confonda la libertà personale con il rispetto della dignità della persona, che sono due cose diverse. La libertà personale è l’habeas corpus (cioè il diritto ad essere arrestato solo per ordine di un giudice terzo e imparziale e solo se una legge prevede quella fattispecie come reato) e non il diritto di poter scegliere se sottoporsi o no a un trattamento sanitario; tant’è che, come dice lo stesso art. 32 Cost., un trattamento sanitario ben può essere imposto contro la volontà del cittadino, purché lo si faccia con legge (riserva di legge). Oltretutto, l’autore dice che il trattamento obbligatorio si può fare solo per motivi “straordinari”, dicitura tuttavia inesistente nell’articolo, che pone come unico limite una riserva di legge.

L’articolo 32 Cost. non vieta la violazione della libertà personale, ma impone il rispetto della persona, cioè pretende che siano comunque vietati trattamenti che possano ledere il rispetto della persona, come l’utilizzo di pazienti come cavie umane, l’adozione di trattamenti inutilmente dolorosi o eccessivamente invasivi, ecc…

Quindi, il consenso informato non è affatto una “declinazione” del diritto alla libertà personale; anzi, con la libertà personale non ha proprio niente a che fare. Per questo, il fatto che il rispetto della persona umana “sarebbe leso da un assetto normativo che esigesse contestualmente il rilascio di un consenso libero a fronte di un obbligo imposto dall’autorità” non ha alcun senso.

Questo succede quando, senza alcuna preparazione su un argomento, si leggono tre articoli di legge a caso e si fanno deduzioni senza aver compreso la ratio di quegli articoli e i principi che ci stanno sotto, riadattandoli a proprio piacimento in funzione dei propri bias.

Dovreste smetterla di elaborare tesi su argomenti che non conoscete, perché poi è inevitabile fare queste figure.

P.T.

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