In questi giorni è uscita una notizia che ha inevitabilmente scatenato l’opinione pubblica e i sostenitori della dittatura sanitaria: secondo la Corte Costituzionale spagnola, il lockdown in Spagna è incostituzionale!

Diverse testate hanno riportato la notizia della sentenza della Corte spagnola – qui e qui due link – e già Il Post, in questo articolo, ha chiarito meglio la vicenda. Trattandosi di argomento costituzionale, ho pensato fosse il caso di analizzare anche io la questione e mi sono preso un attimo di tempo per leggere con maggiore attenzione il testo costituzionale spagnolo per meglio comprendere i termini della decisione secondo la quale, pare, il lockdown in Spagna è incostituzionale.

Per arrivare a definire meglio la storia, sono necessarie alcune brevi premesse.

In primo luogo, non dobbiamo dimenticare che le costituzioni non sono tutte uguali: se in generale, infatti, i diritti e le libertà in esse sanciti sono pressappoco gli stessi, non è detto che siano identici anche i sistemi di tutela e gli istituti previsti in ognuno per attuare o limitare quelle tutele. Pertanto, anche a prescindere dal merito della decisione (che adesso andremo a vedere) il fatto che il lockdown in Spagna sia incostituzionale non comporta automaticamente che lo sia anche in Italia. Questo perché, come ora proverò a spiegare, ad essere incostituzionale secondo la Corte spagnola non è il lockdown in sé, ma lo strumento scelto per attuarlo.

Entriamo allora nel merito con una breve lezione di diritto costituzionale spagnolo (materia che fino a ieri era nuova anche per me).

Come funziona lo stato di emergenza in Spagna?

Come anticipato, il fatto che non tutte le costituzioni siano uguali emerge da subito considerando le modalità con cui Italia e Spagna istituiscono il cosiddetto “stato di emergenza.

Le situazioni in cui i diritti costituzionali possono essere limitati o sospesi sono diversi nei due Paesi. In Italia, infatti, la Costituzione prevede lo stato di guerra all’art. 78 e un generale potere di decretazione d’urgenza previsto all’art. 77. Non esiste, invece, alcuna statuizione sullo “stato di emergenza”, la cui disciplina è demandata direttamente alla legge ordinaria (il D.Lgs. 1/2018).

In Spagna, invece, le cose stanno diversamente. Come potete leggere da questo interessante articolo e guardando direttamente all’art.116 della Costituzione spagnola, in Spagna non solo lo stato di emergenza è espressamente previsto proprio nel testo costituzionale, ma di possibili istituti capaci di derogare al normale funzionamento della democrazia ne esistono addirittura 3, con modalità, tempi e finalità diverse. Gli stessi sono indicati in generale nell’art. 116 della Costituzione e poi spiegati nel dettaglio nella legge organica n. 4 del 1981. In particolare essi sono:

  • Lo stato di allarme: è concepito per far fronte a catastrofi naturali, crisi sanitarie, situazioni di paralizzazione dei servizi pubblici essenziali per la comunità. Prevede che sia dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, per un termine massimo di quindici giorni;
  • Lo stato di eccezione: è previsto per situazioni più gravi connotate da minacce che ostacolino l’esercizio dei diritti fondamentali o il normale funzionamento delle istituzioni democratiche; esso prevede come procedura che sia dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati;
  • Lo stato di assedio: esso è previsto per i casi drastici di insurrezione o atti di forza contro la sovranità o l’indipendenza della Spagna, la sua integrità territoriale o l’ordinamento costituzionale. Esso deve essere dichiarato dalla maggioranza assoluta del Congresso dei Deputati, su proposta esclusiva del Governo.

Orbene: il Governo spagnolo, il 14 marzo 2020, per far fronte alla pandemia ha scelto di rifarsi allo stato di allarme, ossia la prima ipotesi, sia perché è previsto proprio per situazioni di crisi sanitaria, sia perché la maggioranza del governo spagnolo è estremamente risicata e c’era il rischio, affidandosi ad una delle due altre procedure che prevedono l’approvazione del Parlamento spagnolo, di trovarsi in un stato di impasse.

Ma al di là delle scelte politiche, quel che conta è che il Governo abbia scelto lo stato di allarme ed abbia potuto così in autonomia definire le modalità di intervento per fronteggiare la pandemia.

La scelta è stata però contestata dalle opposizioni, che hanno appunto deferito la questione alla Corte Costituzionale spagnola.

Il Lockdown spagnolo è incostituzionale? Cosa dice la sentenza

Ed eccoci finalmente ad analizzare la sentenza della Corte.

Molto brevemente, il punto centrale della decisione è che la Corte ha rilevato che le misure adottate in pendenza dello stato di allarme non costituivano una semplice “limitazione” dei diritti costituzionali, ma una vera e propria “sospensione” degli stessi: potrebbe sembrare una mera questione semantica, se non fosse che l’art. 55 della Costituzione spagnola dice espressamente che nei casi di sospensione dei principali diritti costituzionali (ossia proprio quelli toccati dalle misure restrittive) le uniche modalità di intervento del Governo sono lo stato di eccezione o lo stato di assedio, e non lo stato di allarme. Dice infatti il testo dell’art. 55:

I diritti riconosciuti negli articoli 17, 18 comma 2 e 3, articoli 19, 20 comma 1 a) e d) e 5, articoli 21, 28 comma 2 e articolo 37 comma 2, potranno essere sospesi quando venga accordata la dichiarazione dello stato di eccezione o di assedio nei termini previsti nella Costituzione.

Art. 55 Costituzione Spagnola

Pertanto, la Corte Costituzionale spagnola ha semplicemente rilevato non che il lockdown in Spagna è incostituzionale, ma che il Governo avrebbe scelto una modalità di intervento espressamente esclusa dalla Costituzione. In sostanza, per poter sospendere – e non semplicemente limitare – i diritti costituzionali toccati dalle misure restrittive, avrebbe dovuto dichiarare lo stato di eccezione e non lo stato di allarme, e cioè avrebbe dovuto ottenere previamente un’autorizzazione da parte del Parlamento.

Una questione procedurale, insomma, che ha indotto la Corte a bocciare la delibera dello stato di allarme in quanto in contrasto con l’art. 55 Cost. Tutto qui.

Possibili ripercussioni sul diritto italiano?

Per questo, mi preme precisare a chi già esulta nell’ottica di una futura sentenza gemella da parte della nostra Corte Costituzionale (gente che tra l’altro esulta se ha le prove che siamo in dittatura, siamo alla schizofrenia), che purtroppo questa “osmosi” non si verificherà: del resto, la nostra Corte ha già detto, seppur de relato, che le modalità scelte dal Governo sono perfettamente in linea con la Costituzione, come avevo già analizzato in questo articolo.

Ed anzi, la Corte spagnola non ha mai detto che il lockdown non si può fare in assoluto, ma solo che il Governo ha sbagliato nella procedura. In Italia, come detto all’inizio, in primo luogo non esistono 3 procedure d’eccezione diverse tra cui scegliere ma una sola; in secondo luogo, quell’unica procedura non è nemmeno prevista dalla Costituzione bensì dalla legge ordinaria, quindi non c’è alcuna possibilità che il lockdown sia dichiarato incostituzionale anche in Italia per una ragione del genere.

In ogni caso, per un approfodimento sulla questione della legittimità del lockdown nel sistema italiano, vi lascio il link al video del mio canale YouTube:

P.T.

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