All’inizio di marzo è uscito un provvedimento con quale il Consiglio di Stato sospende l’obbligo della mascherina in classe nei confronti dei bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni (qui il link del decreto).

Molti titoli di giornale hanno spiegato la questione in modo un po’ sbrigativo, dando adito ad alcuni fraintendimenti. Metto quindi nuovamente a vostra disposizione le mie competenze per spiegare meglio cosa sia accaduto.

il fatto si inserisce in un iter giudiziario del quale avevo già avuto occasione di parlare in questo articolo, al quale rimando per ogni approfondimento.

Sono comunque costretto a riassumere velocemente quanto accaduto.

L’ordinanza del TAR

Un’associazione scolastica, per conto dei genitori di una studentessa under 11 anni che aveva manifestato problemi respiratori a seguito dell’uso prolungato della mascherina, aveva impugnato di fronte al TAR del Lazio, tra le varie cose, il DPCM che imponeva l’uso della mascherina in modo continuativo, anche in classe, per i bambini tra i 6 e gli 11 anni. Il motivo era che il Governo basava la sua decisione su un verbale del CTS che, a suo dire, suggeriva che le evidenze scientifiche consigliassero questa scelta. In realtà, come emerso nel procedimento, il CTS non avrebbe detto questo, bensì che l’obbligo continuativo della mascherina era suggerito solo per gli over 11 anni, mentre per gli under 11 anni era preferibile valutare anche altre soluzioni – distanziamento dei banchi o altre misure -, in quanto da un lato non si avevano sufficienti evidenze dell’efficacia della misura, in quanto i bambini tendono ad usare il dispositivo nel modo sbagliato (lo toccano, lo tolgono, lo sporcano) creando il rischio opposto; dall’altro era utile raccogliere altre prove su possibili conseguenze psicologiche e sanitarie per quella specifica fascia d’età.

Per questo, il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, riferendo che il provvedimento non fosse adeguatamente motivato.

Consiglio di Stato sospende l’obbligo di mascherina

A quel punto, al ricorso del Governo al Consiglio di Stato (secondo grado della giustizia amministrativa), i giudici hanno risposto segnalando, da un lato, che la bambina ricorrente, che aveva provato conseguenze respiratorie derivate dall’uso della mascherina, doveva essere lasciata esente dall’obbligo di indossare continuativamente il dispositivo. Per quanto riguarda invece tutti gli altri bambini, la questione si farebbe diversa, perché non sussistono elementi che dimostrino che quei danni respiratori colpiscano tutti.

Tuttavia, restava vero che l’obbligo indiscriminato non si fondava su alcuna evidenza scientifica, dato che lo stesso parere del CTS su cui esso si basava non parlava di obbligo indiscriminato. Per questa ragione, il Consiglio di Stato sospende l’uso della mascherina, argomentando che:

“la sospensione “erga omnes” dell’obbligo è stata rimessa, correttamente, alle competenti autorità emananti; ciò, ad integrazione di quanto affermato dal TAR, non può in alcun modo consentire agli organi responsabili la dilazione o il mero richiamo a precedenti – e dal T.A.R. ritenuti insufficienti – documenti scientifici anche del CTS, occorrendo invece una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell’impatto dell’uso prolungato del DPI anche alla luce dei criteri dettati dall’O.M.S. restando evidente che l’imposizione non giustificata di un dispositivo come il DPI su scolari giovanissimi presuppone l’onere per l’autorità emanante di provare scientificamente che l’utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari

CdS, Decreto 01791/2021.

Ecco perché, momentaneamente, il Consiglio di Stato sospende l’obbligo della mascherina indiscriminato anche per gli under 11 nell’attesa che il Governo fornisca elementi in grado di precisare ciò che il precedente verbale del CTS non aveva precisato, ossia se l’uso prolungato della mascherina per i bambini tra i 6 e gli 11 anni sia nocivo o meno, e quindi sia opportuno imporlo.

Questo significa due cose importanti:

  • L’obbligo non è stato dichiarato illegittimo di per sé, si è solo scelto di sospenderlo nell’attesa che siano fornite adeguate evidenze;
  • la sospensione non comporta che i bambini tra 6 e 11 anni non utilizzino più, per nessuna ragione, le mascherine: ciò che non è adeguatamente dimostrato, infatti, è il possibile danno derivato dall’uso continuativo e prolungato, non anche quello sporadico. Questo significa che i bambini saranno per ora esentati dall’obbligo in classe, in presenza di altre misure, ma non necessariamente nei casi in cui il distanziamento non può essere garantito.

Non resta dunque che attendere gli esiti delle verifiche scientifiche che saranno svolte e di capire cosa il Governo produrrà in giudizio.

P.T.

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