Sta cominciando a prendere piede una notizia del 10 febbraio, secondo la quale il TAR del Lazio ha dichiarato illegittimo l’obbligo di mascherine.

La notizia sta ovviamente spaccando l’opinione pubblica in due: tra quelli che “ecco abbiamo la prova che le mascherine uccidono, è tutto un complotto, i dpcm sono incostituzionali, c’è la dittatura sanitariah!!11!11” e quelli che “i giudici del TAR del Lazio sono stupidi, la sentenza è sbagliata, finta, non esiste“.

Come al solito, le alternative sono sempre e solo due: affidarsi ai bias cognitivi e lasciare che il bias di conferma vada a confermare i propri schemi acquisiti, trovando la prima argomentazione utile, oppure fare l’unica cosa sensata: leggere la sentenza.

Qui il link della sentenza.

Comprendo che spesso, per chi non è giurista, l’idea di leggersi una sentenza (di diritto amministrativo poi, la più noiosa di tutte anche per noi avvocati…) possa mettere l’ansia, ma vi assicuro che nel caso specifico essa è assolutamente comprensibile anche per chi non ha mai aperto un libro di diritto in vita sua, magari con un piccolo aiuto.

Metto quindi le mie competenze a disposizione di chiunque voglia sapere cosa dica la sentenza (anziché decidere cosa ci sia scritto senza leggerla), e analizziamo brevemente la ratio decidendi della sentenza del TAR che ha dichiarato illegittimo l’obbligo di mascherine.

Il contesto

Cominciamo dal capire il contesto in cui si inserisce la sentenza.

Prima una piccola premessa, molto banalizzata e stringata, per capire la questione. Quando l’autorità emana un provvedimento che obbliga i cittadini a fare qualcosa, i principi del diritto amministrativo impongono che l’autorità motivi quel provvedimento, per permettere al cittadino di capirne le ragioni ed, eventualmente, contestarle in giudizio. La mancata o non adeguata motivazione è infatti una ragione per l’annullamento del provvedimento.

Nel caso in specie si parla dell’art. 1, comma 9, lettera s), del DPCM impugnato, che stabiliva l’obbligo di indossare la mascherina per i bambini tra i 6 e gli 11 anni in classe, anche in presenza di distanziamento o altre misure di contenimento.

Quindi, anche il provvedimento che impone agli alunni 6-11 anni di indossare la mascherina a scuola deve essere motivato, o comunque supportato da qualcosa.

Il DPCM in questione, stando alle difese del Consiglio dei Ministri, era supportato da un verbale e poi da un parere del CTS che suggeriva, sulla base delle evidenze scientifiche, di obbligare continuativamente quei ragazzi ad usare la mascherina anche in classe durante le lezioni in presenza.

I ricorrenti – un’associazione scolastica – hanno impugnato il DPCM, facendo presente che, in realtà, il CTS non aveva mai detto nulla di simile negli atti citati dall’autorità a giustificazione del DPCM. Non imponendo quegli atti alcun obbligo, l’autorità avrebbe dovuto motivare il provvedimento sulla base di qualcos’altro. Ma non lo ha fatto, quindi il provvedimento è illegittimo.

La motivazione

I ricorrenti avevano ragione. Fa infatti notare il TAR del Lazio che il CTS, direttamente interpellato sulla specifica questione dell’opportunità di obbligare alla mascherina anche i bambini tra i 6 e gli 11 anni durante le lezioni, avrebbe risposto:

TAR ha dichiarato illegittimo l'obbligo di mascherine

Non solo. Lo stesso verbale citato dal Ministero a supporto dell’imposizione contestata, il n. 104 del CTS, avrebbe affermato questo:

TAR ha dichiarato illegittimo l'obbligo di mascherine

Insomma: non solo il CTS non avrebbe mai parlato di evidenze a supporto dell’opportunità di obbligare indiscriminatamente tutti i ragazzi tra i 6 e gli 11 anni ad indossare la mascherina anche in classe, ma avrebbe detto il contrario, ossia che l’obbligo indiscriminato non andrebbe imposto in situazioni che non presentino una situazione epidemiologica territoriale bassa non sussistano già altre misure atte a limitare il contagio. Come si vede dall’ultima frase riportata nell’immagine della sentenza, questa cosa vale però solo fino a 11 anni, sussistendo invece l’invito del CTS a renderla obbligatoria dai 12 anni in su.

Infatti, il CTS, nel verbale 104, avrebbe al contrario affermato questo:

TAR ha dichiarato illegittimo l'obbligo di mascherine

Dal momento che nel caso in specie si parlava di una scuola in “zona gialla” (quindi a basso rischio), e l’istituto in questione aveva già disposto altre misure di contenimento, quali il distanziamento dei banchi, il TAR rileva che:

TAR ha dichiarato illegittimo l'obbligo di mascherine

Per tali ragioni, il provvedimento è stato dichiarato illegittimo.

TAR ha dichiarato illegittimo l’obbligo di mascherine?

Come potete chiaramente vedere, il Tar ha dichiarato illegittimo l’obbligo di mascherine solo per i bambini tra i 6 e gli 11 anni durante le lezioni in classe, perché l’obbligo indiscriminato anche in presenza di altre misure di contenimento risulta carente di motivazione, in quanto le evidenze scientifiche poste alla base di quell’obbligo – con riferimento ai bambini fino a 11 anni – in realtà non supportano la necessità di un obbligo indiscriminato.

Questo significa che la sentenza è vera, e in effetti le ragioni a fondamento appaiono giuridicamente solide.

Se quindi da un lato non è corretto tacciare automaticamente di falso qualunque cosa che contrasti con i nostri schemi acquisiti, allo stesso tempo significa anche constatare che la veridicità di una notizia non comporta automaticamente la validità della propria convinzione quale che essa sia; infatti, il TAR non ha mai dichiarato:

  • che le mascherine sono inutili;
  • che le mascherine fanno male;
  • che – come insinuato da alcuni avvocati – l’obbligo di mascherine è illegittimo in ogni caso, a qualunque età e in qualunque situazione, quindi ora sarà tolto per tutti;
  • che il virus non è pericoloso altrimenti il TAR avrebbe detto che i nostri figli devono mettere la mascherina;
  • che i DPCM sono incostituzionali quindi siamo sotto dittatura;
  • che il Governo sta cercando di ucciderci facendoci respirare la nostra anidride carbonica senza alcuna ragione;
  • che il Governo sta solo pompando i dati per spaventare la gente per una banale influenza;
  • che in realtà il virus non esiste;
  • che è tutto un complotto per far guadagnare i produttori di mascherine e poi Big Pharma col vaccino;
  • che Bill Gates ci inietterà un microchip nel cervello.

Niente di tutto questo. E per capirlo basta leggere la sentenza. Dico meglio: basta avere voglia di leggerla e capirla anziché sentenziare al suo posto.

P.T.