E’ uscita ieri la sentenza – in realtà, come di consueto, solo il dispositivo – della Cassazione sull’ormai celebre processo “Vannini”, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola dal padre della sua fidanza, Antonio Ciontoli.

processo vannini

Avevo in passato già commentato la sentenza di Appello che aveva ridotto la pena di Ciontoli dai 14 anni dati in primo grado a 5, a fronte del mutamento della fattispecie da omicidio volontario – nelle forme del dolo eventuale – a omicidio colposo.

Rimando al mio articolo per ogni approfondimento sul punto – lo trovate qui – e provo a spiegarvi le ragioni di questo nuovo “cambio di rotta”.

Processo Vannini: dal dolo eventuale alla colpa

Ricapitoliamo la questione: in primo grado Antonio Ciontoli era stato condannato per omicidio volontario con dolo eventuale. In sostanza, i giudici di primo grado avevano stabilito che il sig. Ciontoli, sparando al ragazzo e ritardando eccessivamente i soccorsi, avrebbe di fatto accettato ogni più grave conseguenza del suo gesto, compresa la morte di Marco. Quando si compie un’azione di cui si accettano delle conseguenze ulteriori e prevedibili, la legge parla di dolo eventuale (nello scorso articolo, avevo fatto l’esempio del ragazzo che butta una bomba in un negozio per uccidere la sua ragazza, accettando così che a morire possano essere anche i clienti presenti… in tal caso l’omicidio degli altri clienti è per “dolo eventuale”).

Questa ricostruzione, però, era stata rovesciata in secondo grado per un motivo semplice: il dolo eventuale è comunque un dolo, e presuppone cioè che lo sparo fosse stato fatto intenzionalmente.

Dal momento che l’accusa aveva costruito la sua strategia sul fatto che l’azione che aveva cagionato la morte fosse stata di fatto quello sparo, al quale sarebbe conseguita la morte per l’inerzia e la negligenza con cui poi la famiglia Ciontoli avrebbe gestito la situazione di emergenza, ritardando i soccorsi e cagionando la morte del ragazzo, la Corte di Appello aveva dovuto riformare la sentenza di primo grado, perché non vi era effettiva prova che lo sparo fosse partito intenzionalmente ed anzi tutto faceva presumere che il colpo fosse partito per sbaglio (così sostenevano tutti i testimoni e così sembra suggerire il fatto che, in ogni caso, i soccorsi sarebbero stati comunque chiamati, mentre se Ciontoli avesse davvero voluto uccidere Marco Vannini avrebbe piuttosto nascosto il corpo).

Insomma: se la causa prima della morte era lo sparo, ma il colpo di pistola era partito in modo non intenzionale, non si poteva parlare di “dolo” – eventuale o meno che fosse -, ma esclusivamente di colpa. La Corte d’Appello aveva infatti condannato Ciontoli a 5 anni per omicidio colposo, ossia la pena massima prevista dal codice per quel tipo di reato.

La ricostruzione del secondo grado del processo Vannini, come avevo già detto nello scorso articolo, era tutt’altro che errata in punto di diritto, in base alla ricostruzione dell’accusa.

La ricostruzione della Cassazione

Ma allora per quale motivo la Cassazione avrebbe imposto alla Corte di Appello di rifare il processo? Sulla base di quale presupposto?

Lo avrebbe fatto, come si legge dal dispositivo, per una ragione che in realtà, in cuor nostro, abbiamo sempre sostenuto tutti: secondo la Cassazione è la ricostruzione generale dei fatti fornita dall’accusa e usata dalla Corte – e quindi la sua interpretazione codicistica – ad essere sbagliata. Si legge infatti nella requisitoria del PG Elisabetta Ceniccola che

“Marco Vannini non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi”

Sarebbe stato dunque questo ritardo a cagionare la morte, e non lo sparo in sé che, come risulta dalle perizie, non sarebbe mai stato idoneo ad uccidere il ragazzo se lo stesso fosse stato soccorso in termini ragionevoli.

In tale senso, la scelta del sig. Ciontoli di ritardare i soccorsi – quella sì, a differenza dello sparo, volontaria -:

“costituisce l’assunzione di una posizione di garanzia verso Vannini, presa da parte di Antonio Ciontoli e dai suoi familiari”

Pertanto, è con riguardo al ritardato soccorso che deve essere valutato l’elemento soggettivo – dolo o colpa – essendo questa la condotta illecita che ha cagionato l’evento “morte”.

Perché il processo Vannini va rifatto

Dunque. Il motivo per cui il processo andrebbe rifatto, secondo la Cassazione, è che la sentenza di secondo grado si concentra erroneamente sulla causa sbagliata, ossia il colpo di pistola che, prove alla mano, non siamo in grado di sentenziare che fosse stato esploso volontariamente; ad aver cagionato la morte, invece, è stato proprio il ritardo nei soccorsi che, come emerge sempre dagli atti del processo, è stato ingiustificabilmente e volontariamente cagionato dalla famiglia Ciontoli.

Ma se è stato il ritardo ad uccidere Marco, e se il ritardo è provato oltre ogni ragionevole dubbio essere stato dolosamente cagionato dal Ciontoli e dalla sua famiglia, allora siamo di fronte ad un omicidio volontario a tutti gli effetti; ergo il processo Vannini va rifatto sulla base di questo presupposto.

Cosa accadrà nel nuovo processo Vannini

Ovviamente, condivido in pieno la ricostruzione della Cassazione, come del resto avevo già paventato nel precedente articolo: nel “difendere” la sentenza di secondo grado, infatti, avevo proprio precisato che simile conclusione fosse fisiologica alla luce della ricostruzione dei fatti proposta dall’accusa, che a mio parere aveva erroneamente concentrato la questione sulla volontarietà o meno dello sparo, rendendo il dolo eventuale non dimostrabile oltre ogni ragionevole dubbio.

Il nuovo processo, con ogni probabilità – al netto delle motivazioni che ancora non ci sono – non andrà più a sindacare sui fatti che hanno portato allo sparo – chi ha sparato e perché non sarà oggetto del nuovo processo -, ma solo a valutare l’esistenza di un dolo eventuale nella scelta di ritardare ed ostacolare i soccorsi con omissioni e reticenze.

Secondo questa nuova ricostruzione, infatti, è altamente probabile che la volontarietà sia riconosciuta e che il Ciontoli – e i suoi familiari – siano condannati per omicidio doloso – eventuale o diretto.

Ma per poterne essere certi, dobbiamo attendere il processo Vannini di appello bis.

P.T.