Tra le varie obiezioni dei negazionisti sul piano giuridico e politico (qui un altro esempio), trova spazio anche la questione della proroga dello Stato di emergenza, la quale risulterebbe contraria alla legge quindi illegittima.

Se avete anche voi avuto a che fare con chi porta avanti questa teoria, potete sottoporgli questo articolo, nel quale andrò a spiegare molto semplicemente perché la proroga dello Stato di emergenza non solo non sia contraria la legge, ma soprattutto perché questa affermazione non abbia giuridicamente senso.

I criteri per risolvere le antinomie

Il presupposto essenziale per comprendere i termini del problema è ragionare sulle antinomie: essendoci migliaia di leggi in Italia, può capitare – e spesso capita, visto che sarebbe piuttosto impeditivo ogni volta che si promulga una legge andare a spulciare tutto l’archivio storico delle leggi in vigore per specificare quali di esse siano abrogate da quella nuova – che ci si ritrovi di fronte a due norme che sembrano contrastare l’una con l’altra. In questa situazione si parla giuridicamente di antinomia. Come si risolve il problema?

I principi generali del diritto, quelli che si studiano il primo anno, stabiliscono 3 criteri generali, che in realtà sono facilmente comprensibili semplicemente a livello logico:

  • Criterio gerarchico: il primo criterio stabilisce che, in caso di due norme che contrastano tra loro, prevale quella di rango superiore. In sostanza, se abbiamo di fronte una legge costituzionale che dice A e una legge ordinaria che dice B, prevale sempre la legge costituzionale (questo è peraltro il principio alla base della Judical Review of Legislation, ossia il controllo di costituzionalità delle leggi). Stesso ragionamento se l’antinomia è tra una legge ordinaria e un regolamento, nel qual caso prevale la legge perché nella gerarchia delle fonti sta sopra il regolamento;
  • Criterio temporale: nel caso in cui le due norme siano di pari rango – quindi due leggi ordinarie o due regolamenti – a prevalere è la legge successiva, in base al brocardo latino “lex posterior derogat priori“; la ragione è ovvia: garantire che, se le situazioni mutano, le nuove leggi siano più aggiornate e più adatte al nuovo stato di cose, quindi prevalgano su quelle più vecchie;
  • Criterio di specialità: un terzo criterio riguarda le norme che si pongono in rapporto di specialità rispetto ad altre: in tal caso, se a contrastare sono una norma generale e una speciale, a prevalere è quella speciale anche se emanata prima di quella generale. Trattandosi infatti di un intervento specifico, ha senso ritenere che la legge speciale resista anche a successive modifiche di carattere generale, per le quali è giustificabile una deroga ai criteri imposti in via generica.

Come vedete, si tratta di criteri logici prima che giuridici.

La proroga dello Stato di emergenza è contraria alla legge?

proroga dello Stato di emergenza

Veniamo allora al caso concreto. La disciplina dello Stato di emergenza – disciplina di carattere generale – è contenuta nella legge n. 225 del 1992 la quale, a seguito dell’ultima modifica intervenuta nel 2013, ha stabilito che lo Stato di emergenza può essere dichiarato per 180 giorni, prorogabili una sola volta per altri 180.

Sulla base di questo, i negazionisti osservano che, essendo lo Stato di emergenza per Covid dichiarato a fine gennaio 2020 ed essendo stato prorogato a novembre del 2020, esso sarebbe contrario alla legge dato che il termine di 180 giorni + 180 sarebbe stato ampiamente superato.

Già. Tuttavia, i negazionisti guardano solo le leggi che fanno loro comodo, e non considerano che il D.Lgs. n. 1 del 2018 – il c.d. “Codice della protezione civile” – stabilisce espressamente all’art. 24, al terzo comma, che:

“La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”

Art. 24, comma III, D.Lgs. 1/2018

Quindi, a fronte di questa apparente antinomia tra le due norme, non ci resta che applicare i criteri di cui sopra.

Non interviene il criterio gerarchico, in quanto le due norme sono entrambi atti aventi forza di legge, dunque norme di pari rango. Quindi, si deve applicare il secondo criterio, quello temporale: tra una legge del 1992 e una del 2018, quale prevale? Esatto.

Fine della storia.

Peraltro, se anche il D.Lgs. non esistesse, il decreto legge approvato dal Parlamento nel novembre del 2020 che ha stabilito la proroga dello Stato di emergenza costituirebbe una norma “speciale” rispetto a quella del 1992, poiché mentre quest’ultima stabilisce un criterio generale per la dichiarazione di uno Stato di emergenza, il decreto del 2020 si occuperebbe di uno specifico Stato di emergenza, ossia quello del Covid. Quindi, anche in base al terzo criterio sarebbe l’ultima proroga dello Stato di emergenza a prevalere sulla legge del 1992.

Per parlare di diritto, bisogna conoscere il diritto. E qui si parla davvero di concetti basilari del primo anno di università.

A ben vedere, però, potrebbe bastare anche la logica: senza conoscere i criteri per risolvere le antinomie, nessuno dei negazionisti si è chiesto, dal momento che la proroga dello Stato di emergenza era palesemente contraria alla legge, come mai il Parlamento – quindi anche l’opposizione – avrebbe approvato la proroga senza battere ciglio pur sapendo che si violava la legge?

Dove non avete competenze, potete sempre usare la logica.

Paolo TuttoTroppo

P.T.

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