Circola sui social un comunicato stampa della Corte Costituzionale che riporta le deduzioni di una sentenza (la 213 del 2021, qui il link), con la quale la Corte si sarebbe pronunciata sulla durata dello stato di emergenza; ma cosa ha detto davvero la Corte Costituzionale sullo stato di emergenza?

Stando a quello che sostengono i negazionisti, imbeccati dai loro soliti guru come l’avvocato Polacco, la pronuncia avrebbe affermato che la proroga dello stato di emergenza oltre il 31/12/2021 sarebbe intollerabile e che, per questo, il suo prolungamento sarebbe incostituzionale.

Finalmente la prova della dittatura sanitaria in corso! (spoiler: no).

Parto con una riflessione personale: quando la Corte Costituzionale si è espressa, per ben due volte, sull’assoluta legittimità costituzionale degli interventi governativi per fronteggiare la pandemia (con la sentenza 37/2021 analizzata qui e la sentenza 198/2021 analizzata qui), la risposta dei negazionisti è stata che la Corte è un organo palesemente politicizzato che quindi emette sentenze risentendo della situazione politica, pertanto le sue decisioni non vanno considerate affidabili; mentre oggi, che esce questa sentenza che pare sostenere la loro tesi, diventa “magicamente” fonte di verità assoluta. Come mai?

La verità è che no, la Corte Costituzionale non ha detto niente di tutto ciò. Ma neanche lontanamente.

Cosa dice davvero la Corte Costituzionale sullo stato di emergenza

Non entriamo troppo nel dettaglio di una sentenza molto tecnica – che comunque vi linko per ogni approfondimento -, e andiamo al succo del problema.

La Corte, tanto per cominciare, non è stata chiamata a giudicare sulla proroga dello stato di emergenza in sé, bensì sulla proroga del divieto di esecuzione degli sfratti per morosità, che era stata disposta già nel 2020 per venire in contro alle famiglie in affitto che, durante il periodo peggiore dell’emergenza, erano probabilmente rimaste a casa da lavoro e, senza introiti, non erano in grado di pagare il canone di locazione per circostanze “oggettive”. Tale misura è poi stata prorogata nuovamente nel 2021, mettendo come termine della sospensione il 31/12/2021 (in linea, cioè, con il termine dello stato di emergenza). C’è stata in realtà una differenziazione tra gli sfratti per “morosità” (ossia gli inquilini che non pagano) e quelli per “finita locazione” (ossia per scadenza naturale del contratto), che ha dato luogo a una serie di ipotesi diverse in potenziale lesione dell’art. 3 Cost., che però qui non serve approfondire.

La cosa che mi lascia perplesso – sono sarcastico – della posizione dei negazionisti, è che questi sostengano che la Corte abbia stabilito che tale proroga sarebbe incostituzionale, in quanto non giustificata e “intollerabile”, sbandierando questa vittoria sui social.

E invece, io che la sentenza l’ho letta, mi sono reso conto che basterebbe leggere il dispositivo, cioè l’ultima parte (quella che stabilisce la decisione), per notare che la Corte ha ritenuto inammissibili e non fondate tutte – ripeto, TUTTEle doglianze dei tribunali rimettenti. La pronuncia, infatti, è una pronuncia di rigetto totale.

Di seguito gli screenshoot dei 7 punti del dispositivo, per fugare ogni dubbio:

Corte Costituzionale sullo stato di emergenza
Corte Costituzionale sullo stato di emergenza
Corte Costituzionale sullo stato di emergenza
Corte Costituzionale sullo stato di emergenza

Ma allora perché i negazionisti diffondono una posizione opposta a quella della Corte Costituzionale sullo stato di emergenza? Semplicemente perché, al punto 15 della parte in diritto (l’ultimo), dopo aver in ogni salsa, per 14 lunghi punti (che nessun negazionista ha letto), spiegato che la scelta di prorogare la sospensione per gli sfratti è assolutamente ragionevole rispetto alla situazione in essere, ci ha tenuto a precisare, assolutamente de relato (e cioè senza che ciò incida sulla decisione, che come detto è di rigetto e non di accoglimento), che:

“Mette conto, infine, rilevare che, se l’eccezionalità della pandemia da COVID-19 giustifica, nell’immediato e per un limitato periodo di tempo, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche perché, in particolare, vi è stato, da parte del legislatore, un progressivo aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, nei termini sopra indicati), d’altra parte però questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.).

Corte Costituzionale, sentenza 213 del 2021.

Avete letto bene? La Corte dice che la sospensione è assolutamente “giustificabile” per un periodo limitato di tempo come quello stabilito dalle leggi in vigore (infatti la Corte ha confermato la legittimità costituzionale della norma), ma auspica che tale sospensione – ossia quella degli sfratti – non prosegua oltre quanto già legittimamente stabilito, precisando che “questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale“.

La Corte, insomma, sta semplicemente dicendo che sì, è ragionevole sospendere gli sfratti fino al 31/12/2021, data la situazione pandemica in corso; ma il diritto di proprietà, nonostante abbia anche una funzione sociale, è principalmente un diritto individuale, che non può essere compresso oltre un limite ragionevole.

In effetti, il proprietario di un immobile, che investe denaro proprio per ottenere una rendita, non può essere penalizzato oltre un certo limite a causa di un’emergenza sanitaria, quindi il suo diritto a riottenere l’immobile deve godere di una tutela che gli consenta di non dover rinunciare al suo investimento per un tempo eccessivamente lungo.

La Corte sta cioè invitando il legislatore a non prolungare ulteriormente la sospensione degli sfratti per non aggravare ancora il peso dell’epidemia sul loro diritto di proprietà, che è personale pur avendo una funzione pubblica ex art. 42 Cost.

La Corte non si è pronunciata sulla proroga dello stato di emergenza!

Come vedete, si sta parlando del diritto di proprietà, non delle altre libertà costituzionali come quella di circolazione, oggetto dei limiti imposti da Green Pass e misure varie. E soprattutto, da nessuna parte si sta parlando dell’illegittimità della proroga dello stato di emergenza in funzione della pandemia, che non è minimamente oggetto del giudizio. Da nessuna parte. Tanto più che la Corte Costituzionale sta dando torto ai ricorrenti, quindi la sentenza non dichiara illegittima alcuna legge.

Come possano i negazionisti sostenere che con questa sentenza la Corte Costituzionale sullo stato di emergenza si sia pronunciata nel senso che una sua eventuale proroga sarebbe illegittima è un “mistero” che in realtà è facilmente svelabile: i negazionisti la sentenza non l’hanno mai letta, hanno solo guardato i titoli dei ciarlatani che hanno diffuso una notizia inventata di sana pianta, estrapolando una singola frase a casaccio dal contesto di una sentenza lunga ed elaborata, e hanno deciso che la dittatura sanitaria era stata finalmente svelata.

E invece, anche sta volta la svelate domani.

P.T.