Martedì 6 agosto il Senato ha approvato il “Decreto Sicurezza bis“, ossia il DDL n. 1437/2019 di conversione in legge del decreto sicurezza elaborato lo scorso autunno.

Decreto Sicurezza bis è incostituzionale

Numerose sono state, sin dai primi istanti, le critiche mosse dalle varie parti politiche; perfino il Presidente Mattarella, nel firmarlo, ha manifestato alcune criticità nel contenuto. Si è quindi da subito avviato il dibattito su una questione principale: il Decreto Sicurezza bis è incostituzionale?

Ho provato a capirlo analizzandolo e ho pensato di fornirvi le risultanze delle mie riflessioni.

Trattandosi di un decreto complesso, che tocca diversi argomenti, ho però preferito dedicarmi all’analisi della sola – e più dibattuta – questione delle misure di contrasto all’immigrazione; esse si risolvono essenzialmente nel divieto di transito alle ONG indicato nell’articolo 1 del decreto (e alle relative multe), che non a caso è quello più controverso.

Cosa dice l’articolo 1 del Decreto Sicurezza bis

L’articolo in questione afferma che il Ministro dell’Interno

“può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, quando si realizzano le condizioni dell’articolo 19, comma 2, lettera g) della Convenzione ONU sui diritti del mare”

Per capire meglio quali siano i poteri del Ministro dell’Interno bisogna dunque andare a spulciare questo art. 19 della Convenzione di Montego Bay (volgarmente indicata come “diritto del mare“), il quale si riferisce genericamente alle ipotesi di

“carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato”

Quindi, prima di andare a valutare gli aspetti costituzionali, l’analisi di questo “combinato disposto” mi suggerisce da subito alcune riflessioni che, al di là dell’incostituzionalità, suscitano non poche perplessità sulla stessa applicazione pratica della disposizione.

Violazione dell’art. 111 Cost.?

In sostanza, secondo il decreto il Ministro dell’Interno avrebbe facoltà di bloccare il traffico marittimo delle navi private che salvano vite in mare – quindi le ONG – se queste violano le leggi sull’immigrazione vigenti nello Stato.

Notate dunque come la norma sia rivolta a “criminalizzare” non la condotta del salvataggio in mare – come pure qualcuno ha affermato – ma il traffico di persone in violazione delle norme sull’immigrazione.

Ciò mi può stare bene ed anzi sarebbe un provvedimento opportuno per il contrasto dello sfruttamento dell’immigrazione; se non fosse che non è giuridicamente applicabile. Non nei termini che vorrebbe Salvini, almeno.

Infatti, in uno Stato di diritto come il nostro a stabilire che una nave abbia violato le leggi dello Stato in materia di immigrazione non può e non deve essere il Ministero dell’Interno, bensì la Magistratura a seguito di un regolare processo. Infatti, a mente dell’art. 111 Cost.,

“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”

e non mediante le opinioni personali e arbitrarie di un Ministro.

Questo significa che per poter applicare concretamente questa disposizione sarebbe necessario prima processare il comandante della nave e poi interdirgli l’ingresso nelle nostre acque solo a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato.

Del resto, quand’anche Salvini si decidesse a bloccare il traffico di tutte le ONG, comunque la legge, gli accordi internazionali e questo stesso decreto non permettono in alcun modo di interdire l’ingresso ai migranti, di cui lo Stato deve comunque farsi carico.

Insomma: la corretta applicazione di questa disposizione sarebbe fermare la ONG, sbarcare e portare a terra i migranti, processare il comandante e attendere la sentenza per poterlo multare; ma comunque i migranti sbarcherebbero lo stesso e farebbero richiesta di asilo, perché ne hanno diritto in base alle leggi internazionali (qui e qui per alcuni approfondimenti).

Puoi bloccare le navi, non i migranti

E qui mi preme una prima precisazione: ci sarà sicuramente chi dirà che questo traffico umano è evidente che costituisca favoreggiamento dell’immigrazione, visto che di quelli che arrivano solo una piccola percentuale ottiene l’asilo politico mentre tutti gli altri diventano “irregolari”.

Non è mia intenzione mettere in dubbio questa constatazione; tuttavia, non dovete dimenticare che la normativa sull’asilo politico obbliga tutti i Paesi a ricevere la relativa richiesta da parte di chicchessia (si vedano la Convenzione di Ginevra del 1951 o la Convenzione dei Diritti dell’Uomo), salvo rifiutarla a seguito di esame nel merito da parte di un giudice.

Questo significa almeno due cose:

  • che, di nuovo, non è il Ministro dell’Interno l’autorità legittimata a stabilire se siano regolari o no;
  • in ogni caso, non si può stabilire se siano regolari o no prima che facciano richiesta di asilo, ma solo dopo l’esame della domanda, che avviene necessariamente a terra (come avevo già spiegato qui).

Insomma, l’articolo in questione – o meglio, l’uso che ne vorrebbe fare Salvini – mi pare aspirare ad un’applicazione “preventiva” che non solo è vietata dai principi di diritto, ma appare anche piuttosto utopistica.

Violazione dell’articolo 10 Cost.

E qui mi preme una seconda precisazione; la classica affermazione per cui “noi siamo uno Stato sovrano e la nostra legge è sovrana, quindi se un accordo internazionale è in contrasto con una nostra legge è giusto non applicarlo, e anzi questo lo si farebbe proprio in nome della sovranità stabilita dalla Costituzione” mi sono già stancato di leggerla e sentirla; anche perché è facilmente smentibile riportando il testo dell’art. 10 della nostra Carta Costituzionale – la stessa che garantisce la nostra sovranità – nel quale si legge espressamente che:

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”

Quindi, violare il diritto internazionale significa violare la Costituzione.

Il Decreto Sicurezza bis è incostituzionale?

Ma andiamo al dunque. A mio modesto parere – e tenuto conto del fatto che la formulazione dell’articolo in questione appare piuttosto ambigua e quindi è difficile intenderne le conseguenze pratiche -, i profili di incostituzionalità sarebbero almeno due, a seconda dell’interpretazione della norma.

Se l’articolo intende dire che il Ministero ha facoltà di interdire il passaggio delle ONG e multarle per violazione delle norme sull’immigrazione, allora il Decreto Sicurezza bis è incostituzionale per violazione dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.) perché una simile statuizione richiede una sentenza di condanna passata in giudicato; peraltro, questa ipotesi non potrebbe comunque comportare il divieto di sbarco dei migranti, dal momento che, per poter essere considerati irregolari, è necessaria anche qui una pronuncia giudiziale sulla loro richiesta di asilo.

Se invece l’articolo intende proprio impedire lo sbarco dei migranti attraverso il blocco delle ONG, ossia multare quelle navi per il solo fatto che trasportano gente raccolta dal mare, allora il Decreto Sicurezza bis è incostituzionale per palese violazione degli obblighi internazionali di soccorso in mare, e quindi di riflesso dell’art. 10 Cost.

Non mi pare tuttavia che l’articolo intenda configurare quest’ultima ipotesi; in effetti, da nessuna parte si parla di un eventuale “divieto di soccorso” o di “reato di salvataggio” – fattispecie che sarebbero contrarie a ogni principio umano prima ancora che giuridico -; la legge parla unicamente di “violazione delle norme sull’immigrazione“, quindi ritengo che si rientri piuttosto nella prima fattispecie.

Ma queste sono le mie personali considerazioni fornite da un primo approccio alla norma; avremmo sicuramente modo di valutare in che modo il Ministero intenderà applicare concretamente questa disposizione e sono abbastanza certo che, alla prima occasione, la Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sul punto.

P.T.